Art. 9.
All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , il secondo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le societa' semplici e le societa' ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto".
All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , il secondo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le societa' semplici e le societa' ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto".