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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5794 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LT OL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/08/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 25 agosto 2025, depositata il 26 agosto 2025, il Tribunale di Catania, sezione feriale, in sede di riesame cautelare ha confermato l'ordinanza emessa il 13 agosto 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con la quale è stata applicata nei confronti di OL LT la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a gr. 900 circa;
del tipo hashish, pari a gr. 19 circa;
del tipo marijuana, pari a gr. 26. 2. Propone ricorso il difensore dell'indagato che si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la valutazione delle esigenze cautelari. Si osserva che nel corso del giudizio di riesame - in cui era stata dedotta l'insussistenza delle esigenze cautelari tali da imporre la misura più afflittiva - Penale Sent. Sez. 3 Num. 5794 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 21/01/2026 veniva depositata dichiarazione formale della sorella dell'indagato che si rendeva disponibile ad ospitarlo in Acireale, anche con braccialetto elettronico, in un luogo distante da quello in cui erano stati commessi i fatti (Giarre). Premesso che nel caso in esame non si versa in una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il giudice avrebbe dovuto motivare sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico quale strumento ordinario di controllo a distanza, mentre ha omesso di valutare l'elemento nuovo costituito dalla disponibilità di un domicilio in una Provincia diversa da quella ove sono avvenuti i fatti, in cui applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a distanza, sostituendo così quella del carcere. Si rammenta che anche gli ultimi interventi normativi sono nel senso del carcere come extrema ratio. Il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 II difensore, nel premettere di aver sollevato riesame limitato solo alle esigenze, lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non avere il Tribunale in sede di riesame adeguatamente motivato sulla richiesta avanzata dall'indagato di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, presso l'abitazione della sorella, sita in un Comune diverso da quello in cui si sono verificati i fatti, in relazione ad un reato per il quale non opera la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. 1.2 Occorre sul punto premettere, quanto al tema di scelta delle misure cautelari, che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma 3, cod, proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa di una misura custodiale, sia essa la custodia càutelare in carcere o la misura degli arresti domiciliari, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente" (Sez.3, n. 842 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265964 - 01). Si è altresì affermato, sempre in tema di scelta delle misure cautelari, che, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con 2 argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723. 1.3 Nella specie, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata quanto alla illustrazione degli elementi indiziari (il notevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, quasi un chilogrammo di cocaina;
le diverse tipologie di droga;
i sequestri operati all'atto dell'arresto in flagranza, posto che nella disponibilità dell'indagato è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento, buste sottovuoto, macchinette per effettuare il sottovuoto, appunti manoscritti con l'indicazione di nome e cifre) valorizzati in chiave di valutazione delle esigenze, sulla cui base la misura applicata è stata ritenuta l'unica idonea a fronteggiare le esigenze cautelari e dalla analisi complessiva degli stessi è stata, conseguentemente, tratta la valutazione di adeguatezza del carcere, a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, risultando concreto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose quali quella contestata e di inadeguatezza di misure differenti, tenuto altresì conto dei precedenti specifici (recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale), tra cui uno per evasione. A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica ed in linea con i principi di diritto summenzionati, la parte insiste nella richiesta di sostituzione della misura omettendo del tutto di confrontarsi con il precedente per evasione, di cui non si fa alcuna menzione nel proposto ricorso, nonostante lo stesso sia stato correttamente e congruamente valorizzato, in uno agli altri precedenti specifici, dal Tribunale nel provvedimento impugnato, quale indice della refrattarietà all'osservanza delle regole (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Non confrontandosi in alcun modo con il provvedimento impugnato, che, come visto, è congruamente ed adeguatamente motivato, il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile. 2 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 3 Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/01/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 25 agosto 2025, depositata il 26 agosto 2025, il Tribunale di Catania, sezione feriale, in sede di riesame cautelare ha confermato l'ordinanza emessa il 13 agosto 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con la quale è stata applicata nei confronti di OL LT la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a gr. 900 circa;
del tipo hashish, pari a gr. 19 circa;
del tipo marijuana, pari a gr. 26. 2. Propone ricorso il difensore dell'indagato che si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la valutazione delle esigenze cautelari. Si osserva che nel corso del giudizio di riesame - in cui era stata dedotta l'insussistenza delle esigenze cautelari tali da imporre la misura più afflittiva - Penale Sent. Sez. 3 Num. 5794 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 21/01/2026 veniva depositata dichiarazione formale della sorella dell'indagato che si rendeva disponibile ad ospitarlo in Acireale, anche con braccialetto elettronico, in un luogo distante da quello in cui erano stati commessi i fatti (Giarre). Premesso che nel caso in esame non si versa in una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il giudice avrebbe dovuto motivare sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico quale strumento ordinario di controllo a distanza, mentre ha omesso di valutare l'elemento nuovo costituito dalla disponibilità di un domicilio in una Provincia diversa da quella ove sono avvenuti i fatti, in cui applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a distanza, sostituendo così quella del carcere. Si rammenta che anche gli ultimi interventi normativi sono nel senso del carcere come extrema ratio. Il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 II difensore, nel premettere di aver sollevato riesame limitato solo alle esigenze, lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non avere il Tribunale in sede di riesame adeguatamente motivato sulla richiesta avanzata dall'indagato di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, presso l'abitazione della sorella, sita in un Comune diverso da quello in cui si sono verificati i fatti, in relazione ad un reato per il quale non opera la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. 1.2 Occorre sul punto premettere, quanto al tema di scelta delle misure cautelari, che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma 3, cod, proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa di una misura custodiale, sia essa la custodia càutelare in carcere o la misura degli arresti domiciliari, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente" (Sez.3, n. 842 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265964 - 01). Si è altresì affermato, sempre in tema di scelta delle misure cautelari, che, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con 2 argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723. 1.3 Nella specie, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata quanto alla illustrazione degli elementi indiziari (il notevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, quasi un chilogrammo di cocaina;
le diverse tipologie di droga;
i sequestri operati all'atto dell'arresto in flagranza, posto che nella disponibilità dell'indagato è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento, buste sottovuoto, macchinette per effettuare il sottovuoto, appunti manoscritti con l'indicazione di nome e cifre) valorizzati in chiave di valutazione delle esigenze, sulla cui base la misura applicata è stata ritenuta l'unica idonea a fronteggiare le esigenze cautelari e dalla analisi complessiva degli stessi è stata, conseguentemente, tratta la valutazione di adeguatezza del carcere, a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, risultando concreto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose quali quella contestata e di inadeguatezza di misure differenti, tenuto altresì conto dei precedenti specifici (recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale), tra cui uno per evasione. A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica ed in linea con i principi di diritto summenzionati, la parte insiste nella richiesta di sostituzione della misura omettendo del tutto di confrontarsi con il precedente per evasione, di cui non si fa alcuna menzione nel proposto ricorso, nonostante lo stesso sia stato correttamente e congruamente valorizzato, in uno agli altri precedenti specifici, dal Tribunale nel provvedimento impugnato, quale indice della refrattarietà all'osservanza delle regole (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Non confrontandosi in alcun modo con il provvedimento impugnato, che, come visto, è congruamente ed adeguatamente motivato, il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile. 2 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 3 Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/01/2026.