Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5794
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e di motivazione circa la valutazione delle esigenze cautelari

    Il ricorso è inammissibile perché la parte non si è confrontata con il precedente per evasione, correttamente valorizzato dal Tribunale come indice di refrattarietà all'osservanza delle regole. L'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata sugli elementi indiziari, le esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure diverse dal carcere, tenuto conto dei precedenti specifici, tra cui quello per evasione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5794
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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