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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 123 / 2022 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito.
promosso da: , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. COGNATA ROSARIO, con C.F._1 domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) anche quale procuratore della società di cartolarizzazione dei crediti P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
LE MA , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
1
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 21-01-2022,la sig.ra ha proposto rituale Parte_1 opposizione – previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n.597 2021 0001250061 notificato in data 15/12/2021 per il pagamento di €.17.783,61 per contributi, e accessori da versare alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti periodo dal 02/2018 al 04/2019.
L'opponente, chiede l'annullamento dell'avviso di addebito inquanto non dovuti i contributi contesta anche la diffida del 11-02-2020 dell'Ispettorato . Controparte_3
Si è costituito l' rilevando infondata l'opposizione, e dovuti i contributi per differenze CP_1 retributive e somme accessorie , come risulta dal verbale ispettivo e dalla successiva diffida per la regolarizzazione dei lavoratori. Deduce genericamente il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
La causa è istruita su base documentale e prova testimoniale, e previa udienza del 22-12-2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla scorta delle note depositate dai difensori delle parti, decisa da Codesto Giudice mediante la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1)Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 perché nessuna legge prevede la cessione a favore della suddetta società dei contributi previdenziali da riscuotere tramite avviso di addebito.
2)L'opposizione è stata proposta per accertare non dovuti i contributi ,interessi e sanzioni richiesti con l'avviso di addebito e pertanto si qualifica come opposizione all'iscrizione al ruolo
(art.24 D.Lgs. 46/1999).
3) Risulta in atti :
-che la pretesa contributiva dell' si fonda sulla segnalazione di altro ente e precisamente CP_1 si fonda sul verbale dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro del 24 marzo 2020 (doc.2 fasc.
) nei confronti dell'azienda Borgo Giarracca di AR SA che gestisce una pizzeria CP_1
a Comiso.
-che l'accertamento ispettivo riguarda il periodo dal 04-02-2018 al 14-04-2019 ed è stato avviato su richiesta del lavoratore e tentativo di conciliazione con esito Parte_2 negativo del 26-11-2019 (tentativo di conciliazione non contestato).
-che in fase di accertamento sono stati sentiti due lavoratori ( e Persona_1 Per_2
(verbali del 20-01-2020 allegati al verbale ispettivo).
[...]
La ha dichiarato di conoscere collega di lavoro presso la Per_1 Parte_2 Parte_3
2
[...] in Comiso,Via Quintino Sella n.3 Borgo Giarracca di presso cui ha lavorato da Parte_1 metà novembre 2018 ad aprile 2019 come cameriera per tre giorni la settimana
(venerdi,sabato,domenica) dalle 17.30 alle 24.00 con lei lavorava come Parte_2 piazzaiolo e l'8 e il 9 marzo 2019 ha lavorato come pizzaiolo. Ha dichiarato di Persona_2 non essere stata ingaggiata e di aver ricevuto €.100,00 in contanti ogni settimana.
Anche il ha dichiarato di conoscere collega di lavoro presso la Per_2 Parte_2
,sopra indicata e vi ha lavorato due giorni 8-9-marzo 2019 come pizzaiolo Parte_4 dalle 16.00 alle 24.00 era anche pizzaiolo l' e la era cameriera ai tavoli. Ha Parte_2 Per_1 dichiarato di non essere stato ingaggiato e di non aver ricevuto alcuna retribuzione per i due giorni di lavoro.
-che l'I.T.L. con diffida del 11-02-2020, ha chiesto alla ditta di esibire il libro unico del lavoro e i prospetti delle retribuzioni e del TFR dei lavoratori Parte_2 [...]
, (diffida allegata al ricorso), documenti che non risultano acquisiti. Per_1 Persona_2
E quindi l'Ispettore ha concluso che
- nato a [...] il [...] è occupato come pizzaiolo dal 04-02- Parte_2
2018 al 14-04-2019 per 6 giorni la settimana e 7 ore al giorno
- nata a [...] il [...] è occupata come cameriera dal 13-11-2018 al Persona_1
13-04-2019 per 3 giorni la settimana e 7 ore al giorno,
-che nato a [...] il [...] occupato come pizzaiolo dal 08-03-2019 al Persona_2
09-03-2019 per 2 giorni la settimana e 8 ore al giorno.
E ha quantificato le retribuzioni dovute ai suddetti lavoratori sulla base dei minimali previsti dal C.C.N.L . (prospetto allegato al verbale di accertamento -memoria di costituzione ) . CP_1
L' , a sua volta, sulla base del suddetto verbale ha proceduto ad un accertamento d'ufficio CP_1
a carico dell'azienda di e quindi emesso DM /VIG per i mesi da 02/2018 a Parte_1
04/2019 per contributi dovuti e sanzioni relativi ai lavoratori Parte_2
e ( (diffida di
[...] C.F._2 Persona_1 C.F._3 pagamento notificata alla ditta all'indirizzo pec in data 13/09/2021 – doc.3 fasc. ). CP_1 CP_1
E non avendo la ditta versato il dovuto l' ha emesso l'avviso di addebito impugnato che CP_1 riguarda i contributi e le somme accessorie dei due lavoratori sopra indicati.
L' (attore in senso sostanziale) ha fornito prova certa dei contributi dovuti per ciascun CP_1 lavoratore, mese e anno, indicando il periodo e la quantificazione (come regolarizzazione d'ufficio e quantificati mediante DM virtuali sulla base del verbale ispettivo e applicando il
C.C.N.L. di categoria ristorazione collettiva e commerciale e turismo- doc.4-5-6 memoria di 3 costituzione).
I testi sentiti: il lavoratore (teste udienza del 15/04/2024) ha dichiarato Parte_2 CP_4 che la lavorava come cameriera nella pizzeria Borgo Giarracca di Persona_1 [...]
da novembre 2018 e lui era il pizzaiolo, la lavorava il fine settimana dalle Parte_1 Per_1
15.30 a mezzanotte circa;
la lavoratrice (teste udienza del 16/09/2024) ha dichiarato che Persona_1 CP_4 era pizzaiolo per la ditta ricorrente nel periodo in cui ha lavorato come
Parte_2 cameriera da dicembre anzi novembre 2018 a aprile 2019 e quando lei è arrivata l'
Parte_2 era già là e lavorava come pizzaiolo riferisce che con lei lavoravano altri due ragazzi che lavoravano ogni giorno, lei solo il fine settimana. Precisa che l' lavorava sei giorni la
Parte_2 settimana lei iniziava alle 17.00/18.00 e l' era già in pizzeria e preparava e finivano
Parte_2 di lavorare a mezzanotte.
L' ha rinunciato al teste più volte citato e non comparso anche mediante CP_1 Persona_2
l'ausilio delle Forze dell'Ordine (verbali dell'udienza del 9-12-2024 e del 10-02-2025).
Si ritiene che dalle dichiarazioni dei testi risultano elementi a favore della pretesa dell' , CP_1 la quale risulta avvalorata anche dal verbale ispettivo .
Il teste (teste di parte ricorrente verbale udienza del 15/01/2024) il quale ha Testimone_1 lavorato come cameriere per la ricorrente all'inizio del 2018, ha invece dichiarato che stava in cucina come aiuto pizzaiolo solo il sabato per qualche ora dalle Parte_2
8.00 di sera alle 10.00. E ha anche dichiarato di aver visto nel dicembre 2017 OC venire al ristorante e chiedere alla di poter lavorare, e l'ho visto lavorare solo due o tre Parte_1 sabati di gennaio 2018.E di non aver visto lavorare la e il che neppure Per_1 Per_2 conosce.
Invero si tratta di dichiarazione non attendibile perché è inverosimile che in una pizzeria un
“aiuto pizzaiolo” lavori il sabato solo due ore, e comunque di dichiarazione non decisiva perché limitata a un solo mese e in contrasto con le dichiarazione dell'altro teste che ha Per_1 dichiarato che l' era pizzaiolo e lavorava sei giorni la settimana. Parte_2
La teste (teste di parte ricorrente verbale udienza del 15/01/2024) figlia della Testimone_2 ricorrente ha dichiarato di aver sentito dire dalla madre che cercava lavoro Parte_2 come aiuto pizzaiolo e che se c'era bisogno lo avrebbe chiamato e di aver visto l'OC lavorare in cucina due -tre volte nel gennaio 2018 ,il fine settimana come aiuto del pizzaiolo di cui non ricorda il nome. La teste ha anche dichiarato che il e la non hanno Per_2 Per_1
4 lavorato presso il ristorante.
Si ritiene che anche tale dichiarazione siano inattendibili perché proveniente dalla figlia della ricorrente, e comunque generiche perché non è riferito il nominativo del pizzaiolo, e dichiarazioni contradette da quelle rese dai testi sentiti e Parte_2 Persona_1 quest'ultima ha dichiarato che l' era pizzaiolo e lavorata sei giorni la Parte_2 settimana , e il (sentito in sede ispettiva) ha dichiarato che era Persona_2 Parte_2 pizzaiolo.
Le contestazioni di parte ricorrente che e avessero altri Parte_2 Persona_1 lavori e godessero dell'indennità di disoccupazione agricola sono irrilevanti perché non provate.
L' ,pertanto, in relazione alla contribuzione richiesta ha provato le ragioni della sua CP_1 pretesa oltre che sulla base del verbale ispettivo e della prova testi , anche sulla base della nota di diffida e dall'avviso di addebito medesimo.
L'avviso di addebito è quindi valido e dovute le somme richieste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €. 26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione all'avviso di addebito in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- rigetta l'opposizione,
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell' che si Parte_1 CP_1 liquidano in €. 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Ragusa, 29 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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