Sentenza 22 luglio 2015
Massime • 1
Non sussiste conflitto positivo di competenza nel caso in cui una misura cautelare sia disposta nei confronti della stessa persona in ordine al medesimo fatto, da giudici per le indagini preliminari appartenenti ad uffici giudiziari diversi, dovendosi ritenere, in tal caso, applicabile la disciplina relativa alle modalità di computo di decorrenza delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza di custodia in carcere del Gip in relazione ad un fatto omicidiario aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, per il quale altro Gip aveva già emesso ordinanza coercitiva, per il medesimo titolo di reato, ma in assenza di contestazione dell'aggravante del metodo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2015, n. 34547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34547 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/07/2015
Dott. DI TOMASSI M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2246
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 20921/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen. in data 30.12.2014 dal Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GALLI Massimo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Fanello GI Esposito e Riccardo Ferrone per il ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame proposta da LL RE, confermava l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 3 dicembre 2014, aveva applicato al AL la misura della custodia cautelare in carcere per l'omicidio volontario pluriaggravato di GN GI e OB, attinti il primo da almeno 8 colpi d'arma da fuoco, di cui uno alla testa, e il secondo da un colpo d'arma da fuoco alla testa, e i connessi reati di violazione alla legge armi, commessi in Torre Annunziata il 30 maggio 2014. 1.1. In premessa, il Tribunale dava atto che in udienza il difensore aveva depositato memoria e documenti e il P.m. aveva depositato ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di SM UI unitamente ai verbali delle dichiarazioni spontanee e degli interrogatori resi, rispettivamente il 3 luglio e il 1 agosto e il 18 novembre 2014, e respingeva le questioni processuali sollevate dalla difesa con cui si era eccepita: l'incompetenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che si era pronunziato prima che quello del Tribunale di Torre Annunziata dichiarasse la propria incompetenza per il medesimo reato;
la nullità dell'ordinanza del G.i.p. in ragione dell'utilizzazione delle dichiarazioni di MA UI, non depositate in atti;
la nullità della medesima ordinanza per la mancata trasmissione di atti favorevoli all'indagato (accertamenti effettuati sulla Smart usata dall'indagato; esiti dell'analisi STUB sullo stesso indagato;
accertamenti sulle tracce ematiche del AL nel luogo degli omicidi).
1.2. Nel merito, riteneva che gravi indizi di colpevolezza si traevano dalla valutazione congiunta del preciso movente (secondo quanto riferito dal SM, confermato dalle dichiarazioni del TU e dall'intercettazione del 30.5.2014, le vittime avevano trattenuto i considerevoli anticipi versati dal AL per un'importazione di droga andata quindi a monte); del rinvenimento sul luogo della sparatoria di un inalatore di "EN" con tracce del DNA del AL;
delle ferite riportate dal AL in concomitanza con la sparatoria e del tentativo di farsi assistere da un medico "privatamente"; della sparizione, quindi, dell'ogiva estratta dal suo corpo in ospedale e degli abiti indossati al momento. Mentre privi di fondamento dovevano ritenersi i tentativi difensivi di sostenere che le prove erano state inquinate, di ricondurre le ferite del AL ad una rapina subita il 30 maggio, verso le ore 23,30, mentre era nella Smart con la fidanzata, di contestare sulla scorta della consulenza di parte Tarsitano la ricostruzione del conflitto a fuoco operata sulla base dei rilievi obiettivi, degli esiti degli Stub anche sulle vittime, di proiettili e arma repertati e della consulenza del P.m.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso LL RE a mezzo del difensore avvocato GI Esposito Fanello, chiedendone l'annullamento.
Denunzia violazione di legge e mancanza ovvero carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione lamentando:
2.1. violazione di legge con riguardo all'emissione dell'ordinanza ad opera di giudice incompetente, in quanto emessa quando l'Autorità giudiziaria precedentemente investita e che aveva emesso analoga misura per gli stessi fatti, ancorché non aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non si era ancora spogliato del processo;
2.2. violazione di legge, con riferimento all'art. 292 c.p.p., comma 2-ter, e vizi di motivazione con riguardo al rigetto, giustificato in maniera illogica e contraddittoria in punto di esclusione della valenza a vantaggio dell'indagato, dell'eccezione relativa alla omessa valutazione ad opera del G.i.p. degli elementi favorevoli alla difesa, perché non trasmessi dal P.m., consistenti: (a) negli accertamenti sulla Smart disponibili sin dal 31.7.2014; (b) negli accertamenti STUB effettuati dalla polizia giudiziaria il 10 luglio 2014; (c) nell'assenza di tracce ematiche riconducibili al AL sul teatro degli omicidi;
2.3. violazione di legge, con riferimento all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), con riguardo alla utilizzazione ad opera del G.i.p. di elementi indiziari non depositati con la richiesta del p.m., con riguardo alla valorizzazione delle dichiarazioni di SM UI, costituente violazione non colmabile ne' mediante il riferimento ad altri atti indiziari ne' mediante la tardiva produzione in sede di riesame dei relativi atti;
2.4. violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla valutazione di gravità del quadro indiziario, atteso, in particolare, che: l'assunto accusatorio riposava su una mera ipotesi investigativa che vedeva il AL quale unico autore dell'omicidio;
le dichiarazioni del SM rappresentavano l'unica chiamata in reità a carico del AL, ciò nonostante nessuna indagine era stata compiuta e dimostrava l'attendibilità del dichiarante e la credibilità di quanto narrato;
le dichiarazioni del TU costituivano mero indizio sul movente;
l'assunto che la conversazione del 30.5.2014 si riferisse a minacce del AL (nei confronti delle vittime) era mera congettura;
il rinvenimento dell'inalatore e della boccetta di EN costituiva dato equivoco, oltre che di discutibile genuinità per il ritardo nell'acquisizione e non indicativo del momento in cui venne ivi lasciato, in contraddizione con il rinvenimento di un berretto che non risultava indossato ne' dal ricorrente ne' dalle vittime e che non appariva sufficiente a colmare le ambiguità derivanti dal fatto che risultava che le vittime avessero entrambe sparato, non risultava dimostrato che il AL avesse esploso colpi d'arma da fuoco, non vi erano tracce ematiche a lui riferibili sul luogo degli omicidi;
la sparizione dell'ogiva costituiva un post factum non riferibile al AL e indimostrate erano le ipotesi di attività d'inquinamento delle prove attribuite ai familiari del ricorrente;
le risultanze balistiche offrivano elementi che contraddicevano la ricostruzione dell'accusa, anche alla luce del fatto che non erano state reperite le armi che avevano sparato alle vittime e che l'unica arma trovata non risultava usata nel conflitto.
3. Con motivi nuovi depositati in data 25 giugno e 2 luglio 2015, la difesa ulteriormente illustra le censure sviluppate con riguardo alla insufficienza del quadro indiziario, insistendo in particolare sulla evidenza dei risultati delle analisi STUB, da cui emergeva che il AL non aveva esploso colpi d'arma da fuoco, depositando, in allegato, consulenza del dott. Tarsitano sulla assenza di evidenze in ordine all'uso di un'arma da fuoco da parte dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare nel complesso da rigettare.
2. La questione sulla competenza del G.i.p. di Napoli è manifestamente infondata. La tesi difensiva è che l'autorità giudiziaria di Napoli non poteva procedere perché per il medesimo omicidio aveva già proceduto l'autorità giudiziaria di Torre Annunziata, senza contestare l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e al momento della emissione della misura ad opera del G.i.p.
di Napoli quello di Torre Annunziata non si era ancora spogliata della competenza. Sostiene dunque la difesa che il G.i.p. di Napoli poteva solo sollevare conflitto e richiama, quanto ad effetto "costitutivo" della declaratoria d'incompetenza, Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010, Mones (Rv. 246273).
L'eccezione è stata già correttamente respinta dal Tribunale del riesame sul rilievo che la circostanza che la declaratoria d'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata che aveva emesso la precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere, fosse successiva all'emissione dell'ordinanza in esame non comportava la nullità di questa, giacché non era precluso al G.i.p. competente di emettere altra o nuova misura per lo stesso fatto diversamente circostanziato e l'unico limite posto dall'art. 297 cod. proc. pen. consisteva nella retrodatazione degli effetti della seconda misura. Il riferimento della difesa a Sez. U, n. 12823 del 2010, Mones (Rv. 246273) è del tutto privo di pertinenza, giacché la sentenza, lungi dal considerare un ipotesi di apparente (per quanto si dirà) conflitto quale quello in esame, si riferisce all'ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391 c.p.p., comma 5, e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, e si riferisce all'inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, affermando il principio che essa consegue solo alla formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice. Vale invece, nel caso in esame, il principio consolidato che non sussiste conflitto positivo di competenza nel caso in cui una misura cautelare sia disposta nei confronti della stessa persona da giudici per le indagini preliminari di distinti tribunali, assertivamente per il medesimo fatto: a tale ipotesi, invero, potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, relativa alle modalità di computo di decorrenza delle misure medesime (Sez. 1, n. 43248 del 04/11/2009, Confi. Tonelli;
Sez. 1, n. 36078 del 11/10/2006, Confi. Visone, Rv. 235422). E, più in generale, il principio che perché si abbia conflitto positivo occorre, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., che due giudici prendano contemporaneamente cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, e non si ha medesimo fatto ai sensi di tale disposizione quando la diversa determinazione della competenza dipende dalla contestazione di una differente, ulteriore circostanza (Sez. 1, n. 24704 del 08/05/2008, conf. De Cerchio, Rv. 240595; Sez. 1, n. 3281 del 07/07/1992, conf. Biancotto, Rv. 191598).
3. Infondate sono quindi le altre questioni relative alla "nullità" dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., in ragione: da un lato dell'utilizzazione, in essa, delle dichiarazioni del coimputato SM UI, acquisite dal G.i.p. in separata procedura e non versate agli atti del P.m.; dall'altro della mancata valutazione di elementi asseritamente favorevoli all'indagato perché non trasmessi al G.i.p, dal P.m.
Principio generale, da cui in ogni caso occorre prendere le mosse, è che il riesame costituisce gravame (nel senso proprio del termine) interamente devolutivo, che introduce perciò un giudizio a cognizione piena. Le ipotesi in cui il Tribunale del riesame può, e deve, agire in funzione esclusivamente rescindete, dichiarando la "nullità" della misura anziché provvedendo ad integrarne la motivazione, non possono dunque che essere quelle "patologiche" tassativamente previste dall'art. 292 cod. proc. pen., rigorosamente interpretate alla luce del complesso sistema di garanzie sussidiarie istituito anche dagli artt. 293, 294 e 309 cod. proc. pen.
3.1. In relazione alla questione riferita alle dichiarazioni del SM, correttamente, perciò, il Tribunale del riesame ha osservato che la questione era superata dal deposito nell'udienza del riesame della misura che lo riguardava e degli interrogatori dallo stesso resi e che la motivazione dell'ordinanza del G.i.p. non era comunque inesistente (neppure quella limitata al movente, già adeguatamente sostenuto dalle dichiarazioni di NO ME e dalla conversazione n. 26 intercettata il 30.1.204 alle ore 19,37, intercorsa tra GN GI e MA UI, da cui emergeva un contrasto tra lo CO ed esponenti del clan ON - in cui si riteneva inserito LL RE - e il timore del primo per le minacce ricevute, che trovavano logica conferma nella ferita d'arma da fuoco riportata da LL RE in concomitanza con l'azione delittuosa e nei comportamenti tenuti dai parenti e fiancheggiatori di questo nella notte del duplice omicidio).
Si trattava, difatti di una violazione del divieto di valutazione di elementi che non risultavano formalmente versati in atti, ed erano equiparabili a "scienza privata" del giudice;
per la quale, quanto seria e ingiustificabile la stessa potesse risultare, in difetto di diversa specifica disposizione, la sanzione "processuale" non poteva andare oltre quella ordinaria, desumibile in via sistematica per tutte le ipotesi di valorizzazione di atti inutilizzabili, della espunzione del materiale irritualmente esaminato. Cosa che comportava la prova di "resistenza" del materiale residuo ai limitati fini, essendosi in sede di impugnazione di merito, dell'apprezzamento di un eventuale caso di mancanza assoluta della motivazione così depurata. Ma che non precludeva, sempre in base ai principi generali, l'integrazione del quadro probatorio attraverso la rituale, questa volta, nuova produzione dei medesimi elementi (per tale facoltà, anche ad opera del P.m., v. per tutte, in motivazione, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010,Testini, Rv. 249001; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357).
3.2. Ineccepibile deve ritenersi anche la motivazione sulla scorta della quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità riferita all'omessa valutazione di elementi a favore dell'indagato. In disparte la circostanza che non tutti gli atti cui si riferisce la difesa risultavano formati prima della richiesta di misura cautelare, avanzata il 25 luglio 2014, e che dal provvedimento impugnato emerge che il ricorrente si doleva che essi non fossero stati trasmessi con la nota integrativa del 5 novembre 2011, è da precisare che la deduzione si fonda su una interpretazione estensiva dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 2 bis che testualmente si riferisce all'omessa valutazione degli atti "a favore" di cui agli artt. 358 (accertamenti su fatti e circostanze a favore dell'indagato compiute dal Pubblico ministero) e 327-bis cod. proc. pen. (indagini difensive) trasmessi con la richiesta di misura cautelare. In base all'eadem ratio, la difesa ritiene che la medesima sanzione debba colpire l'omessa valutazione di elementi a favore non valutati perché non trasmessi dal P.m. e la tesi può ritenersi convincente, ma richiede comunque che il riferimento sia contenuto alla specifica tipologia di atti "a favore" che la disposizione evocata, a differenza sia dell'art. 291, comma 1, sia dell'art. 309 c.p.p., comma 5, come detto espressamente richiama.
Al proposito non può dunque non assumere rilievo, anzitutto, la giurisprudenza oramai consolidata nel senso che - avuto riguardo al fatto che il sistema, non solo richiede ora che gli atti presentati dal Pubblico ministero al giudice insieme alla richiesta di misura siano depositati con essa e siano a disposizione del difensore, che ha facoltà anche di estrarne copia (art. 293 c.p.p., comma 3; Corte cost. n. 192 del 1997), ma riconosce in ogni caso alla parte il diritto di chiedere al Pubblico ministero di esaminare tutti gli atti che la riguardano una volta venuto meno, con l'emissione della misura cautelare, il segreto (art. 329 cod. proc. pen.) - gli effetti sanzionatori istituiti dal combinato disposto dell'art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10 vanno riferiti alle sole specifiche omissioni di dati sostanziali, effettivamente decisivi (per tutte, Sezioni Unite n. 19853 del 27/03/2002, Mohamed Ashraf). Il medesimo principio non potendo non essere applicato, a maggior ragione atteso l'ambito letteralmente più circoscritto, al disposto dell'art. 292 c.p.p., comma 1-ter. Nello stesso senso milita, d'altronde, la considerazione, non facendosi qui questione di indagini difensive, che il riferimento all'art. 358 cod. proc. pen. risente della natura della norma evocata, che non mira ne' a realizzare il principio di eguaglianza tra accusa e difesa, ne' a dare attuazione al diritto di difesa, ma si innesta sulla natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa ... e sui compiti che il pubblico ministero è chiamato ad assolvere nell'ambito delle determinazioni che, a norma del combinato disposto dagli artt. 358 e 326 cod. proc. pen., deve assumere in ordine all'esercizio dell'azione penale, essenzialmente al fine di evitare l'instaurazione di un processo superfluo (Corte cost. n. 96 del 97 e n. 88 del 1991). E che, perciò, contiene in sè il limite della decisività.
3.3. Ineccepibilmente, di conseguenza, l'eccezione di nullità è stata ritenuta infondata dal Tribunale sulla base della considerazione che gli atti di cui si lamentava la omessa trasmissione al G.i.p., assieme o a seguito della richiesta di misura, non fornivano in realtà elementi risolutivi ne' realmente favorevoli all'indagato, dal momento che: (a) gli accertamenti irripetibili effettuati sulla Smart utilizzata dallo stesso, e in particolare il proiettile e i fori rinvenuti nell'auto, non confermavano affatto l'alibi della rapina fornito dalla sua fidanzata in assenza di qualsivoglia traccia dell'abbondante sanguinamento del AL di cui quella aveva parlato, e inducevano anzi a ritenere un contesto allarmante di inquinamento delle prove, atteso che la vettura era rimasta nella disponibilità della famiglia dell'indagato ed era stata sequestrata solo il 3 giugno, coerente con la sparizione dell'ogiva del proiettile estratto dal corpo del AL;
(b) l'analisi STUB effettuata sul AL aveva rivelato sulla sua mano destra la presenza di tredici particelle compatibili con lo sparo, anche se nulla sulla mano sinistra, sicché le tracce rinvenute erano comunque indicative di un possibile uso dell'arma e la loro scarsità risultava pienamente giustificate dal fatto che l'analisi era stata effettuata a distanza di oltre dieci ore dagli omicidi e dopo innumerevoli spostamenti del AL, condotto prima nell'abitazione di medico privato e poi in ospedale;
(c) l'assenza di tracce ematiche del AL sul luogo ove gli omicidi erano stati commessi non escludeva affatto la sua presenza ne' che fosse stato ferito nella sparatoria, tale circostanza non implicando che avesse perso sangue immediatamente e copiosamente, tanto potendosi anzi escludere sulla base delle dichiarazioni dell'infermiera del pronto soccorso, secondo cui al suo arrivo l'indagato presentava una ferita al torace che sanguinava poco;
l'assenza di sue tracce ematiche sul luogo della sparatoria risultando quindi abbondantemente superata dal rinvenimento sul posto ove giaceva il cadavere di CO OB di una confezione di "EN" recante tracce del suo DNA. E costituiscono, codeste, valutazioni in fatto adeguatamente giustificate: perciò incensurabili in questa sede.
4. Attengono quindi a valutazioni anch'esse in fatto, correttamente e plausibilmente giustificate e perciò non suscettibili di sindacato in questa sede, e sono comunque infondate, le censure riferite alla gravità del quadro indiziario e alla coerenza e logicità della motivazione.
4.1. Nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma, difatti, che gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente si traevano anzitutto dal rinvenimento del DNA del AL sull'inalatore di "EN" trovato sul luogo della sparatoria e dal preciso movente, riconducibile, secondo quanto riferito dal SM e confermato dalle dichiarazioni del TU e dall'intercettazione del 30.5.2014, a un affare di importazione di droga andato a male (il AL, che aveva dato a CO GI e al SM anticipi nell'ordine complessivo di decine di migliaia di euro, da costoro non utilizzati secondo la destinazione voluta dal AL per il trasportatore, ma spartiti tra di loro, non aveva creduto alla spiegazione fornita dai due del sequestro del carico ad opera della Guardia di Finanza). In ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni del SM ritualmente introdotte in sede di riesame, si è detto. Infondate dovevano ritenersi quindi, secondo il Tribunale, le denunzie dell'indagato e della difesa sulla tardività del sequestro della boccetta e sulle tracce di inquinamento della scienza del crimine, alla luce della comparazione dei filmati della stessa girati nell'immediatezza e dei rilievi, anche fotografici, effettuati al momento del dissequestro dei locali e del sequestro della boccetta e dell'inalatore, le discrepanze rilevate andando ricondotte alla rimozione del cadavere di CO OB e apparendo di poco conto. Corroboravano inoltre gli elementi evidenziati, sempre secondo il provvedimento impugnato, le ferite riportate dal AL in concomitanza con la sparatoria, il tentativo di farsi assistere da un medico (il dott. Ascione) "privatamente" prima di recarsi in ospedale, la sparizione dell'ogiva estratta dal suo corpo in ospedale e degli abiti indossati al momento. Neppure poteva convenirsi, spiegava il Tribunale, con la ricostruzione dei delitti proposta dalla difesa a mezzo della relazione Tarsitano, che escludeva vi fosse stato un conflitto a fuoco, giacché decisive in senso contrario apparivano, nel loro complesso: la circostanza che tracce di polvere da sparo comprovanti l'uso di armi da fuoco erano state trovate sulle mani di entrambe le vittime;
la considerazione che le pistole usate dalle vittime erano sicuramente più d'una alla luce dei risultati delle analisi STUB effettuati sulle mani di entrambe e attestanti che entrambe avevano sparato, sicché il fatto che la sola pistola repertata sul luogo del delitto non risultasse usata da alcuno dei soggetti individuati e non risultasse compatibile con i bossoli repertati non escludeva che altre armi fossero state usate e rendeva anzi verosimile che le stesse fossero state sottratte proprio ad evitare una possibile comparazione con il proiettile che aveva colpito il AL (nell'ipotesi che fosse rinvenuto);
l'appunto ritrovato tra gli effetti di CO GI, relativo a due pistole, di cui una revolver, che convalidava l'ipotesi che le vittime avessero reagito al fuoco con almeno un revolver (che non espelle bossoli) e spiegava la mancanza di bossoli diversi.
Sicché, la motivazione è ampia, non trascura alcun dato ne' alcuna obiezione difensiva, è corretta in diritto ed è plausibile in fatto. Mentre le doglianze difensive hanno nella sostanza tenore meramente confutativo.
4.2. Più in particolare, può aggiungersi solo che:
- non è vero l'assunto accusatorio riposava su una mera ipotesi investigativa, mentre il fatto che il capo d'imputazione non si riferisse alla presenza di concorrenti è indice solo della cautela che contraddistingue in genere l'incolpazione provvisoria e ampiamente giustificava la mancata individuazione, sempre allo stato del portatore del berretto pure rinvenuto, apparentemente non indossato ne' dalle vittime ne' dal AL;
- le dichiarazioni del SM non rappresentavano l'unica elemento sul movente e, atteso lo stato delle indagini, sono state adeguatamente considerate riscontrate dalle dichiarazioni del TU e dalla conversazione intercettata, mentre il significato probatorio di tali elementi, considerati in sè e in rapporto tra di loro, risulta convenientemente apprezzato;
- l'univocità del compendio probatorio è stata ineccepibilmente apprezzata alla luce dell'esame complessivo dei dati acquisiti e l'inquinamento della scena del delitto è stato escluso con motivazione in fatto ampiamente giustificata alla luce dei rilievi effettuati e dei dati di comparazione, neppure specificamente censurata;
- parimenti adeguata e in fatto, è la giustificazione data al mancato rinvenimento di tracce ematiche del AL sul luogo della sparatoria, e tale giustificazione non è per nulla in contraddizione con la esclusione della credibilità dell'alibi che la fidanzata dell'indagato aveva tentato di fornirgli, perché alle mere, disattese, dichiarazioni di questa è riferita l'osservazione che nella vettura non vi era traccia dell'abbondantemente sanguinamento di cui la ragazza aveva parlato;
- perfettamente logica, contrariamente a quanto si assume in ricorso, per quanto di mero contorno pur nel contesto di un sodalizio a prevalente caratura familiare, è l'osservazione circa il concorrente valore indiziante del mancato rinvenimento dell'ogiva estratta dal corpo del AL e dei suoi vestiti;
- manifestamente infondate sono infine le insistite doglianze sul valore assertivamente escludente la responsabilità del ricorrente delle analisi Stub effettuate sulle sue mani, che, contrariamente a quanto si assume e sulla base di plausibili valutazioni anch'esse a carattere squisitamente di fatto, sono state ritenute invece riferibili alla presenza di tracce di polvere da sparo assolutamente compatibili con l'ipotesi accusatoria.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015