Sentenza 24 aprile 1999
Massime • 1
È esclusivamente rimessa al giudice di merito l'interpretazione degli atti di autonomia privata e, a tal fine, il giudice può valutare, tra gli altri elementi, anche il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla redazione dell'atto; l'attività ermeneutica del giudice di merito non sfugge tuttavia al sindacato di legittimità se resa in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o non sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, vertendosi in tema di decorrenza dell'aggiornamento della cosiddetta "indennità Enel" - agevolazione tariffaria riservata ai dipendenti dell'AMAT - la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, pur escludendo che il verbale di una riunione coi sindacati contenesse un accordo sull'aggiornamento della suddetta indennità e che la successiva delibera aziendale, nell'autorizzare il direttore dell'azienda all'integrazione del contributo dovuto, si presentasse come recepimento di un accordo, trattandosi invece della determinazione unilaterale da parte datoriale della misura dell'indennità proprio a cagione del mancato accordo sul punto, aveva tuttavia ritenuto che l'azienda avesse aderito, attraverso un suo successivo comportamento concludente, alla determinazione operata dai rappresentanti dei lavoratori e perciò, immotivatamente ricollegando le successive erogazioni alle rivendicazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori alcuni anni prima, aveva ritenuto che l'azienda avesse inteso conformarsi alle suddette rivendicazioni, proprio con decorrenza dalla data in cui esse furono effettuate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/1999, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Alberto EULA - rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OP IP, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANC.CORTE CASSAZ., rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MONTANA STALTERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 375/95 del Tribunale di PALERMO, depositata il 30/09/95 R.G.N.431/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Alberto EULA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Palermo del 2 ottobre 1985, il sig. LI PE premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'A.M.A.T. sino alla data del suo collocamento a riposo, chiedeva la condanna della ex datrice di lavoro alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita (maturata sino al 31.5.1982) e del T.F.R. a lui spettanti con il calcolo nella base di computo della media del lavoro straordinario.
Chiedeva inoltre la riliquidazione della retribuzione feriale con il computo delle c.d. mensilità supplementari (13^ e 14^) e delle competenze accessorie pensionabili nonché il riconoscimento del diritto a percepire i c.d. benefici NE nella misura complessiva forfettariamente quantificata in L.
1.040.000 per gli arretrati a stralcio per il periodo anteriore al 1981 e nella misura fissa di L. 22.800 mensili a decorrere dal 1^ gennaio 1981: il tutto ai sensi e per gli effetti dell'accordo sindacale del 1^ agosto 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui, in particolare, l'accordo del 10 aprile 1986 recepito dall'Azienda con delibera della C.A. in data 21 aprile 1986.
Chiedeva altresì la riliquidazione dello straordinario con l'inclusione delle indennità accessorie sopra dette, nonché il riconoscimento del diritto, a far tempo dall'inizio del rapporto di lavoro, all'indennità per il c.d. 7^ giorno di lavoro consecutivo, per il lavoro prestato la Domenica e nei giorni festivi per il lavoro notturno.
L'A.M.A.T., regolarmente costituitasi, contestava nel merito la fondatezza delle domande attoree eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi. Il Pretore adito, con sentenza emessa all'udienza del 24.1.1992 in parziale accoglimento del ricorso, condannava l'A.M.A.T. a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di L. 11.186.683 (da adeguarsi automaticamente ai sensi dell'art. 2120 quarto comma cod. Civ.) a titolo di riliquidazione dell'indennità di anzianità maturate sino al 31.5.1982 e del T.F.R. oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ISTAT dalla data di cessazione del rapporto sino al soddisfo.
Spese a carico dell'A.M.A.T.
Avverso tale sentenza l'A.M.A.T. proponeva appello nei modi a termini di legge, contestando la spettanza della ricomprensione della media dello straordinario nella base di computo del T.F.R., nonché della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali. Il sig. PE, regolarmente costituitosi, resisteva al gravame.
Il Tribunale di Palermo in parziale riforma della sentenza resa inter partes dal Pretore di Palermo dichiarava il diritto del ricorrente al computo nella retribuzione feriale dei ratei di 13^ e 14^ mensilità e alle indennità derivanti dall'accordo aziendale del 10.4.1986 nella misura di L.
6.921 mensili per il periodo aprile 1986 - 30.11.1988 (data di cessazione del rapporto di lavoro dell'appellato).
Al riguardo il giudice d'appello osservava in sintesi che l'art.22 del R.D.
8.1.1931 n. 148 all. A stabilisce al 1^ comma che gli agenti, compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse e al penultimo comma ribadisce che in caso di mancata fruizione del congedo spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate. A parere del Tribunale, tale norma di natura cogente individua un criterio di calcolo della retribuzione feriale che ricomprende tutte le indennità aventi carattere fisso. È pur vero, che l'art. 1 R.D. 148/31 statuisce che gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa e temporanea sono stabiliti contrattualmente azienda per azienda, ma ciò significa che è devoluta alla contrattazione l'individuazione delle indennità aventi carattere fisso, mentre una volta acclarato tale attributo esse, in virtù della norma di cui all'art. 22, rientrano automaticamente nel computo della retribuzione feriale, non essendo consentito alla autonomia collettiva di prevedere un diverso criterio, con conseguente nullità di eventuali clausole difformi da tale principio, ai sensi dell'art. 1418 Cod. Civ. Tuttavia, secondo il Tribunale per determinare quali emolumenti, tra quelli indicati dal ricorrente, siano rilevanti ai fini della retribuzione feriale, è necessario indagare ulteriormente sul concetto di "fissità" che il legislatore del 1931 ha previsto quale specifico attributo delle indennità c.d. computabili. Al riguardo il Tribunale ritiene che la "fissità" debba essere intesa nel senso di "continuità in astratto" cioè di attribuzione con carattere continuativo, a prescindere dalle concrete modalità della prestazione lavorativa.
Cosicché, in tale definizione possono rientrare i ratei della 13^ e 14^ mensilità, che vengono erogati in modo costante per disposizione contrattuale e indipendentemente dai connotati della prestazione.
Per quanto concerne la c.d. indennità NE il Tribunale rilevava che con l'accordo aziendale dell'1.8.73 il relativo importo venne fissato in L.
7.650 a trimestre pro - capite, le parti si riunirono poi in diverse occasioni (cfr. Verbale del 10.4.86) per discutere l'aggiornamento delle stesse indennità, infine con delibera del 21.4.86 il Direttore dell'Azienda venne autorizzato a procedere all'integrazione del contributo mediante erogazione di un certo importo.
Secondo il Tribunale tale delibera, pur rimasta priva di effettiva esecuzione, poteva considerarsi fonte valida di regolamentazione della materia, quale determinazione reale dell'Azienda, vincolante per la parte di sua competenza, di dare unilateralmente attuazione a una ipotesi di accordo emersa nel predetto accordo sindacale del 10.4.86 (il giudice di appello firma quindi l'importo dell'indennità in parola in L.
6.921 a decorrere dalla data della delibera 21.4.86).
Avverso tale decisione l'A.M.A.T. propone ora ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura e illustrato da memoria:
la controparte resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 DEL R.D. 148/1931 E DEGLI ARTT. 36 COST., 2099, 2109, 1362 E SEGG. C.C.
CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA, lamentando che il Tribunale di Palermo abbia ritenuto fondata la pretesa del ricorrente alla inclusione nella retribuzione feriale, relativa ai periodi di ferie godute, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità.
Prendendo le mosse dal disposto dell'art. 22 del R.D. 148/1931 che attribuisce agli agenti, compiuto un anno di servizio, il diritto ad usufruire di un congedo ordinario con stipendio o paga o indennità fissa, il Giudice di appello ha infatti affrontato la questione controversia, avuto riguardo alla configurazione, quali indennità fisse, della 13^ e 14^ mensilità. E, avendo preso partito per la soluzione affermativa, ha stabilito il diritto dei lavoratori - alle dipendenze dell'Azienda a percepire nei periodi in cui erano in ferie, in aggiunta alla retribuzione corrente, i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
Ma il Tribunale - osserva la ricorrente - è "caduto in un grave errore logico - giuridico, se non in un equivoco di fondo, che deriva dal fatto di non aver il giudice d'appello che il lavoratore, durante i giorni di ferie goduti ha diritto di certo, ai sensi dell'art. 36 3^ co. Cost. e dell'art. 2059 c.c. e di tutte le fonti regolatrici del rapporto di lavoro subordinato, a percepire lo stesso trattamento retributivo come se fosse in servizio ... ed altrimenti che ferie sarebbero mai, ma non qualcosa di più o di diverso. Ma che della retribuzione corrente mese per mese non fanno parte i ratei di 13^ e 14^ mensilità, e ciò per la semplice, quanto incontestabile, ragione che le retribuzioni relative alle c.d. mensilità aggiuntive maturano con cadenza annua, nel dicembre la 13^ mensilità e nella diversa data stabilita la 14^ mensilità. Tranne che il rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno e allora i ratei delle mensilità suddette, medio tempore maturati, sono corrisposti con la liquidazione finale.
E così i lavoratori in ferie non avrebbero alcun diritto, - differenza di trattamento ingiusta quanto inesplicabile, - a percepire, oltre alla retribuzione corrente, i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
D'altronde, nell'ipotesi che qui si prospetta per assurdo, i lavoratori usufruirebbero di un'anticipazione dei ratei di 13^ e 14^ mensilità rispetto alla data di scadenza, per effetto di una misteriosa vis actractiva del diritto alle ferie, operante a questo punto al di là della regolamentazione collettiva delle c.d. mensilità aggiuntive".
Poiché nella specie l'A.M.A.T. ha erogato ai propri dipendenti, e quindi anche al sig. PE, ad ogni scadenza annua la 13^ e la 14^ mensilità per intero se il dipendente avesse diritto "per tornare all'assurda ipotesi di cui sopra, ai relativi ratei anche durante il periodo di ferie godute, egli percepirebbe anno per anno non già 12, bensì 13 dodicesimi delle mensilità aggiuntive". La ricorrente osserva ancora che nel vigente ordinamento non esiste un principio di omnicomprensività della retribuzione (Cass. Sez. Un. Nn. 1069, 1075, 1076 del 13.2.1994).
"Le norme di legge e le disposizioni collettive che regolano l'istituto delle ferie attribuiscono al lavoratore il diritto a percepire il trattamento retributivo corrente e non già quello omnicomprensivo, in cui potrebbero includersi in ipotesi i ratei della 13^ e 14^ mensilità.
Il Tribunale di Palermo ha inteso la "fissità" di cui all'art. 22 cit. nel senso di "continuità in astratto" e "cioè di attribuzione con carattere continuativo, a prescindere dalle concrete modalità della prestazione lavorativa".
Ma questa interpretazione, secondo la ricorrente, appare viziata sul piano della legittimità per la disapplicazione dei criteri ermeneutici di legge - gli elementi letterale, logico e sistematico - alla cui stregua la nozione di "indennità fisse", strettamente correlata agli stipendi, alle paghe e poste in alternativa con ogni altra indennità temporanea, doveva intendersi nel senso di competenze integrative della retribuzione corrente, senza alcuna possibilità di riferimento alle c.d. retribuzioni differite. Parrebbe invece che il Tribunale abbia identificato il connotato della "fissità" con quelli ben diversi della "continuità" e/o obbligatorietà delle competenze retributive.
Con il secondo motivo del ricorso, l'A.M.A.T. denuncia:
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1322, 1326 E 1362 E SEGG. C.C. CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ, DELLA MOTIVAZIONE SU UN
PUNTO ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA, ed osserva, dopo aver, come già il Tribunale, ripercorso l'iter normativo della c.d. indennità NE che tale indennità è stata sempre oggetto di accordi sindacali, vincolanti per l'Azienda che li ha puntualmente osservati eccettuato il periodo successivo al 1973 in cui nessun accordo si è raggiunto al riguardo, come si evince, dalla motivazione della sentenza. In particolare, nessun accordo venne raggiunto nell'accordo del 10.4.1986 e fino a quello stipulato il 9.3.1990". Il Tribunale avrebbe pertanto errato ritenendo che una mera delibera di autorizzazione del Direttore dell'Azienda a procedere alla integrazione del contributo secondo un certo criterio fosse da ritenersi vincolante quando lo stesso Direttore non aveva voluto o potuto darvi attuazione. Nè secondo la ricorrente è risultato, che questa delibera, rimasta priva di effettività, abbia dato luogo ad una manifestazione di volontà del Direttore dell'Azienda Municipalizzata suo rappresentante legale - emerge anzi il contrario - e che questa evanescente, o per dir meglio inesistente, delibera negoziale abbia suscitato affidamento alcuno del personale dipendente, cosi da potersi ritenere che la abbia accettata. In realtà, osserva infine l'A.M.A.T., nessun atto negoziale regolò l'indennità in questione nel periodo in cui si controverte, per cui il Tribunale "nella carenza di una fonte regolatrice che potesse valere all'uopo, la non meglio precisata delibera di autorizzazione, rimasta senza seguito o esito alcuno". Entrambi i motivi sono fondati.
Per quanto concerne il primo si osserva che ancora recentemente (Cass. N. 2576/98; n. 8845/96), questa Corte ha ribadito che il criterio dell'omnicomprensività della retribuzione non è previsto nel nostro ordinamento come principio di carattere generale, ma trova applicazione soltanto in specifiche ipotesi di istituti retributivi di origine legale, e che esso neppure è contemplato dagli artt. 36, ultimo comma, Cost. e 2109 cod. Civ. in tema di trattamento economico, cui ha diritto il lavoratore subordinato durante le ferie, restando il medesimo affidato all'autonomia negoziale collettiva, alla stregua della quale va accertato - con riguardo alle singole componentì retributive - se le parti ne abbiano voluto o meno il computo nel compenso, relativo al periodo di congedo ordinario (v. anche: Cass. N. 2745/86; n. 7155/87; n. 1886/88; n. 9573/93). Con specifico riferimento al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è stato, poi, costantemente affermato che è affidata all'autonomia collettiva la concreta determinazione della retribuzione spettante per detto congedo ordinario. Tale principio, infatti, non trova deroga nell'art. 22, all. A), al R.D. n. 148 del 1931, il quale, pur affermando il diritto degli agenti ad "un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse", in sostanza rimette alla contrattazione collettiva - cui, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 R.D. n. 148/31, cit., spetta la determinazione delle voci suindicate - l'individuazione degli elementi inclusi nella retribuzione per il periodo feriale (Cass. n. 2005/ 85; n. 5490/85; n. 2838/86; n. 7592/86; n. 182/90; n. 8845/96). Tale consolidato indirizzo giurisprudenziale resiste ad ogni critica, non dovendosi, invero, trascurare il nesso esistente tra le due disposizioni dianzi richiamate e dovendosi porre in evidenza che i contrari rilievi tendono ad enucleare le nozioni contenute nell'art. 22 R.D. n. 148/31 (paga, stipendio, indennità fissa), che, pur all'evidenza, rimandano ad una trama normativa di carattere negoziale, in base ai criteri prestabiliti e di ordine generale incompatibili con la varietà e la dinamica delle relazioni sindacali (così: Cass. n. 8845/96, cit.). Il Tribunale, il quale non ha considerato che la 12^ e la 14^ sono vere e proprie mensilità, che - come le altre non vanno conteggiate - nel compenso feriale, il quale altrimenti, ne verrebbe maggiorato, rispetto al compenso normale per i periodi lavorati (Cass. N. 2576/98), non si è attenuto ai criteri enunciati in materia;
ed ha, di conseguenza, omesso di prendere in considerazione la contrattazione collettiva vigente nel periodo controverso (la cui interpretazione - essendo noto - è riservato al giudice di merito, salva la sua censurabilità in questa sede di legittimità per violazione delle norme di ermeneutica negoziale o per vizio di motivazione), al fine di stabilire se gli emolumenti in questione fossero meno computabili nella retribuzione feriale. Il primo mezzo deve, pertanto, essere accolto.
Merita, poi, accoglimento anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente - nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e seg. 1362 e seg. 1372 e seg. C.c. (ex art. 360, n. 3 c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) - dopo avere ripercorso le vicende di natura sindacale che avevano portato all'istituzione dell'indennità per i c.d. benefici NE ragguagliata, a seguito dell'accordo del 1^ agosto 1973, e L. 7.750 (trimestrali) ed avere rilevato che, nella successiva riunione del 10 aprile 1986, i rappresentanti dei lavoratori avevano invano richiesto che il suo importo fosse aumentato a L. 22.000 mensili, critica la sentenza impugnata per avere arbitrariamente desunto un proprio comportamento concludente, tale da far ritenere che essa avesse aderito alla richiesta in quella sede formulata dai lavoratori. Secondo quanto affermato dai giudici di appello, con accordo aziendale del 1^ agosto 1973, l'importo della c.d. indennità NE (che trovava la propria origine in un'agevolazione tariffaria riservata, già in epoca anteriore, ai dipendenti dell'A.M.A.T.) venne fissato in L.
7.750 a trimestre pro capite. Nella successiva riunione del 10 aprile 1986, si diede atto che, nel frattempo, si era discusso tra le parti dell'aggiornamento dell'indennità e si erano formulate anche delle ipotesi in relazione alla sua entità (che, sulla base di complessi calcoli era stata individuata in L. 22.000 mensili circa) ed all'importo di quanto dovuto dall'Azienda per il periodo pregresso, ma neppure in essa si pervenne ad alcun accordo, almeno in ordine alla concreta misura del beneficio. Osserva la Corte che è innegabile come la sentenza impugnata abbia inteso escludere che, nella ricordata occasione, sia stato concordato tra le parti in aumento dell'indennità in oggetto anche per il futuro (e non soltanto per il passato), avendo ribadito nel corso della motivazione: a) che, nella riunione del 10 aprile 1986, il Direttore dell'A.M.A.T. precisò che le cifre indicative ipotizzate si erano rivelate erronee e che "quanto discusso non costituiva titolo per alcuna pretesa" (pag.); b) che nessun accordo era, pertanto, intervenuto in quella sede, ne' precedentemente, sulla nuova misura dell'indennità"; c) che la delibera del 21 aprile 1986 (che, a dire degli appellanti, aveva recepito l'accordo del 10 aprile), nell'autorizzare il direttore dell'Azienda a procedere all'integrazione del contributo dovuto, "non ha recepito un nuovo accordo", ma aveva determinato unilateralmente, in base ad un calcolo analitico una revisione della predetta misura.
Del resto, il Tribunale, nel ritenere che l'A.M.A.T. avesse aderito "alla determinazione allora operata dai rappresentanti di lavoratori", attraverso un suo successivo comportamento concludente, ha, ancora una volta, esplicitamente escluso che, dal verbale della riunione del 10 aprile 1986, ovvero dalla delibera aziendale da li a poco intervenuta, potesse desumersi l'esistenza di un accordo nei termini voluti dai resistenti.
Posto che tale circostanza è stata, dunque,
incontrovertibilmente accertata dal Tribunale siciliano, rileva questa Corte che, in ordine al ritenuto comportamento concludente, a suo parere, posto in essere dall'A.M.A.T., la sentenza impugnata si appalesa affetta dal vizio di motivazione denunciato con il mezzo in esame.
Nell'attribuzione del decisivo rilievo alla circostanza che - sebbene la delibera del 21 aprile 1986 non avesse avuto effettiva esecuzione - tuttavia "essa ha costituito, almeno fino a quando non è intervenuto l'accordo sindacale del marzo 1990, che ha ridefinito la disciplina dei benefici in questione, una fonte valida di regolamentazione della materia, sostanziandosi nella determinazione unilaterale dell'Azienda e come tale vincolante per la parte di una competenza di dare unilateralmente concreta attuazione all'ipotesi di accordo emersa dall'incontro sindacale del 10.4.86" (pag. 40) i giudici di appello hanno istituito un collegamento tra le erogazioni e le rivendicazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori alcuni anni prima, senza affatto specificare in base a quali inequivoci elementi potesse ritenersi che le medesime erogazioni benefici, cioè) dimostrassero che l'A.M.A.T. avesse inteso conformarsi, proprio con decorrenza dall'aprile 1986. Invero, se, come riconosciuto dagli stessi giudici di appello, l'unico accordo vigente in materia per tutta la durata dei rapporti dei dipendenti A.M.A.T. era quello del 1^ agosto 1973, è evidente che, in difetto di un atto negoziale, modificativo di detto accordo, l'Azienda non era tenuta a corrispondere l'indennità in una diversa misura.
La conclusione del Tribunale, dunque, appare illogica e contraddittoria, poiché fruisce con l'attribuire valenza di fonte regolamentatrice della materia di cui si discute alla delibera del 21 aprile 1986, che, per espressa affermazione del giudice di secondo grado, non aveva recepito alcun accordo, tanto meno il verbale del 10 aprile 1986, del quale, peraltro, aveva negato la natura negoziale (cfr. Cass. N. 8845/96; n. 2576/98, citt.) . Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata, ma nei limiti delle censure dedotte (e accolte), che non hanno investito il capo della statuizione del Tribunale nella parte in cui ha condannato l'A.M.A.T. a corrispondere agli attuali resistenti l'indennità per il settimo giorno consecutivo, spettante al loro dante causa.
Non necessitando ulteriori indagini la causa, ai sensi del novellato art. 384 c.p.c., va decisa nel merito, con il rigetto delle domande degli attuali resistenti, dirette a conseguire l'inclusione dei ratei di 13ma e 14ma mensilità, nonché l'indennità per i benefici NE.
Ragioni di giustizia inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di legittimità, mantenendo fermo il regime delle spese come disposto dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure dedotte e accolte e, decidendo nel merito (art.384 c.p.c.) , rigetta le domande proposte dallo PE dirette a conseguire il computo, nella retribuzione feriale, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, nonché le differenze pretese a titolo di indennità per i benefici c.d. NE.
Conferma la statuizione pretorile in ordine alle spese di giudizio di primo grado e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 1999