Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / 5 A 4 . / R 6 N T 2 S - . I A се бляло L I R B . G R . P E . L R D A L T A L A E . U REPUBBLICA ITALIANA D D B B I A I E S T R T N A 6°5 3D/CA0AZONE E 1 I T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 S 3 E R 1 I S E A . E T N Α LA RIE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF - Cnituent слите albibo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18176/98 Dott. Vincenzo CARBONE - Cron. 3509 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 18/10/00 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 30 SENTENZA per ditt FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI LIRE 3000 CANCELLERIA: ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato GAFFURI GIANFRANCO, giusta delega in calce;
- ricorrente CG066723
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè contro 1714 CAMPIONE CIVILE 414 N. 61210 -1- UFF. DISTRETTUALE II DD LEGNANO;
intimato avverso la sentenza n. 156/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 04/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per il Generale Dott. Dario rigetto del ricorso. M. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UI LA ha impugnato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 4 novembre 1997, con cui è stata ritenuta la natura reddituale, e quindi la imponibilità del "contributo differenza canoni d'affitto" corrispostogli dal suo datore di lavoro, il Credito Italiano s.p.a., in conformità di quanto previsto dall'art. 51 del CCNL delle Aziende di d'ufficio di Credito, in caso di trasferimento dipendenti. La Commissione Regionale ha ritenuto infatti che costituisce integrazione reddituale la somma destinata a consentire al dipendente il mantenimento del proprio tenore di vita. Il ricorso del LA è affidato a due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.597, dell'art. 12 delle Preleggi, nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata, sostenendosi la non imponibilità di una somma 3 corrisposta per compensare il beneficiario di una diminuzione patrimoniale. Il concetto fiscale di reddito comporta infatti, secondo il ricorrente, un incremento di ricchezza non riconducibile ad un indennizzo dei disagi affrontati dal dipendente trasferito. Col secondo motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente inesistenza di un'obbligazionedenuncia la tributaria propria del sostituito, e gravante invece sul sostituto, nei cui confronti doveva avvenire l'accertamento, e la mancata considerazione di tale censura da parte della Commissione Regionale. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, a far data dalla sentenza n.948 del 1996 (2212/2000; 6292/2000; ų 7703/2000) le erogazioni del datore di lavoro al dipendente, dirette ad alleviare la maggiore entità sempre connessi al degli oneri generali trasferimento della sede lavorativa, sono componenti del reddito tassabile a' fini IRPEF, sostanzialmente analogo, come previsto, in modo 4 dall'art. 48 del D.P.R. 597 del 1973 e dall'art. 48 del T.U.I.R. 917/86 (fino alla modifica normativa contenuta nel D.L. n.314 del 1997). comeInfatti il reddito da lavoro dipendente, definito dalle citate disposizioni, ricomprende tutti i compensi e gli emolumenti comunque corrisposti dal datore di lavoro nell'ambito del relativo rapporto, e dunque anche le indennità con su di sé, cui il datore di lavoro assuma integralmente o parzialmente, gli oneri economici generali gravanti sul dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa (quali le spese di vitto, alloggio e vestiario). E' altresì infondato e deve essere rigettato il secondo motivo di ricorso, con cui il contribuente contesta la sua legittimazione a subire l'accertamento, sostenendo che a norma dell'art. 64 del D.P.R. 600 del 1973, obbligato al pagamento è il sostituto d'imposta, che l'unico contraddittore dell'Amministrazione Finanziaria. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5782/2000; 3330/2000; 10055/2000) in tema di sostituzione c.d. impropria in campo tributario (che ricorre quando un soggetto è tenuto per legge al pagamento dell'imposta a titolo 5 d'acconto in luogo di altra persona, cui si riferiscono i fatti generatori del tributo, con obbligo di rivalsa mediante ritenuta), l'Amministrazione Finanziaria mantiene l'azione diretta nei confronti del contribuente sostituito, che resta obbligato a dichiarare i redditi soggetti a ritenuta, in quanto concorrenti alla formazione della base imponibile sulla quale sarà calcolata l'imposta dovuta secondo criteri di progressività. E' pertanto legittimo l'avviso di accertamento emesso a carico del lavoratore subordinato, per contestargli la mancata inclusione nella dichiarazione annuale dei redditi di una componente soggetta a ritenuta d'acconto, non effettuata dal datore di lavoro. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. L N Sussistono giusti motivi di compensazione delle O I A Z I A spese del presente grado di giudizio. R 6 5 R 8 . T A 9 S 1 N T I / - U 4 G /
P.Q.M.
E B B 6 I R . 2 L . R L R A T . A La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. P D . . D B E A A L T I E T Roma, 18 ottobre 2000 N D R 1 E I E 3 S Prempfante S 1 E T N . E A S Je Le Relatore N I M A вер IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 6 FEB. 2001 IL CANCED HERE C1 Innocenzo Bettista