Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , mutui fino all'ammontare di 25 miliardi per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni e con ammortamento in trentacinque anni al tasso vigente alla data della concessione.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , mutui fino all'ammontare di 25 miliardi per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni e con ammortamento in trentacinque anni al tasso vigente alla data della concessione.