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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2025 promossa da:
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNELLI Parte_1 P.IVA_1
TI, elettivamente domiciliata in Pescia, via Amendola 27, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLADINO Controparte_1 P.IVA_2
NA e dell'avv. ANTONIO DEBIASI, elettivamente domiciliata in via Montenapoleone 18,
Milano, presso i difensori.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3533/2024, emesso dal Tribunale di Monza, il 4.12.24, con il quale è
stata condannata al pagamento, in favore della società della somma di € Controparte_1
16.447,91, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti farmaceutici.
L'opponente ha eccepito che la merce consegnata fosse difforme a quanto ordinato, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
La convenuta si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opposta, in quanto il giudizio di opposizione è stato iscritto a ruolo entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione, vale a dire il 24.01.2025.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2022 e del 2023, estratto autentico dei libri contabili,
documenti di trasporto, conferme d'ordine del 2023, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimonianza, Sigg. ri sono emerse le seguenti Tes_1
circostanze.
Nel corso dell'anno 2022 e 2023, la società opposta ha fornito all'opponente prodotti farmaceutici,
mentre quest'ultima ha omesso di pagare il relativo corrispettivo.
Si osserva che la Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento, stabilito quanto segue: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 2 di 3 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 2001, n. 13.533).
Nel caso di specie, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, mentre l'opponente non ha fornito la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Si osserva, in particolare, che le allegazioni avanzate dall'opponente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, non risultano provate, in alcun modo, dato che quest'ultima non si è presentata all'udienza fissata per l'espletamento delle prove orali, né ha prodotto documenti a sostegno delle proprie contestazioni.
Stante quanto sopra, essendo stato accertato il credito vantato dall'opposta, deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla società con conseguente conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, a carico dell'opponente, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto.
- condanna l'opponente a rifondere, a parte opposta, le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2025 promossa da:
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNELLI Parte_1 P.IVA_1
TI, elettivamente domiciliata in Pescia, via Amendola 27, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLADINO Controparte_1 P.IVA_2
NA e dell'avv. ANTONIO DEBIASI, elettivamente domiciliata in via Montenapoleone 18,
Milano, presso i difensori.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3533/2024, emesso dal Tribunale di Monza, il 4.12.24, con il quale è
stata condannata al pagamento, in favore della società della somma di € Controparte_1
16.447,91, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti farmaceutici.
L'opponente ha eccepito che la merce consegnata fosse difforme a quanto ordinato, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
La convenuta si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opposta, in quanto il giudizio di opposizione è stato iscritto a ruolo entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione, vale a dire il 24.01.2025.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2022 e del 2023, estratto autentico dei libri contabili,
documenti di trasporto, conferme d'ordine del 2023, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimonianza, Sigg. ri sono emerse le seguenti Tes_1
circostanze.
Nel corso dell'anno 2022 e 2023, la società opposta ha fornito all'opponente prodotti farmaceutici,
mentre quest'ultima ha omesso di pagare il relativo corrispettivo.
Si osserva che la Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento, stabilito quanto segue: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 2 di 3 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 2001, n. 13.533).
Nel caso di specie, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, mentre l'opponente non ha fornito la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Si osserva, in particolare, che le allegazioni avanzate dall'opponente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, non risultano provate, in alcun modo, dato che quest'ultima non si è presentata all'udienza fissata per l'espletamento delle prove orali, né ha prodotto documenti a sostegno delle proprie contestazioni.
Stante quanto sopra, essendo stato accertato il credito vantato dall'opposta, deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla società con conseguente conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, a carico dell'opponente, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto.
- condanna l'opponente a rifondere, a parte opposta, le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3