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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 04/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udito il Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Di Trocchio Giuseppe che ha chiesto in via preliminare di valutare di sottoporre il ricorso alle SS.UU. di Questa Corte, chiedendo in subordine l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.In data 29/11/2021, il Gip del tribunale di Roma ha emesso decreto di sequestro preventivo, in vista della futura confisca diretta, nei confronti della società "Securities metronotte s.r.l." per la somma di oltre 10 milioni di euro, quale profitto dei reati di omesso versamento dell'iva e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, commessi dai suoi amministratori pro tempore, tra i quali Penale Sent. Sez. 3 Num. 3697 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 07/10/2022 il IE OS, negli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, disponendo, in caso di incapienza del patrimonio sociale, in funzione della confisca per equivalente, il sequestro del profitto dei reati tributari da ciascuno commessi durante le cariche sociali ricoperte nella suddetta società. In particolare, per la persona del IE il sequestro veniva disposto sino alla somma di euro 7.534.395,24. Risultati incapienti i conti correnti della società a coprire l'importo di cui sopra, si è proceduto al sequestro di beni personali dell'indagato per circa euro 375.000. A fronte di tale provvedimento il IE, tramite il suo difensore, ha chiesto in data 19/11/2021 la revoca del sequestro preventivo evidenziando nella richiesta che i principi affermati nella sentenza delle Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, da ritenere validi anche nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non sono stati applicati dal Gip, che, per quanto di interesse, non ha fornito alcuna indicazione del periculum in mora in relazione al vincolo disposto in via indiretta nei confronti dei beni del IE. Con ordinanza del 29/11/2021 il Gip ha rigettato la richiesta affermando che nel caso in esame l'anticipazione del vincolo era giustificata dalla dispersione dei beni oggetto della futura confisca, emergendo dai movimenti riscontrati sul conto corrente della società "Securities metronotte" operazioni anomale in entrata ed in uscita delle quali non era ben chiara la natura Avverso tale provvedimento la difesa del IE ha proposto appello deducendo l'inesistenza del paventato depauperamento dei conti correnti ed il difetto di motivazione in ordine al periculum posto a fondamento del sequestro preventivo disposto sui beni del IE;
lamentando, sul punto, che il Gip si era limitato a motivare, ed anche erroneamente, sul solo periculum relativo al sequestro diretto nei confronti della società. 2.11 Tribunale in sede d'appello, con ordinanza del 4/05/2022, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse del IE sulla base di un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo si è affermata la non condivisibilità della tesi sostenuta dalla difesa in base alla quale il caso di confisca per equivalente sarebbe necessaria l'esplicitazione del periculum sia in ordine al connesso al sequestro diretto sia in relazione al vincolo disposto per equivalente. Contrariamente alla prospettazione difensiva, il Tribunale ha enfatizzato la natura non autonoma ma residuale e sussidiaria della confisca per equivalente rispetto alla confisca diretta del prezzo o profitto del reato, in quanto praticabile solo in via eventuale quando non sia possibile procedere alla confisca in tutto in 9 parte del profitto del reato presso la persona giuridica, aggiungendo che il medesimo collegamento funzionale si rinviene tra il sequestro funzionale alla confisca disposto in via diretta e per equivalente, con la conseguenza che pericolo di non poter procedere al sequestro in forma specifica nei confronti della persona giuridica costituisce, di per sé, il presupposto per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente. In secondo luogo, ha affermato che nel caso in esame il periculum in mora, sub specie di necessità di anticipare gli effetti ablatori e di assicurare la fruttuosità della futura confisca diretta o per equivalente, anche alla luce degli esiti dell'esecuzione del provvedimento, poteva "certamente ritenersi sussistente" sia in relazione al vincolo disposto ai danni della società sia in relazione al vincolo sui beni del IE posto che sui conti correnti della persona giuridica erano state rinvenute e sequestrate somme di gran lunga inferiori all'importo costituenti profitto del reato e che al IE erano sequestrati beni per soli 375.000 euro, essendo risultato il suo patrimonio personale ampiamente insufficiente a coprire l'ingente importo del profitto suscettibile di confisca quantificato, invece, come precisato, in circa 7,5 milioni di euro. 3.Avverso il suddetto provvedimento il IE, tramite difensore, ha proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo il cui deduce il vizio di violazione di legge. In particolare, si contesta l'interpretazione del Tribunale secondo la quale il ricorso al sequestro preventivo per equivalente è da ritenere autorizzato "ogni qualvolta, e sol perché sussistono i presupposti dell'adozione del sequestro preventivo diretto" poiché tale lettura comporterebbe un automatismo tra la prima e la seconda misura reale in forza del quale la mera impossibilità di procedere al sequestro diretto renderebbe a tutti gli effetti obbligatorio il sequestro per equivalente. Detta obbligatorietà è invece incompatibile non solo con la natura meramente eventuale della misura cautelare in questione, la cui adozione non si configura come strumento necessario ma come strumento facoltativo, ma con la lettera stessa della norma la quale in ogni caso, prevedendo la possibilità del giudice di adottare detta misura, fa discendere sempre in capo allo stesso il dovere di motivare sul periculum in mora per dare atto delle ragioni per le quali non potendo essere attesa la definizione del giudizio vi è la necessità di adottare un vincolo preventivo sebbene in via indiretta e subordinata alla impossibilità di eseguire il sequestro diretto sui beni della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.11 ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 2.11 ricorrente si duole dell'omessa o apparente motivazione del Tribunale del riesame in ordine al periculum in mora relativo al disposto sequestro preventivo per equivalente ai danni dell'odierno ricorrente nella sua qualità di amministratore della società a seguito dell'incapienza dei beni nella disponibilità della persona giuridica. 3.In premessa occorre evidenziare che la decisione delle Sezioni Unite citata dal ricorrente ha affermato, in linea con una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del sequestro preventivo funzionale alla confisca, la necessità del ricorso ad una soluzione ermeneutica che vincoli tale tipologia di sequestro ad una motivazione anche sul periculum in mora, in modo da garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando appunto un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio (Sez. U, n. 36959 del 2021, cit. così massimata: «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"»). Su queste basi, è stato precisato che il decreto di sequestro debba spiegare le ragioni per le quali il giudice cautelare ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, cosicché la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo motivazionale, dovendosi perciò dare atto della "causa arresti" e, dunque, degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Ed è stato conseguentemente aggiunto come ciò comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento coercitivo, dove «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, 4 potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». Nella motivazione della pronuncia si chiarisce, altresì, che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale, stante anche la necessità che la motivazione possa essere diversamente modulata in considerazione della fase processuale interessata, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa, in ragione cioè dell'entità del profitto determinante il quantum sequestrabile e successivamente confiscabile, o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell'onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggettivo o soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternativi per fondare la giustificazione del sequestro preventivo. 3.Ciò posto, e per quanto qui interessa, le censure mosse dal ricorrente sono infondate. In relazione all'omessa motivazione in ordine al periculum in mora relativo al sequestro disposto per equivalente sui beni del IE, il Tribunale del riesame, integrando la motivazione del Gip, sì è perfettamente attenuto ai principi indicati nella pronuncia "Ellade". Detto periculum è stato correttamente desunto da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione del patrimonio aggredito. Giova, infatti evidenziare che a pagina 6 dell'ordinanza impugnata, con motivazione succinta ma efficace, si è evidenziata "l'ampia insufficienza" del patrimonio personale del IE a coprire l'ingente importo del profitto suscettibile di confisca. Il Tribunale ha infatti messo in luce la inadeguatezza quantitativa dei beni risultati in capo al IE rispetto al debito erariale, con conseguente oggettiva sproporzione tra l'entità dei beni sottoponibili alla futura confisca e il valore dei beni aggredibili dal provvedimento ablatorio. Tali considerazioni sono idonee a far ritenere non apparente, ma realmente esistente, la necessaria motivazione. 5 4.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udito il Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Di Trocchio Giuseppe che ha chiesto in via preliminare di valutare di sottoporre il ricorso alle SS.UU. di Questa Corte, chiedendo in subordine l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.In data 29/11/2021, il Gip del tribunale di Roma ha emesso decreto di sequestro preventivo, in vista della futura confisca diretta, nei confronti della società "Securities metronotte s.r.l." per la somma di oltre 10 milioni di euro, quale profitto dei reati di omesso versamento dell'iva e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, commessi dai suoi amministratori pro tempore, tra i quali Penale Sent. Sez. 3 Num. 3697 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 07/10/2022 il IE OS, negli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, disponendo, in caso di incapienza del patrimonio sociale, in funzione della confisca per equivalente, il sequestro del profitto dei reati tributari da ciascuno commessi durante le cariche sociali ricoperte nella suddetta società. In particolare, per la persona del IE il sequestro veniva disposto sino alla somma di euro 7.534.395,24. Risultati incapienti i conti correnti della società a coprire l'importo di cui sopra, si è proceduto al sequestro di beni personali dell'indagato per circa euro 375.000. A fronte di tale provvedimento il IE, tramite il suo difensore, ha chiesto in data 19/11/2021 la revoca del sequestro preventivo evidenziando nella richiesta che i principi affermati nella sentenza delle Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, da ritenere validi anche nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non sono stati applicati dal Gip, che, per quanto di interesse, non ha fornito alcuna indicazione del periculum in mora in relazione al vincolo disposto in via indiretta nei confronti dei beni del IE. Con ordinanza del 29/11/2021 il Gip ha rigettato la richiesta affermando che nel caso in esame l'anticipazione del vincolo era giustificata dalla dispersione dei beni oggetto della futura confisca, emergendo dai movimenti riscontrati sul conto corrente della società "Securities metronotte" operazioni anomale in entrata ed in uscita delle quali non era ben chiara la natura Avverso tale provvedimento la difesa del IE ha proposto appello deducendo l'inesistenza del paventato depauperamento dei conti correnti ed il difetto di motivazione in ordine al periculum posto a fondamento del sequestro preventivo disposto sui beni del IE;
lamentando, sul punto, che il Gip si era limitato a motivare, ed anche erroneamente, sul solo periculum relativo al sequestro diretto nei confronti della società. 2.11 Tribunale in sede d'appello, con ordinanza del 4/05/2022, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse del IE sulla base di un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo si è affermata la non condivisibilità della tesi sostenuta dalla difesa in base alla quale il caso di confisca per equivalente sarebbe necessaria l'esplicitazione del periculum sia in ordine al connesso al sequestro diretto sia in relazione al vincolo disposto per equivalente. Contrariamente alla prospettazione difensiva, il Tribunale ha enfatizzato la natura non autonoma ma residuale e sussidiaria della confisca per equivalente rispetto alla confisca diretta del prezzo o profitto del reato, in quanto praticabile solo in via eventuale quando non sia possibile procedere alla confisca in tutto in 9 parte del profitto del reato presso la persona giuridica, aggiungendo che il medesimo collegamento funzionale si rinviene tra il sequestro funzionale alla confisca disposto in via diretta e per equivalente, con la conseguenza che pericolo di non poter procedere al sequestro in forma specifica nei confronti della persona giuridica costituisce, di per sé, il presupposto per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente. In secondo luogo, ha affermato che nel caso in esame il periculum in mora, sub specie di necessità di anticipare gli effetti ablatori e di assicurare la fruttuosità della futura confisca diretta o per equivalente, anche alla luce degli esiti dell'esecuzione del provvedimento, poteva "certamente ritenersi sussistente" sia in relazione al vincolo disposto ai danni della società sia in relazione al vincolo sui beni del IE posto che sui conti correnti della persona giuridica erano state rinvenute e sequestrate somme di gran lunga inferiori all'importo costituenti profitto del reato e che al IE erano sequestrati beni per soli 375.000 euro, essendo risultato il suo patrimonio personale ampiamente insufficiente a coprire l'ingente importo del profitto suscettibile di confisca quantificato, invece, come precisato, in circa 7,5 milioni di euro. 3.Avverso il suddetto provvedimento il IE, tramite difensore, ha proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo il cui deduce il vizio di violazione di legge. In particolare, si contesta l'interpretazione del Tribunale secondo la quale il ricorso al sequestro preventivo per equivalente è da ritenere autorizzato "ogni qualvolta, e sol perché sussistono i presupposti dell'adozione del sequestro preventivo diretto" poiché tale lettura comporterebbe un automatismo tra la prima e la seconda misura reale in forza del quale la mera impossibilità di procedere al sequestro diretto renderebbe a tutti gli effetti obbligatorio il sequestro per equivalente. Detta obbligatorietà è invece incompatibile non solo con la natura meramente eventuale della misura cautelare in questione, la cui adozione non si configura come strumento necessario ma come strumento facoltativo, ma con la lettera stessa della norma la quale in ogni caso, prevedendo la possibilità del giudice di adottare detta misura, fa discendere sempre in capo allo stesso il dovere di motivare sul periculum in mora per dare atto delle ragioni per le quali non potendo essere attesa la definizione del giudizio vi è la necessità di adottare un vincolo preventivo sebbene in via indiretta e subordinata alla impossibilità di eseguire il sequestro diretto sui beni della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.11 ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 2.11 ricorrente si duole dell'omessa o apparente motivazione del Tribunale del riesame in ordine al periculum in mora relativo al disposto sequestro preventivo per equivalente ai danni dell'odierno ricorrente nella sua qualità di amministratore della società a seguito dell'incapienza dei beni nella disponibilità della persona giuridica. 3.In premessa occorre evidenziare che la decisione delle Sezioni Unite citata dal ricorrente ha affermato, in linea con una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del sequestro preventivo funzionale alla confisca, la necessità del ricorso ad una soluzione ermeneutica che vincoli tale tipologia di sequestro ad una motivazione anche sul periculum in mora, in modo da garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando appunto un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio (Sez. U, n. 36959 del 2021, cit. così massimata: «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"»). Su queste basi, è stato precisato che il decreto di sequestro debba spiegare le ragioni per le quali il giudice cautelare ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, cosicché la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo motivazionale, dovendosi perciò dare atto della "causa arresti" e, dunque, degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Ed è stato conseguentemente aggiunto come ciò comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento coercitivo, dove «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, 4 potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». Nella motivazione della pronuncia si chiarisce, altresì, che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale, stante anche la necessità che la motivazione possa essere diversamente modulata in considerazione della fase processuale interessata, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa, in ragione cioè dell'entità del profitto determinante il quantum sequestrabile e successivamente confiscabile, o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell'onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggettivo o soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternativi per fondare la giustificazione del sequestro preventivo. 3.Ciò posto, e per quanto qui interessa, le censure mosse dal ricorrente sono infondate. In relazione all'omessa motivazione in ordine al periculum in mora relativo al sequestro disposto per equivalente sui beni del IE, il Tribunale del riesame, integrando la motivazione del Gip, sì è perfettamente attenuto ai principi indicati nella pronuncia "Ellade". Detto periculum è stato correttamente desunto da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione del patrimonio aggredito. Giova, infatti evidenziare che a pagina 6 dell'ordinanza impugnata, con motivazione succinta ma efficace, si è evidenziata "l'ampia insufficienza" del patrimonio personale del IE a coprire l'ingente importo del profitto suscettibile di confisca. Il Tribunale ha infatti messo in luce la inadeguatezza quantitativa dei beni risultati in capo al IE rispetto al debito erariale, con conseguente oggettiva sproporzione tra l'entità dei beni sottoponibili alla futura confisca e il valore dei beni aggredibili dal provvedimento ablatorio. Tali considerazioni sono idonee a far ritenere non apparente, ma realmente esistente, la necessaria motivazione. 5 4.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/10/2022