Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
La disposizione dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., statuendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, esclude solo che l'erroneo "nomen juris" possa pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione del quale l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia inteso avvalersi, ma non può consentire che il giudice, modificando la reale volontà dell'interessato, sostituisca il mezzo di impugnazione voluto e inammissibilmente proposto dalla parte con quello che sarebbe astrattamente ammissibile, e però diverso da quello che la parte ha inteso in concreto proporre, dando ad esso consapevolmente la denominazione sua propria. Ed invero, l'impugnazione va dichiarata inammissibile tutte le volte che non sia riscontrabile erroneità alcuna nella denominazione attribuita dalla parte, e risulti inequivocabilmente dal contenuto dell'atto, che la parte abbia voluto utilizzare proprio lo strumento non predisposto dall'ordinamento, perché in quel caso non si tratta di inesatta qualificazione formale, suscettibile di rettifica "ope judicis", ma di un'infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità. (Fattispecie in cui era stato proposto ricorso per cassazione "ex" art. 311 cod. proc. pen. avverso provvedimento del g.i.p. di reiezione di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.07.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.4289
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.16922/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RO RI n. il 13.05.1962
avverso ordinanza del 27.03.1998 CORTE APPELLO di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Ciani che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
ED UR propone, "per saltun", ricorso per cassazione contro l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile la sua istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
Il ricorso è inammissibile. L'art. 311 c.p.p. prevede al secondo comma il ricorso immediato per cassazione solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra le quali non rientra quella in questa sede impugnata.
Non può trovare applicazione il quinto comma dell'art. 568 c.p.p., per il quale l'erronea attribuzione del "nomen juris" dell'impugnazione non pregiudica l'ammissibilità del mezzo d'impugnazione di cui l'interessato abbia inteso avvalersi, e che stabilisce che in caso d'impugnazione proposta avanti al giudice incompetente questi trasmetta gli atti al giudice competente. Come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (26.1.98 n. 16, Nexhi, RV. 209336), la disposizione è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà dell'interessato, così che al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibile proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile. Nel caso di specie, la espressa volontà di ricorrere a questa Corte "per saltum" esclude la volontà del ricorrente di adire il Tribunale competente a decidere sull'appello del provvedimento impugnato a norma dell'art. 310 c.p.p. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di lire cinquecentomila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998