Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14782 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA-147 8 2 /03 IN NOME DE POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE абмирішить греста di firelicucicare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Antonio VELLA R.G.N. 17680/00 23871 NAPOLETANO - Rel. Consigliere - Cron. Dott. Giandonato .3951 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Rep. SCHETTINO - Consigliere Dott. Olindo Ud. 15/04/03 Dott. AN Paolo FIORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BB SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUIGI VECCHI, giusta MADIA, difeso dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
RE NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MEDAGLIE D ORO 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI RINALDI, giusta delega in atti;
* 2003 - controricorrente avverso la sentenza n. 320/00 della Corte d'Appello di 638 -1- BOLOGNA, depositata il 20/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Luigi VECCHI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Rinaldi Luigi, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Bologna, decidendo sul - gravame proposto da SO BB avverso la sentenza del Tribunale del luogo che, in accoglimento della domanda principale proposta da EN EL con atto di citazione notificato il 26 gennaio 1994 ed in rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal BB, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., il trasferimento a favore del EL della proprietà del negozio di ottica dal BB, il quale lo aveva promesso in vendita con contratto preliminare non adempiuto, con sentenza resa in data 20 marzo 2000 ha rigettato l'appello. Osserva il giudice d'appello che la laesio ultra dimidium denunciata dal BB per invocare la rescissione del contratto da escludersi, poiché, spettando al promittente venditore il diritto di rilasciare l'immobile libero oltre tre т anni dopo la conclusione del preliminare, con и в occupazione gratuita per i primi quindici mesi e и canone mensile di L. 500.000 corresponsione di un ч per i due anni successivi, nello stimare il valore del bene promesso in vendita è necessario tener conto anche di tali condizioni, le quali, peraltro, considerate con riferimento al valore della prestazione a carico del promissario acquirente, si traducono in un maggior onere di L. 7.500.000, da sommarsi al prezzo di L. 50.000.000, a fronte di un stimato dal C.T.U. in L valore di mercato 103.455.000. Rileva, inoltre, la Corte d'Appello che la prova per testi richiesta dall'appellante per dimostrare il proprio stato di bisogno è generica, contenendo, al riguardo, un semplice richiamo ai ' documenti prodotti, peraltro non disponibile, non essendo stato ridepositato in appello il fascicolo di parte di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il BB, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il EL. V'è memoria difensiva per i ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE т и Col primo motivo il ricorrente censura la в sentenza impugnata per omessa и comunque, insufficiente motivazione circa un punto decisivo ч della controversia, adducendo che la corte emiliana ha eluso il secondo motivo di appello, col quale si proponeva la questione dell'illiceità dell'oggetto e della causa del contratto in considerazione del carattere usurario dello stesso, limitandosi ad osservare che l'insussistenza delle condizioni per dichiarare rescisso il contratto per laesio ultra demidium assorbiva la questione dell'illiceità dello stesso per il suo carattere usurario. Tale statuizione Osserva il ricorrente trascura di considerare che l'ipotesi del contratto illecito per la sua natura usuraria diverge profondamente da quella del contratto illegittimo per laesio ultra dimidium, essendo diverse le condotte per natura, struttura, soggettività e requisiti obbiettivi. Ugualmente priva di motivazione, ad avviso del ricorrente, è la parte della sentenza relativa alla richiesta di prova per testi, ritenuta apoditticamente generica nonostante l'estrema specificità dei relativi capitali;
senza contare che i documenti, una volta prodotti in giudizio, devono considerarsi acquisiti al fascicolo di т и parte. в и Col secondo motivo il ricorrente denuncia ч contraddittoria motivazione su un insufficiente e punto decisivo della controversia, rilevando che anche l'accertamento compiuto dalla Corte d'Appello in ordine alla laesio ultra dimidium è erroneo e carente di motivazione. Il ricorso è infondato. Anche se va condivisa la tesi del ricorrente alla diversità dell'ipotesi del relativamente rescindibile per laesio ultra dimidium contratto rispetto all'ipotesi del contratto nullo per il carattere usuarario della prestazione promessa od eseguita da uno dei contraenti, non v'è dubbio che le due ipotesi abbiano in comune un elemento costitutivo: lo stato di bisogno della parte che promette od esegue la prestazione, del quale l'altra parte abbia approfittato. Pertanto, anche al fine di dimostrare la fondatezza della domanda di nullità del contratto per usurarietà di esso i BB avrebbe dovuto provare il proprio stato di bisogno al momento della conclusione del contratto. т Se ne rende conto lo stesso ricorrente quando ут sente la necessità di censurare la statuizione con ь la quale è stata dichiarata inammissibile la prova per testi a tal fine richiesta. Senonchè, tale censura risulta, a sua volta, inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stati riportati in ricorso i capitoli della prova per testi, che il ricorrente ritiene immune dal vizio di genericità rilevato dal giudice d'appello. Non può, poi, condividersi l'assunto del ricorrente in ordine al mancato rideposito in grado d'appello del suo fascicolo di parte, contenente i documenti relativi allo stato di bisogno cui faceva rinvio la prova per testi, essendo evidente che la questione dell'ammissibilità dei documenti, risolta con l'incontrastato deposito in primo grado, non può confondersi con la questione della necessaria disponibilità di essi da parte del giudice d'appello, disponibilità venuta meno a causa del mancato rideposito del fascicolo di parte in secondo grado. Correttamente, dunque, la Corte d'Appello ha ritenuta assorbita la domanda riconvenzionale di nullità del contratto. La dimostrata correttezza della sentenza impugnata in ordine alla prova offerta per . accertare lo stato di bisogno consente di ritenere т и superfluo l'esame del secondo motivo, relativo в и alla laefio ultra dimidium, poiché, ove anche lo si д ritenesse fondato, la mancanza di prova in ordine allo stato di bisogno imporrebbe di ritenere, comunque, corretta la decisione di rigetto della - domanda di rescissione del contratto. Il ricorso va, dunque, respinto. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 15 aprile 2003, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. $ Me Curidente Auteuriell He Eclatore extenson храровтано IL CANCELLIERE C1 AN CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE SUPREMA CASSAZIONE 3 OTT. 2003 Roma presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 it 12-12-2003 IL CANCELERE C1 scrie 4 al n. 41193 versate €149.77 apposta in calce alla copia autentica Francesc ataria (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ric a 8