Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene concorrenti, le pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, concorrenti eventualmente con la pena dell'ergastolo, devono essere calcolate e aggiunte a quest'ultima già in corso di espiazione, attraverso l'aumento del periodo di isolamento diurno (nel caso di specie, già applicabile a seguito della concorrenza con altre pene superiori a cinque anni di reclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 21
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO NC M. S. - Consigliere - N. 034280/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Catania;
nei confronti di:
CC SC, N. IL 27/09/1977;
avverso SENTENZA del 20/06/2008 GIP TRIBUNALE di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore avv. CIVITA DI RUSSO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.6.2006, il GIP del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava ON NC colpevole dei delitti di associazione finalizzata al narcotraffico (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) e di spaccio continuato di sostanze stupefacenti (art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), ritenendo la continuazione con i delitti per i quali l'ON era stato condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania 10.12.2002, divenuta irrevocabile il 15.4.2004: l'aumento di pena per i reati in continuazione, oggetto del processo, veniva determinato in due anni di reclusione, dichiarati non applicabili a norma dell'art. 72 c.p., comma 2. Il P.M. proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale sull'assunto che l'art. 72 c.p., comma 2, non precludeva l'applicazione dell'isolamento diurno, tanto più che nel caso di specie la condizione della concorrenza della pena dell'ergastolo con pene superiori a cinque anni si era in precedenza già verificata, come risultava dal certificato penale.
Con memoria difensiva depositata il 22.8.2008, il difensore dell'imputato contestava gli argomenti posti a fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato stabilito che, in caso di concorrenza tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo già in corso di espiazione, in virtù del principio dell'unicità dell'esecuzione penale (art. 663 c.p.p.): sulla base di tale principio questa Corte ha confermato la decisione con la quale, nei confronti di un soggetto condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, era stato aumentato il periodo di isolamento diurno a seguito di altre condanne a pene detentive inferiori a cinque anni di reclusione nel frattempo intervenute (Cass., Sez. 1, 20 febbraio 2004, Ruggeri, rv. 228944). In applicazione di tale principio di diritto enunciato in fattispecie analoga a quella in esame, che il Collegio condivide e fa proprio, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessoria dell'isolamento diurno e rinviava per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessoria dell'isolamento diurno e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009