Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
La competenza a decidere sui reclami in ordine ai provvedimenti di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati è attribuita al Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena cui sia assegnato il detenuto o l'internato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis predetto ed è una competenza inderogabile che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne deriva che i trasferimenti del detenuto non possono mai determinare lo spostamento della competenza che è invece determinata solo dalla modifica dell'assegnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2008, n. 21339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21339 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1265
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 041252/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) LL PA N. IL 23/04/1968;
avverso ORDINANZA del 24/10/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella Antonio che ha chiesto annullarsi con rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
OSSERVA
Con ordinanza in data 24 ottobre 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito dalla istanza presentata da OC PA, annullava il decreto 26.9.2007 con cui il Ministro della Giustizia aveva disposto nei confronti del suddetto la sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 bis, pur dando atto nella intestazione del provvedimento che il OC si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma lamentando la violazione della norma attributiva della competenza a decidere sui reclami in merito al regime detentivo speciale e chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste poiché il OC risultava assegnato alla Casa Circondariale di Tolmezzo dal 15.10.2005.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata rilevando che la competenza attribuita, in merito alla impugnativa dei provvedimento in materia di regime speciale di detenzione, al Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena cui il condannato si trova "assegnato" è una vera e propria competenza funzionale di natura inderogabile che può essere presa in esame anche di ufficio in ogni stato a grado del procedimento, non rilevando in proposito trasferimenti, anche non temporanei, a qualsiasi titolo disposti. Con memoria difensiva depositata in 3.3.2008 la difesa del OC ha contrapposto alla requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte che il trasferimento del condannato dalla casa di reclusione di Tolmezzo a quella di Roma Rebibbia, dove si trovava allorché aveva impugnato il decreto ministeriale, non era stato occasionale poiché era durato per quasi sei mesi, il che radicava la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma poiché la permanenza non occasionale in altra sede determinava una nuova assegnazione. Ha aggiunto che mancava qualsiasi tentativo del condannato di scegliersi il giudice approfittando di temporanee permanenze in altri istituti penitenziari, il cui pericolo aveva determinato la novella legislativa n. 11 del 1998 in ordine alla competenza per territorio radicata presso l'istituto di assegnazione;
in ogni caso era erroneo il riferimento, contenuto nel ricorso, all'art. 41 bis, comma 2 bis, dell'ordinamento penitenziario poiché la norma da prendere in considerazione, a seguito della riforma del 2002, era il comma 2 quinquies e comunque si sarebbe trattato di mera violazione di norma processuale, mentre niente aveva dedotto l'impugnante in ordine alla correttezza del merito del provvedimento. Il ricorso è fondato.
L'art. 677 c.p.p., comma 1, ha stabilito, in via generale, che la competenza per territorio ad emettere i provvedimenti in materia di sorveglianza, in caso di detenuti, spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. La giurisprudenza ha poi precisato che tale competenza rimane ferma nonostante il successivo trasferimento, salvo che si tratti di una sosta occasionale e del tutto momentanea del detenuto in quell'istituto, nel qual caso occorre fare riferimento all'istituto penitenziario con il quale il detenuto si trovi in rapporto di "apprezzabile stabilità".
Nel caso però di provvedimenti in materia di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, l'art. 41 bis, comma 2 bis, dell'ordinamento penitenziario, introdotto con la L. 7 gennaio 1998, n. 11, art. 4, ora rimodulato nel comma 2 quinquies per effetto della L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, che ha sostituito i commi 2 e 2 bis con i commi da 2 a 2 sexies, ha stabilito una regola di determinazione della competenza del tutto particolare, in quanto ha sostituito il criterio dell'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta con quello dell'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato, con la ulteriore precisazione che il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere. Ciò significa che il legislatore ha inteso creare una vera e propria competenza specifica ed inderogabile del Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena cui è assegnato il condannato o l'internato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis che può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. per tutte Cass. Sez. 1 n. 45714 del 2001, rv. 220371). Nè tale previsione si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 677 c.p.p., comma 1, poiché la novella che ha introdotto la modifica alla regola generale è temporalmente successiva e comunque l'art. 236 disp. att. c.p.p. prevede che nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo 2 bis del titolo secondo della stessa legge.
La ratio della norma, alla stregua dei lavori parlamentari richiamati anche dalla difesa del OC, non solo non esclude bensì rafforza tale interpretazione, poiché la precedente disposizione di cui al comma 2 bis prevedeva che la competenza restava ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'art. 42, mentre la nuova disposizione, ora inserita nel comma 2 quinquies, esclude la modifica della competenza territoriale in qualsiasi caso di trasferimento del detenuto, quale che ne sia la causa, così confermando ulteriormente il principio per cui i trasferimenti del detenuto non possono mai determinare lo spostamento della competenza che è determinata invece soltanto dalla modificazione della assegnazione.
Non appare condivisibile neppure la tesi della difesa del condannato per cui un trasferimento protratto nel tempo, per un certo periodo, sarebbe assimilabile ad una diversa assegnazione, in quanto il legislatore ha previsto il criterio della assegnazione proprio per evitare che un trasferimento per qualsiasi motivo consentisse al condannato di scegliere il giudice approfittando di trasferimenti temporanei per motivi di salute o per qualsiasi altro motivo, indotti magari a tal fine, mentre il criterio della assegnazione è un criterio certo poiché si basa su un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che non è suscettibile di diversa interpretazione in quanto o esiste ovvero non esiste. È solo il caso di aggiungere che il richiamo da parte del Procuratore Generale impugnate all'art. 41 bis, comma 2 bis non inficia in alcun modo l'impugnazione poiché si tratta della disposizione che, anche dopo la novella del 2002, disciplina l'istituto, anche se la competenza per territorio è ora contenuta nel comma 2 quinquies.
Ne consegue che nel caso in esame, posto che il OC si trovava assegnato alla casa circondariale di Tolmezzo e si trovava in tale casa anche al momento della decisione del provvedimento impugnato, mentre era stato soltanto temporaneamente trasferito alla casa di Roma Rebbbia, sia pure per alcuni mesi, la competenza a conoscere del provvedimento emesso dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario spettava al Tribunale di Sorveglianza di Trieste che ha competenza sulla casa circondariale di Tolmezzo. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008