Sentenza 7 gennaio 2004
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/2004, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE PP - Consigliere -
Dott. BERRUTI PP Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso l'avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO FAILLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 23009/02 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale -
contro
AN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso l'avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO FAILLA, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 18/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Nuzzari che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LD NI in data 9.7.1988 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Genova PP NA, la Toro Assicurazioni s.p.a. nonché la IO & C. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale causato da PP NA, conducente di un motoveicolo di proprietà della IO s.p.a..
Il giudizio avanti al Tribunale di Genova si concludeva con sentenza di condanna dei convenuti, pronunziata nel 2002.
Ritenuto che il giudizio protrattosi per circa 14 anni avesse avuto una durata irragionevole il NI conveniva avanti alla Corte di appello di Torino il Ministro della Giustizia, per sentirlo condannare al pagamento dell'equa riparazione da liquidarsi in L. 50.000.000 per danni non patrimoniali ed in L.
6.000.000 per danni patrimoniali.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che resisteva alla domanda.
Con decreto in data 18.2.2002 la Corte di appello di Torino accoglieva per quanto di ragione la domanda attrice e liquidava in favore del NI la somma di Euro 700/00,a titolo di danno non patrimoniale.
Per la cassazione del decreto propone ricorso fondato su cinque motivi LD NI.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia che propone anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Ciò premesso si osserva che con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 L. 24.3.2001 n. 89, dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la Corte di appello ha circoscritto il danno risarcibile al periodo successivo al 18.4.2001, nonché carenza ed illogicità della motivazione.
Assume il ricorrente che ha errato la Corte di appello nella parte in cui ha affermato che la legge IN ha introdotto nel nostro ordinamento una fattispecie sostanziale prima sconosciuta ed inesistente, posto che già con la L.
4.8.1955 n. 848 che ha reso esecutiva in Italia la convenzione di Salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4.11.1950 era garantito a ciascun soggetto il diritto ad un processo equo da espletarsi in un termine ragionevole. Conclusione questa alla quale è pervenuta anche la Corte suprema con la sentenza 8.7.1998 n. 6672. Il motivo è fondato, come del resto riconosciuto dallo stesso controricorrente e va pertanto accolto.
Invero questa Corte suprema ha già stabilito che benché la L. n. 89/2001 non abbia effetto retroattivo tuttavia la stessa si applica con efficacia ex mine anche ai fatti insorti prima della sua entrata in vigore (Cass. civ. sez. 1^ 11.12.2002 n. 17650) sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, come del resto verificatosi, l'intera durata del processo relativo alla richiesta di danno avanzata dal ricorrente e liquidare quindi l'equa riparazione, tenuto conto di tale durata, riduttivamente ed erroneamente calcolata dalla Corte solo in riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della legge.
Il primo motivo va quindi accolto.
Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2^ L. n. 89/2001, dell'art. 13 comma 5^ L. n. 276/1997 nonché dell'art. 190 bis comma 1^ c.p.c. e dell'art. 281 quinques comma 1^ c.p.c. nonché per illogica ed insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di considerare il periodo di anni due impiegato per il deposito della sentenza.
Rileva il NI che sul punto la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione non tenendo conto che il termine previsto per il deposito della sentenza era di gg. 30 e che benché si trattasse di un termine ordinatorio non era stato prorogato prima della sua scadenza.
Al riguardo si osserva che la Corte di appello ha limitato il periodo risarcibile all'intervallo di tempo ricompreso fra l'entrata in vigore della legge IN fissato al 18.4.2001 e il deposito del ricorso avvenuto il 17.12.2001.
Pertanto in riferimento al lasso di tempo testè indicato il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto l'equa riparazione è comprensiva anche di parte del tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza, depositata in data 23.1.2002. Riguardo all'ulteriore periodo precedente e successivo al 17.12.2001 valgono le argomentazioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo.
Di conseguenza il motivo testè esaminato va dichiarato parte inammissibile e parte assorbito.
Con il terzo motivo LD NI deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2^ L. n. 89/01. nella parte in cui la Corte di appello ha determinato in misura iniqua l'ammontare dell'equa riparazione.
Rileva il ricorrente che un'analisi della giurisprudenza della CEDU evidenzia che l'ammontare del danno per ogni anno di ritardo, è previsto in circa 2000/00 euro mentre la Corte territoriale per l'intero periodo ha liquidato solo 700/00 euro.
Il motivo va dichiarato assorbito nelle argomentazioni svolte con il primo motivo, posto che la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà valutare, ai fini dell'equo indennizzo l'intero periodo di irragionevole durata del processo.
Con il quarto motivo il ricorrente principale denunzia l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1^ L. n. 89/01, nella parte in cui la Corte di appello non ha riconosciuto il danno patrimoniale, rappresentato dalle spese di lite sostenute nella causa "sottostante".
La Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare sotto il profilo del danno patrimoniale anche la differenza fra le spese anticipate e le spese effettivamente liquidate.
Il motivo va ritenuto anch'esso assorbito posto che la Corte territoriale,avendo escluso l'esistenza di spese processuali per il solo periodo preso in considerazione, dovrà riesaminare anche questa questione in riferimento all'intera durata del processo, ritenuta irragionevole.
Infine con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente evidenzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 2^ comma c.p.c. nonché carente e illogica motivazione in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.
Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha compensato le spese del giudizio sul presupposto che la domanda era stata accolta solo in minima parte.
In realtà confrontando le conclusioni del ricorso con le considerazioni svolte nel decreto e con il dispositivo dello stesso è facile accertare che sulla domanda principale e pregiudiziale alla condanna all'equa riparazione il Ministero convenuto è rimasto totalmente soccombente.
Il motivo va dichiarato anch'esso assorbito posto che la Corte d'appello dovrà procedere a nuova liquidazione delle spese. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 anche con riferimento all'art. 2056 c.c..
Assume il ricorrente incidentale che la Corte distrettuale ha liquidato il danno non patrimoniale in difetto di ogni prova, ritenendo evidentemente che tale tipo di danno sia insito nell'irragionevole durata del processo.
Tale statuizione è errata posto che per espressa disposizione dell'art. 2 L. n. 89/01 il danno, patrimoniale e non patrimoniale, è l'effetto dell'irragionevole durata e deve pertanto essere provato dal richiedente.
Anche il ricorso incidentale, deve ritenersi assorbito nelle considerazioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo del ricorso principale, posto che il giudice di rinvio dovrà procedere nuovamente alla determinazione dell'equa riparazione, facendo riferimento all'intero periodo di irragionevole durata del processo. Pertanto in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla C.A. di Torino, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004