Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 4067
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Sentenza 19 novembre 1997

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Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo ne' decisivo, giacché la nozione legale del "fatto di lievità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto-reato. Nella specie - relativa a ricettazione di titoli di credito, assegni bancari e circolari compilati con riferimento a somme di non poco rilievo - la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. cod. pen., per l'assenza di quei connotati di marginalità, occasionalità e modestia, che non erano riscontrabili nel fatto, in considerazione del "modus operandi" e della reiterazione delle condotte criminose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 4067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4067
    Data del deposito : 19 novembre 1997

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