Sentenza 19 novembre 1997
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo ne' decisivo, giacché la nozione legale del "fatto di lievità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto-reato. Nella specie - relativa a ricettazione di titoli di credito, assegni bancari e circolari compilati con riferimento a somme di non poco rilievo - la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. cod. pen., per l'assenza di quei connotati di marginalità, occasionalità e modestia, che non erano riscontrabili nel fatto, in considerazione del "modus operandi" e della reiterazione delle condotte criminose.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 19.11.1997
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere N. 1629
Dott. Eugenio AMARI - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola MILO - Consigliere N. 1076-97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
AV NO,
ON NO,
UR LU,
VO GE,
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 25.9.1996. Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco IADECOLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso di VO e per l'inammissibilità degli altri ricorsi.
Udito il difensore avv.to ENDERLE.
La CORTE osserva:
Il giorno 12.8.1986 i Carabinieri di Verona controllavano AV NO, privo di patente di guida, e, procedendo alla perquisizione dell'autovettura da lui guidata, rinvenivano 23 assegni circolari e bancari che risultavano, per ammissione di ON NO, portalettere in servizio presso l'Ufficio Postale di Verona Porta Nuova - Ferrovia, sottratti alla corrispondenza non recapitata ai destinatari. Dal prosieguo delle indagini risultava che altri assegni, in precedenza sottratti, erano stati dal AV ceduti a BR RI, UR LU, VO GE al prezzo pari al 10% dell'importo di valore di ciascun assegno.
Con sentenza del 2.6.1994 il Tribunale di Verona riteneva:
AV NO e ON NO responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv., 314, comma 1, cod. pen., così risultando trasfusa l'originaria imputazione di malversazione continuata a danno di privati, di cui all'abrogato art. 315 cod. pen., e condannava il primo alla pena di anni 6 di reclusione e il secondo, con le attenuanti generiche, a quella di 4 anni di reclusione;
BR RI, UR LU e VO GE responsabili del reato di ricettazione continuata, così diversamente qualificato il fatto contestato, e condannava ciascuno alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e lire 5.000.000 di multa;
dichiarava le pene come sopra inflitte condonate per anni 2 di reclusione e per l'intera pena pecuniari in applicazione del d.p.r. 394/90. La Corte d'Appello di Brescia, con decisione del 25.9.1996, in parziale riforma della sentenza appellata dagli imputati, riduceva, su accordo e indicazione delle parti, la pena inflitta a ON NO ad anni 2 e mesi 7 di reclusione e quella inflitta AV NO ad anni 3 e mesi 10 di reclusione;
previa concessione della attenuanti generiche a UR LU e VO GE, rideterminava la pena agli stessi inflitta ad anni 2 e mesi 3 di reclusione e a un milione di multa ciascuno;
confermava ogni altra statuizione. Ricorrono per cassazione il AV, il ON, il UR e il VO.
1. AV NO denuncia l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e comunque la mancanza di motivazione in punto di mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno arrecato al danneggiato.
Il ricorso è inammissibile per la carenza di interesse. La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.
Nel caso di specie, a prescindere dalla mancata deduzione del motivo de quo con l'atto di appello, il AV ha patteggiato nel giudizio di appello l'applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero, rinunciando a tutti gli altri motivi diversi da quelli riguardanti l'entità della stessa. Di conseguenza, non v'è più possibilità alcuna di conseguire alcun risultato favorevole dall'impugnazione proposta con il presente ricorso.
2. ON NO denuncia la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
Anche il ricorso del ON è inammissibile per carenza di interesse, avendo il ricorrente patteggiato la pena in appello con rinuncia di ogni diverso motivo di gravame, e ciò a prescindere dalla circostanze che già in primo grado gli erano state concesse le attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena.
3. UR LU denuncia la mancanza di motivazione in punto di affermazione della responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
A prescindere dal fatto che la sentenza impugnata contiene motivazione esplicita sulla correlazione tra accusa e sentenza, sull'inapplicabilità dell'aumento di pena per la continuazione con altro reato meno grave già giudicato, sul diniego dell'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. e di quella di cui all'art.62, n. 4, cod. pen., nonché in punto di diminuzione della pena base e di applicazione delle attenuanti generiche, il motivo dedotto è assolutamente generico, in quanto non consente di individuare i concreti punti di doglianza da sottoporre a controllo di legittimità in questa sede.
4. Anche il ricorso del VO GE, che denuncia la sentenza impugnata per più motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Invero, il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione, manca del requisito della specificità. Esso riproduce integralmente ed esattamente il motivo d'appello sul punto, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, cosicché le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c, cod. proc. pen.. Con il secondo motivo si deduce l'erronea revoca, in assenza di gravame del Pubblico Ministero, dell'indulto concessogli dal Tribunale.
La Corte d'Appello non ha revocato l'indulto concesso dal Tribunale con riferimento al d.p.r. 22.12.1990 n. 394. Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha legittimamente escluso l'applicabilità dell'indulto di cui al d.p.r. n. 865/96, risultando i reati commessi oltre il termine di applicazione. Di conseguenza, ne deriva la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Con il terzo e ultimo motivo si denuncia l'errata applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen., avendo la Corte d'Appello assunto come valore degli assegni ricettati l'importo nominale in essi segnato e non il solo valore venale del documento cartaceo. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo nè decisivo, giacché la nozione legale del "fatto di lievità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto-reato, (rv. 202.295).
Nella specie - relativa a ricettazione di titoli di credito, assegni bancari e circolari compilati con riferimento a somme di non poco rilievo - correttamente la Corte d'Appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. cod. pen., per l'assenza di quei connotati di marginalità, occasionalità e modestia, che non erano riscontrabili nel fatto, in considerazione del modus operandi e della reiterazione della condotte criminose. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno a quello della somma, ritenuta equa, di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa della ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998