Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
La contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli).
Commentari • 8
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Rassegna di giurisprudenza In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, L. 447/1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni …
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Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone presuppone l'accertamento della capacità delle emissioni sonore di danneggiare potenzialmente una collettività indistinta di persone: se il rumore disturba una sola persona non c'è reato. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 12 giugno – 16 dicembre 2019, n. 50772 Presidente Aceto - Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12.7.2018 il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato Vi. Fi. alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv e 659 cod. pen., perché, in qualità di titolare di una caffetteria, aveva disturbato le occupazioni ed il riposo di Do. Su. con il rumore provocato dalla sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 8351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8351 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 1909
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro RI - Consigliere - N. 43277/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/03/2013 della Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ACETO Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Luca Bruno, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, come da conclusioni scritte rassegnate in udienza;
udito per l'imputato l'avv. MACHELLI Giovanni, sostituto processuale dell'avv. Mastromauro AN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/06/2008 il Tribunale di Teramo aveva assolto il sig. CA AN dal reato di cui all'art. 659, cod. pen., perché il fatto non sussiste.
1.1. Si contestava all'imputato di aver, nel mese di luglio 2004, disturbato il riposo dei sigg.ri BI OS e AG RI non impedendo, specialmente nelle ore notturne, il latrato del cane di sua proprietà.
1.2.Con sentenza del 06/03/2013, la Corte di appello di L'Aquila, adita dalle sole parti civili, ha dichiarato la responsabilità, a fini civilistici, dell'imputato e lo ha condannato al risarcimento del danno.
1.3.La vicenda ha ad oggetto l'abbaiare del cane di proprietà dell'imputato che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, indiscutibilmente disturbava il riposo (anche notturno) delle persone che abitavano nella stessa palazzina di Giulianova ove, nel mese di luglio 2004, le parti civili avevano trascorso le vacanze estive.
1.4.Secondo il giudice di prime cure, tuttavia, la prova che il cane abbaiasse di continuo era contraddittoria poiché sul punto le dichiarazioni erano discordanti;
da qui la decisione assolutoria.
1.5.La Corte distrettuale è giunta alle opposte conclusioni sul rilievo che non solo le parti civili avevano riferito del continuo abbaiare notturno e diurno del cane, ma anche i proprietari dell'appartamento ad esse affittato, che vivevano stabilmente nella stessa palazzina, avevano riferito la stessa circostanza (non negata dal giudice di primo grado), confermata anche da altri testimoni che avevano riferito dell'abitudine del cane di abbaiare sempre alla vista dei gatti, numerosi nella zona. Tali conclusioni, secondo quanto affermato dai Giudici distrettuali, trovano ulteriore conforto in una lettera inviata al responsabile del Servizio Veterinario di Giulianova con la quale una famiglia di Bologna, che nell'agosto 2004 aveva preso alloggio nello stesso appartamento, nello stesso stabile, aveva segnalato i disturbi arrecati dal continuo abbaiare del cane, notturno e diurno.
2. Con unico motivo, il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione che, confrontata con la sentenza di primo grado, appare trarre le opposte conclusioni dai medesimi elementi di prova che incontrovertibilmente depongono per la tesi dell'insussistenza del disturbo arrecato dal proprio cane al vicinato. Non v'è prova, conclude, della idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3.1.Il ricorrente sostiene l'illogicità della sentenza impugnata in base al solo contrasto con quella di primo grado, e propone a questa Suprema Corte una inammissibile rivisitazione degli elementi di prova esaminati in sede di merito.
3.2.Ferma l'inammissibilità della impostazione difensiva, va però precisato che la sentenza della Corte di appello non si fonda sulla pura e semplice rilettura delle stesse prove utilizzate in prime cure, ma si arricchisce di ulteriori elementi (la lettera indirizzata al Servizio Veterinario) nemmeno considerati nell'odierno ricorso.
3.3. La censura di manifesta illogicità, dunque, oltre ad essere inammissibile per le ragioni testè esposte, si fonda su circostanze di fatto non vere.
3.4.Va a ciò aggiunto che, come riconosciuto dal giudice di prime cure, l'abbaiare del cane aveva effettivamente e certamente arrecato disturbo alle parti civili e agli altri occupanti della medesima palazzina.
Quel che mancava, a suo dire, era tuttavia la prova certa della continuità dell'abbaiare.
3.5.Ricorda la Suprema Corte che la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., comma 1, è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con una sola condotta che possa, date le circostanze del caso, arrecare effettivamente disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone.
3.6.Non è necessario, ai fini della sua integrazione, che il superamento della soglia della normale tollerabilità comporti anche quello della umana insopportabilità, tanto più se la condotta si realizzi in ore notturne (Sez. 1^, n. 567 del 11/04/1969, Di Stilo, Rv. 111918)
3.7.Sicché la ricerca esasperata di una platea più diffusa di persone che possano essere state effettivamente disturbate dall'abbaiare del cane, o l'accertamento sulla continuità dell'abbaiare stesso (continuità intesa, nell'ottica del giudice di prime cure, come reiterazione per più giorni e più notti del fenomeno disturbante), riguardano l'intensità e la diffusività del danno, non la sussistenza del reato che può essere integrato anche dall'insistente abbaiare per una notte intera, anche se a intervalli (cfr. sul punto anche Sez. 1, n. 8252 del 14/04/1987, Ventura, Rv. 176394).
3.8.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
3.9.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00, oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano, come da dispositivo, in complessivi Euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015