Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 8351
CASS
Sentenza 24 giugno 2014

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La contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 8351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8351
Data del deposito : 24 giugno 2014

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