Articolo 2 della Legge 18 aprile 1984, n. 88
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 maggio 1984
Art. 2.
La conversione in lire degli importi predetti espressi in ECU sara' fatta in conformita' alla decisione del Consiglio dei governatori del 15 giugno 1981, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento, in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 12 maggio 1984