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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SABBATO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Basilicata - 93060620775
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250009950839000 TRIBUTI CONSORT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 08/05/2025 e depositato il 29/05/2025, il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, chiede l'annullamento della cartella di pagamento n.01420250009950839000 per l'anno d'imposta 2023, notificato in data 23/03/2025 ed emesso dalla Agenzia delle Entrate e Riscossione di Bari per conto del Consorzio di Bonifica della Basilicata per l'importo di € 2.633,36 per difesa idraulica di terreni e fabbricati, sulla base di presunta appartenenza territoriale al comprensorio consortile e per presunta realizzazione e/o manutenzione di opere di bonifica in ordine agli immobili descritti in avviso in realtà mai eseguite, così come si evince in atti in virtù di degrado ambientale attestato da perizia asseverata.
Deduce quanto segue:
1. Insussistenza dei presupposti impositivi del contributo del consorzio di bonifica richiesto – inesistenza di contestuali atti amministrativi (piano di classifica, piano di bonifica, piano di riparto), stante l'inesistenza sul territorio del contribuente di canali idrici, così come attestato da perizia giurata allegata in atti, e la circostanza che il piano di bonifica, nonché il piano di classifica, sono stati programmati ma mai attuati dal
Consorzio come sarebbe dimostrato dall'enorme vegetazione presente sul territorio dell'odierno istante, tale da arrecare gravi danni ambientali, come da riproduzioni fotografiche allegate in atti;
si contesta formalmente il presunto piano di classifica, non preceduto da predisposizione di un piano generale di bonifica per mancanza del piano di riparto delle spese per opere realizzate;
si evidenzia di non aver mai ricevuto alcun servizio o beneficio dalle opere del consorzio, sebbene ciò risulti necessario ai fini della debenza come da specifica giurisprudenza sul punto;
2. Estensione degli effetti favorevoli delle sentenze emesse tra le stesse parti processuali, in particolare della Commissione Tributaria Prov.le di Bari;
3. Illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento in oggetto per violazione di norme di legge, evidenziandosi la prolungata inerzia dei consorzi di bonifica, attestata dalla stampa locale e l'intervenuta abrogazione dell'art.21 del R.D. n.215/1933;
4. Violazione art.2697 c.c., stante la mancata dimostrazione da parte dell'ente competente della fondatezza della propria pretesa impositiva e dell'esistenza dei presupposti contributivi;
5. Difetto di motivazione, stante la mancata indicazione e dimostrazione da parte dell'ente creditore della sussistenza di un avviso di accertamento, quale atto prodromico ed essenziale, di fatto mai notificato;
6. Violazione del contraddittorio sebbene necessario.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio da attribuirsi.
In data 14/07/2025, l'Agenzia delle entrate riscossione si costituisce in giudizio al fine di resistere.
Oppone, nel senso dell'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, che non è affatto previsto che sia distintamente indicato il computo degli interessi.
In data 10/10/2025 il Consorzio di Bonifica della Basilicata il quale ha preliminarmente evidenziato che la notificazione dell'atto impugnato è stata preceduta dall'invio del relativo avviso di pagamento n.
06720240005574832000. Ha quindi rimarcato la sussistenza di entrambi i presupposti del tributo e segnatamente l'iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione ed il vantaggio tratto dai fondi dall'attività del
Consorzio. Ha quindi evidenziato la relazione tecnica depositata da questo Consorzio nella quale stati individuati, in particolare, due canali, codificati con le sigle 4-2-1-1 e 4-2-1-1A3, sottesi al compluvio delle acque meteoriche (sia superficiali che di falda), rivenienti dai terreni del ricorrente. Ha quindi sottolineato che la riscossione dei contributi di bonifica rientra nella previsione dell'art. 32 c.1 lett. a) del D.Lgs. 46/99
e che non vi è alcuna norma che obblighi il Consorzio ad attivare il contraddittorio preventivo. Ha quindi concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre prendere atto, in via preliminare ed assorbente, che, nel corso dell'udienza, parte ricorrente ha formulato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 46 c.p.t.
Le spese di lite, stante la definizione in rito del giudizio, possono essere integralmente compensate.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SABBATO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Basilicata - 93060620775
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250009950839000 TRIBUTI CONSORT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 08/05/2025 e depositato il 29/05/2025, il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, chiede l'annullamento della cartella di pagamento n.01420250009950839000 per l'anno d'imposta 2023, notificato in data 23/03/2025 ed emesso dalla Agenzia delle Entrate e Riscossione di Bari per conto del Consorzio di Bonifica della Basilicata per l'importo di € 2.633,36 per difesa idraulica di terreni e fabbricati, sulla base di presunta appartenenza territoriale al comprensorio consortile e per presunta realizzazione e/o manutenzione di opere di bonifica in ordine agli immobili descritti in avviso in realtà mai eseguite, così come si evince in atti in virtù di degrado ambientale attestato da perizia asseverata.
Deduce quanto segue:
1. Insussistenza dei presupposti impositivi del contributo del consorzio di bonifica richiesto – inesistenza di contestuali atti amministrativi (piano di classifica, piano di bonifica, piano di riparto), stante l'inesistenza sul territorio del contribuente di canali idrici, così come attestato da perizia giurata allegata in atti, e la circostanza che il piano di bonifica, nonché il piano di classifica, sono stati programmati ma mai attuati dal
Consorzio come sarebbe dimostrato dall'enorme vegetazione presente sul territorio dell'odierno istante, tale da arrecare gravi danni ambientali, come da riproduzioni fotografiche allegate in atti;
si contesta formalmente il presunto piano di classifica, non preceduto da predisposizione di un piano generale di bonifica per mancanza del piano di riparto delle spese per opere realizzate;
si evidenzia di non aver mai ricevuto alcun servizio o beneficio dalle opere del consorzio, sebbene ciò risulti necessario ai fini della debenza come da specifica giurisprudenza sul punto;
2. Estensione degli effetti favorevoli delle sentenze emesse tra le stesse parti processuali, in particolare della Commissione Tributaria Prov.le di Bari;
3. Illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento in oggetto per violazione di norme di legge, evidenziandosi la prolungata inerzia dei consorzi di bonifica, attestata dalla stampa locale e l'intervenuta abrogazione dell'art.21 del R.D. n.215/1933;
4. Violazione art.2697 c.c., stante la mancata dimostrazione da parte dell'ente competente della fondatezza della propria pretesa impositiva e dell'esistenza dei presupposti contributivi;
5. Difetto di motivazione, stante la mancata indicazione e dimostrazione da parte dell'ente creditore della sussistenza di un avviso di accertamento, quale atto prodromico ed essenziale, di fatto mai notificato;
6. Violazione del contraddittorio sebbene necessario.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio da attribuirsi.
In data 14/07/2025, l'Agenzia delle entrate riscossione si costituisce in giudizio al fine di resistere.
Oppone, nel senso dell'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, che non è affatto previsto che sia distintamente indicato il computo degli interessi.
In data 10/10/2025 il Consorzio di Bonifica della Basilicata il quale ha preliminarmente evidenziato che la notificazione dell'atto impugnato è stata preceduta dall'invio del relativo avviso di pagamento n.
06720240005574832000. Ha quindi rimarcato la sussistenza di entrambi i presupposti del tributo e segnatamente l'iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione ed il vantaggio tratto dai fondi dall'attività del
Consorzio. Ha quindi evidenziato la relazione tecnica depositata da questo Consorzio nella quale stati individuati, in particolare, due canali, codificati con le sigle 4-2-1-1 e 4-2-1-1A3, sottesi al compluvio delle acque meteoriche (sia superficiali che di falda), rivenienti dai terreni del ricorrente. Ha quindi sottolineato che la riscossione dei contributi di bonifica rientra nella previsione dell'art. 32 c.1 lett. a) del D.Lgs. 46/99
e che non vi è alcuna norma che obblighi il Consorzio ad attivare il contraddittorio preventivo. Ha quindi concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre prendere atto, in via preliminare ed assorbente, che, nel corso dell'udienza, parte ricorrente ha formulato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 46 c.p.t.
Le spese di lite, stante la definizione in rito del giudizio, possono essere integralmente compensate.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.