Sentenza 11 gennaio 2017
Massime • 1
La violazione del divieto di accesso ai luoghi nei quali devono svolgersi manifestazioni sportive, imposto dal Questore, ai sensi dell'art. 1 sexies, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210), in conseguenza dell'essere stato sorpreso in prossimità di un impianto sportivo nell'atto di vendere biglietti di ingresso in assenza di autorizzazione, comporta l'applicazione della sanzione penale di cui al sesto comma dell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in virtù del rinvio a tale disposizione contenuto nel citato art. 1 sexies.
Commentario • 1
- 1. Violazione Daspo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2017, n. 22141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22141 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2017 |
Testo completo
2214 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 61 Presidente - Sent. n. sez.. Piero Savani Vito Di Nicola UP 11/1/2017 Angelo Matteo Socci R.G.N. 48559/2015 IO Liberati - Relatore - Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SS IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/9/2015 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Sergio Liberati, in sostituzione dell'avv. Marco Carlo Alberto Boretti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 15 luglio 2014 del Tribunale di Milano, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, IO SS era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in relazione ai reato di cui all'art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989 (per essere stato sorpreso nei pressi dello stadio di calcio Mezza di Milano, in luogo di abituale ritrovo dei c.d. bagarini, 12 ore prima della partita Inter Roma, in violazione della prescrizione contenuta nel provvedimento restrittivo adottato dal Questore di Milano il 17 giugno 2011, impositivo del divieto di accesso agli impianti sportivi in tutto il Slibenow territorio nazionale e degli stati membri ove si disputino competizioni calcistiche, conseguente al fatto di essere stato sorpreso il 1 maggio 2011 nell'atto di vendere senza autorizzazione un biglietto di accesso all'impianto sportivo). La Corte territoriale, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, ha sottolineato come la I. 17 ottobre 2005 n. 210, di conversione, con modificazioni, del d.l. 17 agosto 2005 n. 162, ha aggiunto al d.l. 14 febbraio 2003 n. 28, convertito dalla 1. 28 aprile 2003 n. 88, l'art. 1 sexies, che ha esteso l'applicabilità dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 6 I. 13 dicembre 1989 n. 401 ai contravventori al divieto di vendita dei titoli di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ritenendo, pertanto, legittimamente imposto il divieto all'imputato e, di conseguenza, anche configurabile l'illecito ascritto al ricorrente in conseguenza della violazione di tale divieto, sanzionato dal predetto art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante il difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi, così enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., affermando che dalla violazione del provvedimento di divieto adottato dal Questore ai sensi dell'art. 1 sexies 1. 210 del 2005 non può discendere responsabilità penale ai sensi dell'art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989, in quanto tale disposizione riguarda tassativamente soltanto i soggetti che abbiano contravvenuto a quanto stabilito nel primo e nel secondo comma della medesima norma, e non anche i contravventori al divieto di cui all'art. 1 sexies I. n. 210 del 2005 (per i quali sono previste specifiche sanzioni amministrative), sicché applicando a tale condotta le sanzioni di cui al suddetto art. 6, comma 6, I. 401 del 1989 era stata compiuta una interpretazione analogica di norme penali, vietata dall'art. 25 Cost.
2.2. Ha, inoltre, lamentato la mancata indicazione nel provvedimento del Questore di Milano del 17 giugno 2011, con cui gli era stato imposto il divieto di accesso agli impianti sportivi (conseguente all'aver detenuto per la vendita in assenza di autorizzazione un titolo di accesso allo stadio), dalla cui violazione era derivata la contestazione del reato ascrittogli, delle ragioni di fatto poste a fondamento della adozione di tale provvedimento, sicché la Corte d'appello, nel ravvisare tale vizio di motivazione, avrebbe dovuto disapplicare detto provvedimento amministrativo illegittimo, con il conseguente venir meno, in conseguenza di tale disapplicazione, dell'atto costituente il presupposto del reato ascrittogli. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, mediante il quale è stata prospettata una non consentita interpretazione analogica di norma penale, e, in particolare, del sesto comma dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, applicato indebitamente alla violazione del divieto imposto dal Questore ai sensi dell'art. 1 sexies d.l. 24 febbraio 2003 n. 28, convertito con modificazioni dalla 1. 24 aprile 2003 n. 88, è manifestamente infondato. L'art. 1 del d.l. 17 agosto 2005 n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 17 ottobre 2005 n. 210, ha aggiunto al d.l. 24 febbraio 2003 n. 28, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2003 n. 88, l'art. 1 sexies, secondo cui: "1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1. 3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto". Tale disposizione consente, dunque, di applicare nei confronti di coloro i quali, in assenza di autorizzazione, abbiano venduto biglietti di ingresso ai luoghi nei quali devono svolgersi manifestazioni sportive, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, anche il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 I. 13 dicembre 1989 n. 401. Quest'ultima, a sua volta, consente, tra l'altro, al Questore di imporre a carico degli autori di determinati reati, indicati nel primo comma, o nei confronti di chi abbia preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, e a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni 3 medesime. La violazione di tale divieto è sanzionata, al comma sesto della medesima disposizione, con la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 10.000 a euro 40.000. Alla luce di tale quadro normativo risultano del tutto conformi alla disciplina vigente sia l'imposizione all'imputato da parte del Questore di Milano del divieto di accesso ai luoghi nei quali devono svolgersi manifestazioni sportive, in conseguenza dell'essere stato sorpreso in prossimità di un impianto sportivo nell'atto di vendere i biglietti di ingresso in assenza di autorizzazione (come consentito dall'espresso richiamo all'art. 6 della 1. n. 401 del 1989 contenuto nell'ultima parte del primo comma dell'art. 1 sexies d.l. 24 febbraio 2003 n. 28), sia la successiva applicazione della sanzione contemplata dal sesto comma della medesima disposizione, in conseguenza della violazione di tale divieto, in forza del rinvio contenuto nel citato art. 1 sexies d.l. 24 febbraio 2003 n. 28: tale rinvio non è, infatti, limitato solamente al primo e al secondo comma della disposizione, relativi ai divieti che possono essere imposti dal Questore, ma a tutta la disciplina in essa contenuta senza eccezioni, dunque anche alle sanzioni stabilite dal sesto comma per il caso di inosservanza dei divieti imposti ai sensi del primo e del secondo comma;
ciò del resto, è conforme a una interpretazione logica e sistematica della norma, che, altrimenti, contemplerebbe l'imposizione di un divieto privo di sanzione per il caso della sua violazione. Non si tratta, dunque, come sostenuto dal ricorrente, di interpretazione analogica di una norma incriminatrice, non consentita dall'art. 25 Cost., bensì di interpretazione testuale oltre che logico sistematica della stessa, fondata sulla - chiara assenza di esclusioni nel rinvio contenuto a tale disposizione, chiaramente applicabile nella sua interezza, dunque anche con riferimento alle sanzioni previste dal sesto comma per il caso di violazioni dei divieti imposti ai sensi del primo e del secondo comma, che, altrimenti, rimarrebbero, illogicamente, privi di sanzione. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza della doglianza sollevata al riguardo dal ricorrente.
3. La doglianza relativa alla mancata disapplicazione da parte della Corte d'appello del provvedimento del Questore impositivo del divieto contravvenuto dall'imputato, a causa della sua mancanza di motivazione, è inammissibile a causa della sua novità, non essendo tale rilievo stato sollevato né nel corso del giudizio di primo grado, né in quello di impugnazione, come si ricava dalla sentenza d'appello e dai relativi motivi, concernenti solamente la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto e l'eccessività della pena. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza, che peraltro attiene a un profilo di fatto, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa 4 Corte quello secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940).
4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza del primo motivo e la novità del secondo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del - procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/1/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani IO Liberati Sliben an DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 MAG 2017 IL CANCELLIERE Luana Marant 5