CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21136 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: GI NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, in data 07/11/2025, n. 38299. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. RT LA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Parasporo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 07/11/2025, n. 38299, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato da NO GI avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 28 gennaio 2025, che, nel dichiarare la prescrizione in relazione al reato di cui all'articolo 385 cod. pen. (capo B), confermava la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui agli articoli 624-625 i nn. 1), 3) e 5)/ cod. pen. commesso in Reggio Calabria il 22/03/2012 (capo A), rideterminando per l'effetto la pena irrogata in anni 3 e mesi 10 di reclusione. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21136 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2026 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., deducendo un unico motivo di ricorso. Lamenta in particolare la sussistenza di un errore di fatto costituito dalla omessa declaratoria di prescrizione del reato, maturata prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso. 3. In data 3 marzo 2026, l'Avv. Antonella Smiriglia Fava, per la parte civile, ha depositato conclusioni scritte in cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, con salvezza delle statuizioni civili, depositando altresì nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., da ultimo, Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01). La giurisprudenza di questa Corte è chiara nel ritenere che l'errore di fatto - verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). 3. Per quanto più specificamente concerne il profilo oggetto dell'odierna censura, questa Corte ritiene che «l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di cassazione sia emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata da quest'ultimo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, implicante (il corsivo è del 2 Collegio) il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (Sez. 4, n. 35026 del 11/09/2025, [...], Rv. 288744 - 01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, [...], Rv. 279065 - 01). Si è anche affermato (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, [...], Rv. 280735 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01) che, in ogni caso, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, deve fornire «compiuta rappresentazione della sequela procedimentale» e dimostrare, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (in motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato). 4. Nel caso di specie, si procedeva per il reato di furto pluriaggravato, per il quale si prevede un termine di prescrizione massima di dodici anni e mezzo (10 anni aumentati di 1/4), per cui, dalla data del commesso reato (22/03/2012) l'ordinario decorso del termine di prescrizione massima sarebbe caduto con il giorno 22/09/2024. A tale data la sentenza di primo grado aggiunge tre periodi di sospensione: dal 22/02/2012 (rectius: 22 marzo 2012, posto che il reato risulta contestato a tale data) al 08/03/2013, per complessivi giorni 380 (rectius: 350); dal 02/12/2015 al 27/05/2016, per complessivi giorni 177, e dal 18/09/2018 al 16/10/2018, per complessivi giorni 28, per un totale di giorni 555 (invece che 585). Il ricorrente, che espone - correttamente - la cronistoria del procedimento, indica il termine di prescrizione massima in relazione al reato contestato e precisa, estrapolandoli dalla sentenza di primo grado, tutti i periodi occorsi di sospensione del corso della prescrizione, ma contesta che, per effetto del primo rinvio, quello più consistente, potesse (anche) essere disposta la sospensione del corso della prescrizione, essendo il rinvio stato disposto formalmente per «legittimo impedimento» dell'imputato, ma in realtà per omessa traduzione dello stesso. La deduzione è astrattamente corretta, poiché, per la giurisprudenza di questa Corte, la comunicazione al giudice che procede, da parte della difesa, del sopravvenuto stato detentivo dell'imputato per altra causa, avvenuta in tempo astrattamente utile per disporne la traduzione o anche in udienza qualora l'arresto sia stato effettuato nell'imminenza di essa, comporta, ove la traduzione non sialéseguita, il differimento dell'udienza (salvo il caso di rinuncia a comparire), ma non la sospensione dei termini di prescrizione del reato, non potendo, in tale evenienza, imputarsi alla parte alcuna negligenza nell'assolvimento dei propri oneri informativi (Sez. 2, n. 5662 del 25/01/2023, Zannino, Rv. 284346 - 01). Trattasi di doglianza che, se introdotta nel giudizio tramite l'ordinario sistema delle impugnazioni «ordinarie», avrebbe certamente condotto all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3 A diversa soluzione deve tuttavia pervenirsi nell'odierno procedimento, in cui - stante la natura «straordinaria» dell'impugnazione - solo la «dispercezione» del fatto (ossia la mancanza o l'alterazione materiale della percezione di un fatto) consente di rimettere in discussione l'autorità di cosa giudicata della statuizione, laddove invece, in concreto, il ricorrente sollecita a questa Corte l'adozione di una interpretazione giuridica del regime della sospensione del corso della prescrizione del reato in caso di omessa traduzione dell'imputato detenuto difforme rispetto a quella operata dal primo giudice, doglianza che rientra, pacificamente, nell'ambito del vizio di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.. Questa Corte ritiene in proposito che sia inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, [...], Rv. 273779 - 01). Pertanto, se è vero che, avendo la sentenza impugnata rigettato il ricorso, avrebbe dovuto verificare la decorrenza della prescrizione per effetto della corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, tuttavia, poiché il calcolo del relativo decorso non costituiva un'operazione «piana», ma necessitava della verifica - in diritto - della correttezza del calcolo dei periodi di sospensione (e in particolare della correttezza giuridica della sospensione disposta per omessa traduzione dell'imputato, thema che non era stato posto all'attenzione di questa Corte), va esclusa la possibilità di far valere in questa sede l'errore in chiave revocatoria. Del resto, il ricorrente deduce di avere formulato, nell'originario ricorso per cassazione, «otto» doglianze, mentre la sentenza ne analizza e disattende solamente «sette». Tuttavia, per un verso tale ricorso non è allegato all'odierno atto di impugnazione e non è contenuto nel fascicolo (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso, cui consegue l'inammissibilità dello stesso); per altro verso, il ricorrente non specifica di avere dedotto, negli originari motivi di ricorso, l'omessa declaratoria della prescrizione. 5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 6. Nulla va riconosciuto in favore della parte civile, in quanto il ricorso era volto all'annullamento degli effetti civili della condanna, in relazione ai quali la parte civile ha opposto 4 4 Il Consigliere estensore Il Presidente RT LA EA LI acquiescenza nella memoria depositata, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Cons. RT LA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Parasporo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 07/11/2025, n. 38299, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato da NO GI avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 28 gennaio 2025, che, nel dichiarare la prescrizione in relazione al reato di cui all'articolo 385 cod. pen. (capo B), confermava la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui agli articoli 624-625 i nn. 1), 3) e 5)/ cod. pen. commesso in Reggio Calabria il 22/03/2012 (capo A), rideterminando per l'effetto la pena irrogata in anni 3 e mesi 10 di reclusione. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21136 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2026 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., deducendo un unico motivo di ricorso. Lamenta in particolare la sussistenza di un errore di fatto costituito dalla omessa declaratoria di prescrizione del reato, maturata prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso. 3. In data 3 marzo 2026, l'Avv. Antonella Smiriglia Fava, per la parte civile, ha depositato conclusioni scritte in cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, con salvezza delle statuizioni civili, depositando altresì nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., da ultimo, Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01). La giurisprudenza di questa Corte è chiara nel ritenere che l'errore di fatto - verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). 3. Per quanto più specificamente concerne il profilo oggetto dell'odierna censura, questa Corte ritiene che «l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di cassazione sia emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata da quest'ultimo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, implicante (il corsivo è del 2 Collegio) il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (Sez. 4, n. 35026 del 11/09/2025, [...], Rv. 288744 - 01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, [...], Rv. 279065 - 01). Si è anche affermato (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, [...], Rv. 280735 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01) che, in ogni caso, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, deve fornire «compiuta rappresentazione della sequela procedimentale» e dimostrare, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (in motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato). 4. Nel caso di specie, si procedeva per il reato di furto pluriaggravato, per il quale si prevede un termine di prescrizione massima di dodici anni e mezzo (10 anni aumentati di 1/4), per cui, dalla data del commesso reato (22/03/2012) l'ordinario decorso del termine di prescrizione massima sarebbe caduto con il giorno 22/09/2024. A tale data la sentenza di primo grado aggiunge tre periodi di sospensione: dal 22/02/2012 (rectius: 22 marzo 2012, posto che il reato risulta contestato a tale data) al 08/03/2013, per complessivi giorni 380 (rectius: 350); dal 02/12/2015 al 27/05/2016, per complessivi giorni 177, e dal 18/09/2018 al 16/10/2018, per complessivi giorni 28, per un totale di giorni 555 (invece che 585). Il ricorrente, che espone - correttamente - la cronistoria del procedimento, indica il termine di prescrizione massima in relazione al reato contestato e precisa, estrapolandoli dalla sentenza di primo grado, tutti i periodi occorsi di sospensione del corso della prescrizione, ma contesta che, per effetto del primo rinvio, quello più consistente, potesse (anche) essere disposta la sospensione del corso della prescrizione, essendo il rinvio stato disposto formalmente per «legittimo impedimento» dell'imputato, ma in realtà per omessa traduzione dello stesso. La deduzione è astrattamente corretta, poiché, per la giurisprudenza di questa Corte, la comunicazione al giudice che procede, da parte della difesa, del sopravvenuto stato detentivo dell'imputato per altra causa, avvenuta in tempo astrattamente utile per disporne la traduzione o anche in udienza qualora l'arresto sia stato effettuato nell'imminenza di essa, comporta, ove la traduzione non sialéseguita, il differimento dell'udienza (salvo il caso di rinuncia a comparire), ma non la sospensione dei termini di prescrizione del reato, non potendo, in tale evenienza, imputarsi alla parte alcuna negligenza nell'assolvimento dei propri oneri informativi (Sez. 2, n. 5662 del 25/01/2023, Zannino, Rv. 284346 - 01). Trattasi di doglianza che, se introdotta nel giudizio tramite l'ordinario sistema delle impugnazioni «ordinarie», avrebbe certamente condotto all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3 A diversa soluzione deve tuttavia pervenirsi nell'odierno procedimento, in cui - stante la natura «straordinaria» dell'impugnazione - solo la «dispercezione» del fatto (ossia la mancanza o l'alterazione materiale della percezione di un fatto) consente di rimettere in discussione l'autorità di cosa giudicata della statuizione, laddove invece, in concreto, il ricorrente sollecita a questa Corte l'adozione di una interpretazione giuridica del regime della sospensione del corso della prescrizione del reato in caso di omessa traduzione dell'imputato detenuto difforme rispetto a quella operata dal primo giudice, doglianza che rientra, pacificamente, nell'ambito del vizio di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.. Questa Corte ritiene in proposito che sia inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, [...], Rv. 273779 - 01). Pertanto, se è vero che, avendo la sentenza impugnata rigettato il ricorso, avrebbe dovuto verificare la decorrenza della prescrizione per effetto della corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, tuttavia, poiché il calcolo del relativo decorso non costituiva un'operazione «piana», ma necessitava della verifica - in diritto - della correttezza del calcolo dei periodi di sospensione (e in particolare della correttezza giuridica della sospensione disposta per omessa traduzione dell'imputato, thema che non era stato posto all'attenzione di questa Corte), va esclusa la possibilità di far valere in questa sede l'errore in chiave revocatoria. Del resto, il ricorrente deduce di avere formulato, nell'originario ricorso per cassazione, «otto» doglianze, mentre la sentenza ne analizza e disattende solamente «sette». Tuttavia, per un verso tale ricorso non è allegato all'odierno atto di impugnazione e non è contenuto nel fascicolo (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso, cui consegue l'inammissibilità dello stesso); per altro verso, il ricorrente non specifica di avere dedotto, negli originari motivi di ricorso, l'omessa declaratoria della prescrizione. 5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 6. Nulla va riconosciuto in favore della parte civile, in quanto il ricorso era volto all'annullamento degli effetti civili della condanna, in relazione ai quali la parte civile ha opposto 4 4 Il Consigliere estensore Il Presidente RT LA EA LI acquiescenza nella memoria depositata, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2026.