Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21136
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto: omessa declaratoria di prescrizione del reato

    Il ricorso è inammissibile poiché lo strumento dell'art. 625-bis c.p.p. è volto a porre riparo a patologie estrinseche del giudizio come lo 'sviamento' o la 'dispercezione' del fatto, non a ottenere una diversa interpretazione giuridica del regime di sospensione della prescrizione. Il calcolo della prescrizione non era 'piana' ma necessitava di verifiche giuridiche sulla correttezza della sospensione per omessa traduzione dell'imputato, questione non posta all'attenzione della Corte nel ricorso ordinario. Inoltre, il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza non allegando l'originario ricorso per cassazione.

  • Altro
    Estinzione del reato per prescrizione

    Nulla va riconosciuto in favore della parte civile, in quanto il ricorso era volto all'annullamento degli effetti civili della condanna, in relazione ai quali la parte civile ha opposto acquiescenza nella memoria depositata, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21136
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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