Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2004, n. 37872
CASS
Sentenza 26 maggio 2004

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Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del P.M., non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva irrogata dal giudice di primo grado. Pertanto, quando il giudice di appello ha irrogato una pena di specie unica (pecuniaria o detentiva) al posto di una pena congiunta delle due specie (pecuniaria e detentiva), per valutare se sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" si deve far ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2004, n. 37872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37872
    Data del deposito : 26 maggio 2004

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