Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del P.M., non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva irrogata dal giudice di primo grado. Pertanto, quando il giudice di appello ha irrogato una pena di specie unica (pecuniaria o detentiva) al posto di una pena congiunta delle due specie (pecuniaria e detentiva), per valutare se sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" si deve far ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2004, n. 37872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37872 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 26/05/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1113
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 10397/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE TT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 18.11.2003 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 18.11.2004 la corte d'appello di Reggio Calabria, parzialmente riformando quella resa il 7.5.2002 dal tribunale monocratico di Locri, ha rideterminato in 300 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, la pena inflitta a TT MB, quale colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per aver abusivamente occupato circa 408 mq di suolo demaniale marittimo dopo la scadenza del periodo di concessione (dal 15 giugno al 15 settembre 1999: accertato il 18.1.2000).
2- Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi a sostegno.
In particolare deduce:
2.1 - violazione degli artt. 178 lett. c) e 552 lett. f) c.p.p., posto che il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale monocratico era nullo perché conteneva l'avviso della facoltà di richiedere i riti alternativi o di avanzare domanda di oblazione sino a 15 giorni dalla notifica del medesimo decreto di citazione, anziché fino alla dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado;
2.2 - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 552, comma 3^, e 143 disp. att. c.p.p., giacché il giudice di primo grado, all'udienza del 6.11.2001, disponeva la rinnovazione del decreto di citazione nullo, anziché la restituzione degli atti al Pubblico Ministero;
2.3 - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 486.5 c.p.p. (rectius ora 420 ter, comma 5^, c.p.p.), giacché il giudice monocratico di prime cure illegittimamente aveva respinto un'istanza di rinvio del difensore per concomitante impegno professionale presso la corte d'appello di Catanzaro;
2.4 - violazione della norma incriminatrice, nonché mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione sul punto, giacché dopo la scadenza della concessione per la gestione di uno stabilimento balneare l'imputato non aveva posto in essere alcuna occupazione del terreno demaniale;
2.5 - violazione ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 3^, c.p.p., applicando la pena dell'ammenda di 300 euro anziché quella congiunta di un mese di arresto e di 150 euro di ammenda, aveva riformato in peius la pena pecuniaria, in assenza di appello del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - In ordine al primo motivo di censura (n. 2.1) va osservato che, in effetti, il decreto di citazione a giudizio conteneva l'avviso della facoltà dell'imputato di presentare richiesta per i riti alternativi entro quindici giorni dalla notificazione del decreto stesso, anziché fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - come previsto dal nuovo testo dell'art. 552, comma 1^, lett. f) c.p.p., introdotto dalla legge 479/1999.
Ciò, concretandosi nella mancanza o nella insufficienza del prescritto requisito dell'avviso, configura indubbiamente la nullità prevista specificamente dal secondo comma dello stesso art. 552. Ma, poiché non riguarda l'omessa citazione dell'imputato ex art. 179 c.p.p. ne' l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dello stesso ex art. 178 c.p.p., si tratta di una nullità relativa concernente il decreto dispositivo del giudizio, che, a norma dell'art. 181, comma 2^, c.p.p. doveva essere eccepita entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1^, c.p.p., cioè subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti. Nel caso di specie, invece, l'eccezione di nullità è stata tardivamente proposta solo con l'atto di appello, e pertanto non poteva e non può essere accolta.
4 - Parimenti infondata è la seconda eccezione di rito (n. 2.2). Il processo, incardinatosi davanti alla dottoressa LU GE all'udienza del 9.4.2001, veniva più volte rinviato senza lo svolgimento di alcuna attività processuale, prima al 25.9.2001 e poi al 6.11.2001. A quest'ultima udienza, data l'assenza del giudice titolare, il processo veniva ulteriormente rinviato all'udienza del 7.5.2003, disponendo la notifica del rinvio all'imputato (ancora non dichiarato contumace).
Il provvedimento del giudice era perfettamente legittimo, anzi imposto dall'art. 143 disp. att. c.p.p., applicabile anche nel processo davanti al giudice monocratico (Cass. Sez, Un. 29.5.2002, Garonzi, rv. 194060). Questa norma infatti dispone che negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il giudice. Presupposto della norma è che il rapporto processuale davanti al giudice sia validamente costituito, sicché solo quando tale presupposto manchi il giudice deve rinviare gli atti al pubblico ministero perché provveda alla regolare citazione (cfr. Sez. Un. Garonzi, rv. 1940059). Nel caso di specie, in cui la citazione a giudizio era regolare e il rapporto processuale davanti al giudice era validamente costituito, quindi, non può sostenersi la tesi del ricorrente, secondo cui era il pubblico ministero a dover rinnovare la citazione a giudizio.
5 - Anche l'ultima eccezione di rito (n. 2.3) deve essere respinta. In data 3.5.2002 il difensore dell'imputato presentava istanza di rinvio della udienza del 7.5.2002, adducendo un suo impedimento a comparire per essere contemporaneamente impegnato come difensore di due parti civili in un dibattimento davanti alla corte d'appello di Catanzaro. Il giudice respingeva l'istanza, sostanzialmente ritenendo che non sussistesse una assoluta impossibilità a comparire, giacché nel procedimento d'appello - come risultava dal relativo decreto di citazione - le parti civili potevano presentarsi personalmente o farsi rappresentare da un procuratore speciale.
Osserva questa corte che il diniego del rinvio era legittimo quanto meno perché il difensore non aveva documentato la tempestività della sua richiesta (non aveva infatti provato da quanto tempo era a conoscenza della contemporaneità degli impegni professionali, e in particolare la data in cui gli era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, risalente al 26.2.2002). Com'è noto, la tempestività è uno dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza costante di legittimità per l'accoglimento della istanza di rinvio.
6 - Sorte non migliore meritano le censure nel merito. Come risulta in particolare dalla sentenza di primo grado, il MB aveva una concessione stagionale che lo abilitava a occupare il suolo demaniale per gestire uno stabilimento balneare per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, con l'obbligo di liberare l'area occupata alla scadenza del periodo previsto. Nel sopralluogo del 18.1.2000, invece, i pubblici ufficiali della delegazione di spiaggia verificarono che l'area non era stata liberata dopo il 15 settembre 1999: è questa la prova che il MB occupò abusivamente l'area demaniale almeno sino al gennaio 2000. Per conseguenza il motivo sub 2.4 è manifestamente infondato.
7 - Infine è pienamente legittima la determinazione della pena. Il giudice monocratico di Locri aveva condannato l'imputato alla pena di un mese di arresto ed euro 150 di ammenda. La corte d'appello, rilevando che la pena prevista dall'art. 1161 cod. nav. è alternativa e non cumulativa, ha irrogato l'ammenda di 300 euro. Il ricorrente sostiene che è stato violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3^, c.p.p. perché la pena pecuniaria è stata aumentata da 150 a 300 euro (n. 2.5). La tesi è però infondata, perché la norma codicistica, laddove, in assenza di gravame del Pubblico Ministero, inibisce al giudice dell'impugnazione di irrogare una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella irrogata dal primo giudice, si riferisce alla pena complessiva e non già alle separate specie o quantità di pena. In ossequio a tale canone ermeneutico, quando - come nel caso di specie - il giudice d'appello ha irrogato una pena di specie unica (pecuniaria o detentiva) al posto di una pena congiunta delle due specie (pecuniaria e detentiva), per valutare se ha applicato una pena complessiva più grave, violando il divieto di refomatio in peius, deve farsi ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive stabilito dall'art. 135 c.p.. Alla luce di questo criterio, la pena complessiva irrogata dalla corte reggina non è più grave di quella applicata dal tribunale di Locri, posto che l'ammenda di euro 300 (irrogata dal primo giudice) è nettamente inferiore all'ammenda di euro 1.290 (irrogata dal secondo), risultante dalla somma della pena pecuniaria corrispondente ex art. 135 c.p. a un mese di arresto (ammenda di euro 1.140) con l'ammenda di euro 150.
8- Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, in considerazione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover applicare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004