Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6488 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
648 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LIA LA CORTE SUPREMA D CASSAZIONE Oggetto pagamento semmo SEZIONE SECONDA CIVILE prescrizione interruzion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3353/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 6304/99 Consigliere Cron. 14550 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. 2351 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.18/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTEN ZA Richiesta copia studio dal Sig.
5.25 ou sul ricorso proposto da: per diritty 6000 10.05.01 SICILEAS SPA, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore Cons. Delegato, Dr. PAOLO PONTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che to difend 11itamente all'avvocato LANZA DI SCALEA PIETRO, giusta delega in atti;
60062423
- ricorrente -
DD674249
contro
F.LLI BARONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2001 intimata 86 e sul 2° ricorso n 06304/99 proposto da: -1- Fillas ale copie y e FLLI BARONE SPA, in persona del legale rappresentante MON PA par dir ti ts pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA #дода SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO PA, che li difende unitamente agli avvocati podly, i thi dredhat MATRANGA DOMENICO TORRE MARINONO & SALVATORE BONACCORSO, P per procura speciale Notaio Giovanni SAPORITO, rep.6036 del 28/12/028/12/00 ; ; CANCELLERIA controricorrente e ricorrente incidentale nonché
contro
SICILEAS SPA, in persona del legale rappresentante pro DE348491 tempore, Cons. Delegato Dr, PAOLO PONTE;
3000 CANCELLERIA intimata avverso la sentenza n. 754/98 della Corte d'Appello di DE348492 PALERMO, depositata il 01/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
CANCELLERIA udito l'Avvocato E.COGLITORE, per delega dell'Avv. Pietro LANZA dep. in udienza, difensore del ricorrente l'accoglimento che ha chiesto del ricorso principale;
udito 1'Avvocato Bartolo PA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Vincenzo MARINELLI il rigetto del ricorso principale quello incidentale. -3- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio che ha concluso per MANZIdal Sig. per diritti L. 18200 e l'accoglimento di #1 -5 OTT.2001 IL CANCELLIERS DIRITTI DI ARABINA 3 AW170933 LIRE 1000 CANCELLERIA AU354739 AU354740 AU354731 3353/99 + 6304/99 -1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 6.3.91 la F.LL AR SP premesso che aveva fornito merci alla AS SP, per l'importo complessivo di £ 31.111.370, risultante dalle fatture nn. 630 e 632 del 30.8.1972, il cui pagamento aveva sollecitato con note dell'8.7.75, del 7.9.83, del 27.6.90 e del 26.9.90; che, stanti i buoni rapporti tra le due società e la situazione di dissesto in cui versava la debitrice, non aveva mai insistito per il pagamento ma che allo stato intendeva conseguire quanto dovutole conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Palermo la AS SP chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di £ 31.111.370, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in misura corri- spondente alla svalutazione, ed agli interessi. Costituendosi, la AS SP eccepiva l'interve- prescrizione del diritto vantato dall'attrice nuta ex art. 2946 CC e precisava che non le erano mai pervenute le note 8.7.1975 e 7.9.1983. Con sentenza 29.5.95, il tribunale di Palermo ri- tenuto che il credito dell'attrice fosse prescritto in difetto di prova dell'avvenuta interruzione della pre- scrizione per effetto delle note 8.7.1975 e 7.9.1983, il ricevimento di dette note da parte della convenuta non essendo stato dimostrato;
che neppure potesse considerar- 3353/99 + 6304/99 -2 si avvenuto il riconoscimento del debito, non essendo sufficiente, all'uopo, l'inosservanza, ad opera della debitrice, dell'ordine d'esibizione dei libri contabili sui quali il debito stesso avrebbe dovuto figurare rigettava le domande e compensava parzialmente le spese. Avverso tale decisione la F.LL AR SP propone- va gravame cui resisteva la AS SP. Con sentenza 1.10.98, la corte d'appello di Palermo ritenuto, contrariamente all'avviso espresso dal primo giudice, che la prescrizione decennale del credito dell' appellante fosse rimasta interrotta per effetto delle lettere di sollecito del 1975 e del 1983, la cui rice- zione da parte della AS SP risultava provata dalla deposizione del teste Biagio La Manno, consigliere dele- gato della stessa fino al 10.7.1987; che, del pari con- trariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la costituzione in mora richiesta dall'art. 2943 CC, in quanto applicazione della figura generale prevista dall' art. 1219 CC, dovesse bensì effettuarsi per iscritto, ma restando salva la facoltà del creditore di provare con ogni mezzo, perciò anche per testi о presunzioni, l'avvenuta trasmissione e ricezione dell'atto interrutti- vo da parte del debitore;
che il secondo motivo di grava- me, concernente la valutazione dell'omessa esibizione dei libri contabili da parte della AS, restasse asso - 3353/99 + 6304/99 -3 bito dall'accoglimento del primo;
che dovesse accogliersi anche la domanda accessoria di condanna dell'appellata al il ritardo nel pagamento inrisarcimento dei danni per misura pari alla svalutazione, da considerare comprensiva anche degli interessi in riforma dell'impugnata senten- za, condannava la AS SP al pagamento in favore della F.LL AR SP della complessiva somma di £ 217.779.590, pari all'originario credito rivalutato del 600%, ed alla rifusione delle spese d'entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale decisione la AS SP proponeva ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Resisteva con controricorso la F.LL AR SP che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale con due mo- tivi illustrati anche da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la ricorrente - denunziando in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio ex art. 360 n. 5 CPC - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto le note in data 8.7.75 e 7.9.83 idonee ad interrompere la prescrizione del credito vantato dalla controparte, nonostante le fossero state prodotte solo in copia e senzastesse alcuna attestazione di data certa con riferimento sia al 3353/99 + 6304/99 4 tempo della loro redazione, sia alla data d'invio e di ricezione;
non abbia fornito sufficiente motivazione sul valore probatorio della deposizione del teste La Manno, questa considerando idonea prova sulla data di formazione e ricezione delle note predette dando credito ad un ricordo del teste in merito a sollecitazioni verbali di pagamenti;
non abbia tenuto conto di come il teste non avesse fatto riferimento specifico alle note de quibus e di come i ricordi dello stesso potessero riferirsi ad altri rapporti;
abbia, dunque, posto a base della motiva- zione un'illogica interpretazione della deposizione, con- trastante anche con le stesse affermazioni del teste, specie se riferite al contenuto dei documenti in atti. Il motivo non merita accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma del- l'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere a pena d'inam- missibilità, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero d'illogicità consistenti nell'at- tribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell'assoluta in- compatibilità razionale degli argomenti e dell'insana- 3353/99 + 6304/99 -5 bile contrasto tra gli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non possa pro- porsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si com'è, appunto, per quello in esamerisolverebbe - - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché il vizio di motivazione sia denunziato per pretesa incongruità e/o insufficienza delle argomentazio- ni svolte in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze proces- suali, sia necessario, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente 3353/99 + 6304/99 -6 valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza integrale trascrizione nel ricorso (come appunto il caso in esame avrebbe richiesto, mentre sono stati riportati solo stralci della deposizione essenziale), non essendo idonei all'uopo né il semplice richiamo di mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio o meno di essi quale inteso soggettiva- mente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase, con la sentenza impugnata, in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione né, tanto meno, inammissibi- li richiami solo per relationem agli atti della detta precedente fase del giudizio (il ricorso fa riferimento a documentazione assunta in contrasto con la deposizione). Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpre- tazione degli accertamenti in fatto, e già per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, giacché dall'esa- me di quanto dedotto non è dato desumere l'esatto signi- ficato e l'effettivo rilievo delle risultanze istruttorie 3353/99 + 6304/99 richiamate dalla ricorrente, delle quali non è riportato contenuto bensì, come si è già accennato,l'integrale solo una frammentaria ricostruzione, basata sull'estra- polazione di talune loro componenti o sulla prospettazio- ne per riassunto del significato di esse quale dalla ricorrente stessa soggettivamente inteso e da contrap- porre alle valutazioni del complesso delle acquisizioni probatorie effettuate nella sentenza impugnata;
modalità di deduzione della censura evidentemente inidonea, in quanto, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione, se pure in astratto, della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, delle insufficientementerisultanze assunte erroneamente od valutate. L'inammissibile richiamo per relationem agli atti della precedente fase o per riassunto, secondo la sogget- tiva lettura della deducente, ovvero ancora per estrapo- lazione di singole parti, che, avulse dal contesto com- plessivo dell'atto e collegate con altre parti d'emer- genze istruttorie parimenti riassunte od estrapolate, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosi- milmente favorevoli alle tesi sostenute dalla deducente 3353/99 + 6304/99 -86 stessa, non risultano, all'evidenza, suscettibili d'ade- guato riscontro e, quindi, non sono inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo sulla decisività d'un eventuale riesame delle risultanze in questione ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice a quo. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dalla corte territoriale all'assunta risulta adeguata edecisione, se pur sintetica, tutt'altro che illogica, basata com'è sulla valutazione complessiva d'una deposizione testimoniale (affermazione principale ed affermazione di riscontro della stessa) in ordine alla cui attendibilità ed idoneità a fornire la prova richiesta la ricorrente, tra l'altro, non ha dedot- to d'aver sollevato contestazioni in sede di merito, censurando con il ricorso 1'impugnata sentenza anche sotto il profilo dell'omessa pronunzia su specifiche eccezioni proposte al riguardo e non prese in considera- zione dalla corte territoriale. Per il che il motivo si traduce nell'inammissibile prospettazione, in sede di legittimità, di questioni in fatto che avrebbero dovuto formare oggetto di deduzione e contraddittorio nel giudizio di merito, per contestare valutazioni operate dal giudice di quella fase nell'am- bito dei suoi poteri discrezionali a fronte delle quali, 3353/99 + 6304/99 in quanto obiettivamente immuni dalle censure ipotizzabi- li in forza dell'art. 360 n.5 CPC, la diversa opinione soggettiva della ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Il ricorso principale va, dunque, respinto. Con il primo motivo la ricorrente incidentale de- - nunziando erronea e contraddittoria motivazione si duole che la corte territoriale, dopo averle riconosciuto il diritto all'equa rivalutazione del credito secondo gli indici ISTAT, abbia poi tale rivalutazione quantificata dal 1972 in £ 186.668.220, mentre la corretta applicazio- ne dell'indice ISTAT, pari ad 11,392, avrebbe comportato tale quantificazione in £ 354.420.727. Il motivo merita accoglimento. Nella determinazione dell'entità del maggior danno da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1224 CC il giudice del merito, in difetto di diversa prova ad opera dell'istante ed ove la qualità d'imprenditore dello stesso risulti pacifica, ben può fare ricorso al criterio della svalutazione secondo gli indici ISTAT, potendosi fondatamente supporre, in base all'id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma sarebbe stata impiegata in guisa da sottrarla agli effetti depauperativi della svalutazione stessa;
peraltro, ove tale criterio di determinazione del danno 3353/99 + 6304/99 10 abbia prescelto senza motivatamente indicare, come nella specie, specifiche ragioni di limitazioni quantitative o temporali nella sua applicazione, lo stesso giudice deve poi ovviamente attenersi agli indici prescelti e non può applicare una percentuale di rivalutazione difforme senza incorrere in vizio d'illogicità della motivazione. Nella specie, la corte territoriale, dopo aver cor- rettamente ritenuto d'accogliere la domanda di danni "in misura pari alla svalutazione monetaria del credito secondo gli indici ISTAT", ha poi applicato, nel maggio 1998, una rivalutazione del 600%, rispetto alla media del 1972, quantificandola in £ 186.668.220, mentre gli indici ISTAT, secondo la pubblicazione ufficiale del dicembre di quell'anno, riportano, media del 1988 rispetto al 1972, incremento del 1065,1%, che avrebbe comportato unaun quantificazione del danno nella diversa misura di £ 331.367.200, onde è palese, per quanto sopra evidenziato, il denunziato vizio di motivazione. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denunziando violazione delle norme in tema di risarcimen- to dei danni da illecito contrattuale - si duole che a corte territoriale abbia rigettato la domanda di condanna della AS SP al pagamento degli interessi legali, ritenendoli assorbiti nella rivalutazione. Il motivo è solo parzialmente fondato 3353/99+ 6304/99 -11 Il diritto agli interessi sul credito rivalutato di anno in anno о considerando la media del periodo, secondo la nota giurisprudenza richiamata dalla ricorren- te incidentale può essere riconosciuto, infatti, solo ove trattisi di credito sin dall'origine di valore sull' ammontare del quale sono dovuti gli interessi compensati- vi, id est, in materia contrattuale, di credito rappre- sentativo, in termini monetari, d'un danno determinato da inadempimento alle obbligazioni, diverse dal pagamento della controprestazione, nascenti dal contratto;
non anche ove trattisi di credito sin dall'origine di valuta, quale quello per pagamento della prestazione eseguita, cui trova applicazione, invece, il principio nominalisti- co, onde per esso sono dovuti gli interessi moratori ed, in caso di comprovato maggior danno, è dovuta anche la differenza tra questi e la svalutazione verificatasi nel periodo considerato. Nella seconda delle considerate ipotesi, pertanto, riconosciutosi il diritto al maggior danno per svaluta- zione superiore agli interessi di mora ed operatasi la rivalutazione del credito al momento della decisione, come correttamente rilevato dalla corte territoriale detta rivalutazione comprende in sé anche gli interessi, dacché la liquidazione della rivalutazione integrale si sostituisce al danno presunto, rappresentato dagli inte- 3353/99 + 6304/99 12 ressi moratori al tasso legale ex art. 1224/I, ed al danno ulteriore, rappresentato dalla differenza tra detti interessi e l'intervenuta svalutazione ex art. 1224/II, quale espressione del danno totale effettivo, comprensivo di tutti i danni subiti dal creditore sino al momento della liquidazione, equivalendo, di fatto, alla liquida- zione separata degli interessi e della differenza tra gli stessi e la svalutazione. Vero è, tuttavia, che, operatasi tale liquidazione, va riconosciuto il diritto agli interessi sul danno com- plessivamente accertato, quale risultante da tale opera- zione, dal momento della liquidazione effettuatane con la sentenza che trasforma il debito risarcitorio, appunto per averlo quantificato, in obbligazione di valuta а quello dell'effettivo pagamento. Nella specie, la corte territoriale, pur avendo correttamente escluso il cumulo tra interessi moratori e rivalutazione rappresentativa del danno globale subito dal creditore a seguito dell'inadempimento della
contro
- parte all'obbligazione pecuniaria su di essa incombente, non ha, tuttavia, considerato che, una volta determinato con la sentenza 1'ammontare del danno, su questo gli interessi decorrono di diritto, onde sotto tale profilo e con tale limite l'originaria domanda doveva essere rico- nosciuta. 3353/99 + 6304/99 -- 13 Il ricorso incidentale va, dunque, accolto per quanto in motivazione e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Palermo, cui è anche rimesso, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso principale, accoglie per quanto l'incidentale, cassa in relazione al ricorsoraggione 11 di rac accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Palermo. Così deciso in Camera di Consiglio il 18.1.2001. Il Presidente и лут Il est. Жениј IL CANCELLIERE C1 Dottissa Donatella D'AN M 80000 330000 10 MAG 2001 Roma y UFFICIO DELLE AGO 2009MA 2 Serie 4. Registrato in data 330.000 38116. vergate S Trecentstentor . al n. (lire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) 11730 Responsabile Servizio Atti Giudiziari E T A N R T (Dr. M. RACCICHINI) 0 D.ssa DI FILIPPO MARIA GRAZIA R A A 0 1 DIROME DIRIGENTE AREA SERVIZT 3 1 6 1