Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01756/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06863/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6863 del 2025, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 22 settembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IO Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata dalla ricorrente in data 22 settembre 2025;
Rilevato che, pendendo il presente giudizio, in data 11 febbraio 2026 la Prefettura resistente ha emesso il provvedimento di conferma dell’interdittiva antimafia ai danni della società ricorrente;
Preso atto che conseguentemente con memoria del 9 marzo 2026 parte ricorrente ha affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che l’amministrazione resistente non ha replicato a tale memoria;
Ritenuto che, alla luce della citata memoria di parte ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione, il ricorso va dichiarato senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla sua decisione nel merito;
Ritenuto quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di NZ | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.