Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.
Commentario • 1
- 1. Art. 349 - Violazione di sigillihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349, di assicurare la conservazione o la identità della cosa (SU, 5385/2010). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, 38198/2017). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2016, n. 52566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52566 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
52566 / 16 REPUBBLICA ITALIANA M In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/11/2016 Composta da: Sent. n. sez.1881 GIACOMO PAOLONI -Presidente - REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.45427/2015 ANDREA TRONCI - Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO ANNA CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/03/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Аб RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di NO LO ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 24.03.2015, con cui la Corte d'appello di Lecce sez. dist. di - Taranto ha confermato la statuizione di condanna nei confronti del prevenuto, in relazione al reato di cui all'art. 334 cpv. cod. pen. ("per aver sottratto o disperso il ciclomotore IM 12 ... sottoposto a sequestro amministrativo con verbale dell'11.02.2005 ai sensi dell'art. 213 c. 2 C.d.S. di sua proprietà ed affidato alla sua custodia. In Manduria, in data 18.08.2011)", salvo a sostituire la pena detentiva inflitta con la corrispondente sanzione pecuniaria ed a revocare, su richiesta, il già accordato beneficio della sospensione condizionale. Deduce in proposito il legale ricorrente, con un primo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato in questione, dovendo ritenersi, per considerazioni di ordine logico nonché in applicazione del principio del favor rei, che la condotta contestata sia stata posta in essere dall'imputato in epoca successiva e prossima "alla imposizione del vincolo reale (sequestro) avvenuto in data 11.05.2005". Con un secondo motivo, invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., disposizione entrata in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e perciò deducibile per la prima volta in sede di legittimità, ricorrendone qui tutti i requisiti di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO Senz'altro inammissibile è il primo profilo di doglianza, perché generico e, 1. insieme, manifestamente infondato. Ancorché in relazione al diverso reato previsto e punito dall'art. 349 cod. pen., questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente il principio, secondo cui "Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto" (cfr. Sez. Fer., sent. n. 34281 del 30.07.2013, Rv. 256644; conf. Sez. 3, sent. n. 47082 del 16.11.2007, Rv. 238470 e Sez. 3 del 02.02.2005, Rv. 231218). Trattasi di principio che si attaglia per certo anche alla fattispecie di reato in esame, in ragione delle evidenti similitudini tra le due figure criminose, e che vi ha trovato sintomatico riscontro nella circostanza risultante puntualmente- dalla sentenza impugnata che solo l'11.07.2011 il LO ebbe a ricevere la - notifica del provvedimento prefettizio con cui gli veniva ingiunto di consegnare il ciclomotore per cui è processo al soggetto a tal fine autorizzato: donde l'evidente implicazione di ordine logico che solo da tale momento, assai prossimo a quello dell'accertamento, si concretizzò in capo all'odierno ricorrente l'interesse a sottrarre (o disperdere) il mezzo anzidetto. Il che trova non casuale conferma nella circostanza espressamente valorizzata dal giudice d'appello e dallo stesso- tratta dalla "prospettazione difensiva" (senza che ciò sia stato in alcun modo contestato ex adverso") per cui solo "dopo molti anni dall'affidamento in - giudiziale custodia e quindi in epoca prossima all'accertamento del maresciallo INGUSCIO", sarebbe intervenuta "la dispersione del veicolo". Le generiche argomentazioni svolte con il proposto ricorso sono del tutto inidonee ad inficiare le considerazioni che precedono. Parimenti generico è il motivo con cui è stata sollecitata l'applicazione 2. della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. L'astratta ammissibilità della censura, per via dell'entrata in vigore dell'invocata disposizione in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, con conseguente applicazione dell'art. 609 uit. co. cod. proc. pen. (cfr. Sez. Un., sent. n. 13681 del 25.02.2016, Rv. 266593), nulla toglie all'onere dell'imputato di conformare il singolo motivo di ricorso al fondamentale requisito della specificità, di cui all'art. 581 dello stesso codice. Laddove, nella fattispecie, il ricorrente si è limitato alla mera affermazione della ricorrenza delle condizioni di legge, come tale inficiata dal rilevato vizio di genericità.
3. In definitiva, l'intera impugnazione è affetta da inammissibilità, cui segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, a beneficio della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.500,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30.11.2016 Il Presidente Il Consigliere est. Audra drove DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 DIC 2016 DI CA SS A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO! R P E Pier Esposito T R O C