Art. 5. (( (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) )) (( 1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternita' ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 ;
c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell' articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 .
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri di priorita' per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma. ))
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternita' ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 ;
c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell' articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 .
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri di priorita' per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma. ))