Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari, mentre l'applicazione dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., che prevede, nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari, la sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero l'inasprimento delle modalità di applicazione può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto nei confronti del quale la misura è applicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2018, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
03 175-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI -Presidente - Sent. n. sez. 2271/2018 CC 08/11/2018- FRANCESCA MORELLI -Relatore - R.G.N. 32556/2018 GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO SALZANO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato SISCARO GAETANO, in difesa di DI AR, dopo aver approfondito il motivo di gravame relativo all'applicabilità della detenzione in carcere come extrema ratio, si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Torino che aveva disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a suo tempo applicata a LE OL, con quella della custodia in carcere.
1.1. LE è stato ritenuto gravemente indiziato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravata dalla pluralità dei fatti e dall'entità del danno, perché, quale avvocato e consulente legale di Renon Marco, amministratore della s.r.l. Centropress, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 3.8.17, ne aveva rafforzato gli intenti illeciti aiutandolo a distrarre i beni aziendali trasferendoli, fra l'altro, a due società croate costituite con l'intervento del LE e, in particolare, alla Fusia Capital, di cui lo stesso LE era amministratore.
1.2. II GIP aveva ravvisato le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.c) c.p.p. ed aveva giudicato idonea a salvaguardarle la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione di Catania, senza braccialetto elettronico ma con divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi, in unione all'interdizione dall'esercizio della professione di avvocato per un anno. Successivamente, era emerso dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza dell'indagato che egli aveva violato le prescrizioni imposte, in quanto aveva fatto e ricevuto diverse telefonate tutte inerenti alla situazione della s.r.l. Officine NI, posta in liquidazione, ed alle commesse che CA le aveva conferito. Il GIP aveva, quindi, disposto l'aggravamento della misura cautelare ritenendo che l'indagato avesse violato le prescrizioni imposte in modo grave e sistematico, circostanza che ne aveva evidenziato la spregiudicatezza e l'inidoneità della misura della custodia domiciliare a salvaguardare le esigenze cautelari. Si sottolineava, in quella sede, che l'utilizzo del telefono si era dimostrato diretto a realizzare condotte del tutto simili a quelle per cui LE era stato sottoposto alla misura cautelare, cioè alla organizzazione di società estere allo scopo di tutelare il patrimonio dei propri clienti, in questo caso la Officine NI.
2. Il ricorso si articola su quattro motivi. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell'art. 276 co.1 c.p.p. con specifico riferimento alle condizioni necessarie per operare l'aggravamento della misura cautelare. 1 In particolare, secondo la difesa, il Tribunale di Torino avrebbe ingiustificatamente ritenuto che l'aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 276 co.1 c.p.p. costituisca esclusivamente una sanzione processuale per le violazioni accertate mentre l'aggravamento delle esigenze cautelari sarebbe il fondamento dell'aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art.299 co.4 c.p.p. In realtà, secondo la lettera e la ratio dell'art. 276 co.1 c.p.p., l'aggravamento deve essere inteso non come sanzione processuale ma come necessità di adeguare lo status libertatis alla sopravvenienza di violazioni accertate, tali da far ritenere aggravato il quadro cautelare. Sostiene, quindi, il difensore, che la violazione alle prescrizioni imposte rileva ai fini dell'aggravamento se ed in quanto sia espressione di fatti nuovi tali da imporre una diversa valutazione delle esigenze cautelari già stimate e poste a fondamento della precedente misura cautelare. Sul punto sarebbe stata omessa qualunque valutazione da parte del Tribunale del Riesame.
2.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art.275 co.2 bis, seconda parte, c.p.p. in relazione al limite di tre anni come previsione di pena irrogabile ostativa all'applicazione della custodia in carcere nelle ipotesi di cui all'art. 276 co.1 c.p.p. Si rileva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.41 del 6.2.18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.656 co.5 c.p.p. nella parte in cui prevede che il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni. Secondo la difesa, si tratta di una pronuncia che dovrebbe imporre una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 275 co.2 bis c.p.p.nel senso che il limite di pena a cui fare riferimento sia di quattro e non di tre anni. In ogni caso, del limite previsto dall'art. 275 co.2 bis c.p.p., sia esso di tre o di quattro anni, il GIP avrebbe dovuto tenere conto nel disporre la custodia in carcere e tale mancanza non è stata superata dalla pronuncia impugnata.
2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 275 co.3 bis c.p.p. in relazione all'art. 276 co.1 c.p.p. in quanto né il GIP né il Tribunale hanno indicato le specifiche ragioni per cui sarebbe stata inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis co.1 c.p.p.
2.3. Con il quarto motivo si deducono vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'aggravamento della misura cautelare. Sotto tale profilo, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente svalutato le dichiarazioni rese da LE, secondo cui egli avrebbe agito per mera leggerezza ed avrebbe 2 intrattenuto rapporti professionali assolutamente leciti con NI anche nell'affare con CA. Si nega, in proposito, che l'operazione Officine NI abbia attinenze con quelle per le quali il LE è indagato e sottoposto a misura cautelare. Si sostiene, infine, che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede non sussistevano neppure all'epoca in cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari e tantomeno esistono sotto il profilo dell'aggravamento del rischio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'art.276 co.1 c.p.p. prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il giudice possa disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 276 co.1 ter c.p.p., quando cioè si tratti della trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dall'abitazione, l'applicazione della custodia in carcere è obbligatoria, salvo che il fatto sia di lieve entità. Il primo comma attribuisce, invece, al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato attraverso la valutazione della gravità della violazione e delle circostanze di essa. Non si può, quindi, sostenere che, in questo caso, l'aggravamento della misura cautelare abbia carattere meramente sanzionatorio, in quanto i parametri in base ai quali il giudice valuta se precedere all'aggravamento riportano inevitabilmente ad un giudizio circa l'idoneità della misura rispetto alle esigenze cautelari che si è inteso salvaguardare ( in questo senso Sez. 1, n. 2027 del 28/03/1996 Rv. 204533 "In tema di aggravamento delle esigenze cautelari, determinanti, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., la sostituzione, ovvero cumulo con altra più afflittiva, della misura cautelare già applicata all'interessato, il giudice deve puntualmente valutare che la trasgressione inerente alla misura già imposta risulti anche inconciliabile con le finalità per le quali gli obblighi stessi furono imposti, sicché le mera violazione dei medesimi non implica l'automatica applicazione di una misura più grave. A tal fine non soltanto la violazione deve essere appurata con assoluta certezza, trattandosi di circostanza comportante una sanzione processuale com'è l'aggravamento dello "status libertatis" dell'interessato - ma va anche valutata nel suo valore sintomatico come idonea a preservare interessi processuali posti in concreto pericolo dal 3 dep. comportamento tenuto dal soggetto" e Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014 08/01/2015, Ivanciu, Rv. 262209). Difatti, il comma uno ter impone al giudice l'applicazione della custodia in carcere quando vi sia stato un allontanamento ingiustificato dall'abitazione proprio in quanto questo tipo di trasgressione evidenzia in modo automatico l'inidoneità della custodia domiciliare.
1.1. La differenza dell'istituto di cui all'art. 276 c.p.p. rispetto a quello di cui all'art. 299 co.4 c.p.p., che prevede la sostituzione della misura cautelare con altra più afflittiva in caso di aggravamento delle esigenze cautelari, è resa manifesta dalla clausola di riserva "salvo quanto previsto dall'art. 276 ". Ed, allora, l'aggravamento della misura cautelare per violazione delle prescrizioni imposte è legato alla constatazione che la trasgressione ha reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari, anche soltanto per avere evidenziato la inaffidabilità del soggetto a cui la misura è applicata;
la sostituzione della misura cautelare come conseguenza dell'aggravamento delle esigenze cautelari può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto nei confronti del quale la misura è applicata, per esempio l'esistenza di una condanna per reati gravi ( Sez. 1, n. 3285 del 21/12/2015 dep. 25/01/2016 Rv. 265726; Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007 Rv. 237001). La differenza fra i due istituti è sottolineata da Sez. 6, n. 42756 del 06/11/2002 Rv. 223686 "Qualora si evidenzi un aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su domanda del pubblico ministero, provvede alla sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero all'inasprimento delle modalità di applicazione, ai sensi dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., a prescindere dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto, essendo quest'ultima ipotesi oggetto della specifica disciplina di cui all'art. 276 del codice di rito".
1.2. A ben vedere, la sentenza Sez. 6, n. 31074 del 14/06/2004 Rv. 229501 citata dalla difesa, in cui la S.C. ha ritenuto corretta l'ordinanza di ripristino della misura della custodia in carcere, richiesta dal pubblico ministero per la trasgressione dalle prescrizioni imposte e motivata in relazione all'inidoneità degli arresti domiciliari ad assicurare le esigenze di tutela della collettività dal pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie da parte dell'indagato, sulla base del rinvenimento di cocaina nell'abitazione ove lo stesso era ristretto e del conseguente arresto nella flagranza del delitto di detenzione di sostanza stupefacente, non ha alcuna attinenza con il caso in esame, in quanto la Corte ha rilevato che erroneamente il PM aveva chiesto 4 l'aggravamento della misura ex art. 276 c.p.p. mentre, in realtà, esistevano i presupposti di cui all'art. 299 c.p.p. e, comunque, l'erronea indicazione della norma di riferimento non viziava l'ordinanza del GIP con cui era stato disposto l'aggravamento della misura. Anzi, anche in questa occasione, la Corte di cassazione ha ribadito la differenza dei due istituti nei termini prima precisati.
1.3. Ciò premesso da un punto di vista generale ed astratto, va rilevato che il ricorso non sostiene che sulla base della interpretazione proposta la decisione sarebbe stata diversa, ed in effetti è così perché, in tesi di accusa, le conversazioni non rappresentano semplicemente una violazione delle prescrizioni ma danno la plastica dimostrazione dell'inadeguatezza della misura in essere a salvaguardare le esigenze cautelari legate al pericolo di recidiva.
2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, va osservato che i limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma secondo bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (testo introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117) possono essere superati dal giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal successivo comma terzo, prima parte, della norma citata, comunque inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno afflittiva (Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015 Rv. 264261) 2.1. Non ha rilevanza in questa sede la prospettiva di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 275 co.2 bis c.p.p. in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale n.41/2018, per cui il limite di pena sarebbe di quattro e non di tre anni, né la questione sulla applicabilità dell'art. 275 co.2 bis c.p.p. alle ipotesi di aggravamento della misura ex art.276 co.1 c.p.p. perché il giudice ha ritenuto che si potesse ignorare il limite di pena ai sensi dell'art. 275 co.3 c.p.p., in ragione della inadeguatezza delle altre misure, anche cumulativamente applicate. Sul punto, la difesa sostiene non vi sia una sufficiente motivazione circa la inadeguatezza delle altre misure ma così non è, in quanto l'intera ordinanza è tesa a dimostrare che LE intesseva rapporti sospetti attraverso il telefono di casa sua, ove era ristretto agli arresti domiciliari, sicché è evidente e non necessita di ulteriore dimostrazione l'inidoneità di tale misura.
2.2. Va, infine, osservato che i limiti edittali di pena per il reato ascritto al LE ( da tre a dieci anni di reclusione con l'aumento sino alla metà per l'aggravante del danno) sono tali da non necessitare di particolari approfondimenti circa la possibilità di superare il limite dei tre o quattro anni di reclusione. L O5 3. La questione posta nel terzo motivo di ricorso e relativa alla mancata motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è irrilevante, poiché l'aggravamento della misura cautelare è stato disposto in ragione dell'inosservanza delle prescrizioni relative al divieto di comunicare con terzi e, quindi, non ha alcuna attinenza l'eventuale maggior controllo sui movimenti dell'indagato attraverso i dispositivi elettronici.
4. E' infondato anche il quarto motivo di ricorso. Non è vero che il Tribunale del Riesame ha sottovalutato le dichiarazioni del LE, tese a dimostrare la correttezza sostanziale del proprio comportamento, in quanto ne ha dato amplissimo conto nel corpo della motivazione;
semplicemente ha ritenuto che i contatti telefonici, vietati, tenuti dal ricorrente in merito alla vicenda delle Officine LE presentino analogie con i fatti per cui si procede, con valutazione in fatto non illogica e incensurabile in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso l'8 novembre 2018 Il Presidente Maria Vessichelli Il Consigliere estensore Francesca Morelli EPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN. 2019 11 Funzionano Giudiziario Diana BALDA 9