Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B-N. 5 ce MATERIA $ TRIBUTARIA ca0 31 1 1/03r.g. n. 7423 REPUBBLICA ITALIANA Pron7155 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Alfio Finocchiaro presidente Giovanni Paolini consigliere Giulio Graziadei rel. 66 GI Marziale 66 Salvatore Di Palma 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VI GI RA, elettivamente domiciliato in Roma, via Monterotondo n. 8, presso l'avv. Claudio Giordano, difeso dall'avv. prof. Vincenzo Cimmino e dall'avv. prof. Gustavo Olivieri per procura a margine del ricorso;
contro
M ricorrente 3424 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, ed Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, per legge difese dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliate in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistenti per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 203/3 del 16 novembre 1999-25 gennaio 2000; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Gioia del Colle, rettificando le dichiarazioni presentate per gli anni 1981, 1982 e 1983 da VI GI RA, primario di ortopedia a "tempo definito" presso l'Ospedale civile Paradiso, ha ritenuto inattendibile, con riferimento ad attività di libero professionista, la denuncia soltanto di otto, sette e tre visite per ciascuna di dette annualità, ed ha determinato in via presuntiva i relativi proventi, reputando effettuate almeno quattro-cinque visite per settimana;
2 -che la Commissione tributaria di primo grado di Bari, in parziale adesione all'impugnazione del contribuente, ha ridotto. l'ammontare del maggiore imponibile;
-che la Commissione di secondo grado di Bari, su gravami di entrambe le parti, ha accolto quello del RA, annullando gli avvisi per difetto dei presupposti dell'accertamento sintetico ex art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; -che la Commissione centrale, in accoglimento del ricorso proposto dall'Ufficio, ha affermato la legittimità degli avvisi, riconducendoli nelle previsioni del secondo comma del citato art. 39, ed ha rinviato la causa al Giudice di secondo grado, ai sensi dell'allora vigente art. 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, per la valutazione estimativa del reddito di lavoro autonomo in discussione;
-che la Commissione regionale della Puglia, pronunciando in fase di rinvio, ha "confermato l'operato dell'Ufficio con riferimento alle valutazioni dallo stesso effettuate", dopo aver osservato che la palese incongruità ed inattendibilità delle scritture tenute dal contribuente autorizzava l'uso di presunzioni, “indubbiamente più vicine alla realtà", sulla scorta del raffronto fra il poco credibile numero delle visite dichiarate e quello desumibile dalla menzionata qualità di primario ospedaliero;
-che il RA, con ricorso notificato l'8 marzo 2001 al Ministero delle finanze ed all'Agenzia delle entrate, ha chiesto la cassazione della pronuncia della Commissione regionale, 3 addebitandole di essere incorsa in erronea applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'assenza delle previste condizioni, nonché in difetto di motivazione, per non aver vagliato gli elementi addotti a confutazione della stima effettuata dall'Ufficio; -che il Ministero e l'Agenzia, dopo la scadenza del termine presentare controricorso, hanno depositato "atto di per costituzione": -che la prima di dette censure non è ammissibile, per esorbitanza della questione sollevata dal tema del dibattito, dato che la problematica sull'applicabilità dell'art. 39 secondo comma del d.P.R. n. 600 del 1973, inerente alla facoltà dell'ufficio di procedere a rettifica cosiddetta sintetica sulla base di circostanze ed indizi anche privi dei caratteri occorrenti per la prova presuntiva, è stata definitivamente risolta in senso positivo dalla Commissione centrale, con decisione non impugnata per cassazione, e che la controversia è proseguita solo ai fini della stima del maggiore reddito imponibile;
-che anche la seconda delle riportate censure non è ammissibile, in quanto, esaurendosi nella riproposizione delle tesi svolte nella precedente fase processuale con l'allegazione di indizi ad avviso del contribuente più convincenti rispetto a quelli utilizzati dalla Commissione regionale, non va oltre la sollecitazione di un non consentito riesame del merito, senza evidenziare vizi motivazionali a carico della sentenza impugnata, tenendosi conto della non configurabilità di tali vizi nella mera mancanza del richiamo di tutti i dati indiziari acquisiti, ove risulti un argomentato riferimento ad altri elementi giustificativi del decisum;
-che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, in carenza d'attività difensiva delle parti intimate, tale non potendosi qualificare il citato atipico atto di costituzione, non seguito da partecipazione all'odierna udienza;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 1° ottobre 2002. Il presidente Il consigliere rel. est. вло весовый DEPOSITA IN CANCELLERIA ->3 MAR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5