Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
L'ordinanza che ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale non è impugnabile. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la questione può, peraltro, essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo).
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’impugnazione dell’ordinanza di rigetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata in primo grado quale unico motivo di appello o…Sodano Gioele · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2015
La questione che ci si propone in tale sede di presentare, pur non assumendo ad oggi una rilevanza centrale nelle più varie disquisizioni teorico-pratiche che i più illuminati operatori quotidiani del diritto si preoccupano di portare avanti, né essendo connotata da quell'aura mediatica che spesso fa si che persino l'interesse dei non (o dei meno) addetti ai lavori venga ad essere attirato da esse, appare tuttavia, a parere di chi scrive, pregnante di profili di estremo interesse, e ciò tanto per i vari e diversi istituti giuridici che va a tangere, quanto per le ricadute e gli effetti de facto che dalla trasposizione sul piano pratico di una tale tematica, intuitivamente, sono in grado …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2013, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 17/01/2013
Dott. CASUCCI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 153
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI NN - Consigliere - N. 23072/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN RI N. IL 18/04/1980;
avverso la sentenza n. 4302/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. INZERILLO Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 febbraio 2012, la Corte di appello di Palermo, 2A sezione penale, dichiarata la manifesta irrilevanza della questione di costituzionalità difensivamente proposta con le note depositate in udienza, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da AD AR, con la quale questi era stato dichiarato colpevole del delitto di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) per aver apposto targhe e numero di telaio di veicolo di cui aveva lecita disponibilità su autoveicolo IA NO provento del delitto di furto aggravato commesso il 19.4.2004 in danno di Cinà Aurelio, fatto accertato in Palermo il 23.12.2004, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ed era stato condannato , riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di due anni otto mesi di reclusione ed ottocento/00 Euro di multa. La Corte territoriale, rigettata l'eccezione di costituzionalità del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9 sull' abrogazione delle tariffe professionali al rilievo che non risultava che AD fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di Li VI NN che aveva venduto all'imputato il veicolo incidentato i cui dati identificativi erano stati apposti sul veicolo la cui scocca e carrozzeria erano risultati di provenienza furtiva, testimonianza attendibile a nulla rilevando che l'acquirente (cioè AD) fosse stato indicato come "un ragazzo dello Sperone", quartiere nel quale l'imputato non aveva mai avuto residenza (come dimostrato dal certificato prodotto dalla difesa), anche perché decisiva erano le dichiarazioni di OM IC che, come agente automobilistico, aveva curato la pratica di trasferimento del mezzo proprio da Li VI a AD. La pena non poteva essere ulteriormente ridotta. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione della L. 11 marzo 1957, n. 87, art. 23 e segg. e L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. b), c) ed e) per travisamento delle risultanze processuali che ha determinato la declaratoria di manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della L. 24 gennaio 2012, n.1, art. 9 perché AD era stato già ammesso al patrocino a spese dello Stato con provvedimento del Tribunale di Palermo del 4 aprile 2007;
- violazione degli artt. 125, 192 e 546 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per contraddittorietà della motivazione conseguente al travisamento delle risultanze processuali in relazione alle risultanze del teste Li VI che, per indicare la persona alla quale aveva venduto la IA NO incidentata, non si era limitato ad indicare il quartiere di provenienza ma aveva specificato la via dove abitava (via Epifanio) come risultante dal verbale delle dichiarazioni rese in dibattimento. Inoltre mentre il teste OM datava il passaggio di proprietà nel 2004, il Li VI riferiva che la vendita risaliva al 2000, sicché determinante era la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di procedere alla ricognizione dell'imputato da parte di Li VI. La sentenza impugnata non ha quindi spiegato le ragioni per le quali ha attribuito all'imputato la condotta di riciclaggio;
- violazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per messa risposta allo specifico rilievo mosso con l'appello, con il quale si era evidenziato come in nessun modo la prima decisione avesse giustificato l'esistenza, in capo al ricorrente, del dolo specifico richiesto dalla norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto l'ordinanza che ha dichiarato la manifesta Infondatezza (per irrilevanza) della questione di legittimità costituzionale non è impugnabile. La L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24 prevede infatti che l'eccezione può
essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo (cfr. Cass. Sez. 1, 2.5.1988 n. 1316).
2. Il secondo motivo, che denuncia travisamento della prova, è dedotto in maniera inammissibile in riferimento alla questione definita "troncante" dalla sentenza impugnata, cioè quella che, indipendentemente dalle incertezze del teste Li VI sulla identificazione dell'acquirente del veicolo i cui dati identificativi sono stati poi impiegati per il "taroccamento" di quello compendio di furto, è stato indicato come decisiva. Il riferimento è alla testimonianza di OM, che ha curato la pratica dell' acquisto di tale veicolo. Lo stesso ricorso da atto che non solo OM ma anche l'imputato, cioè AD, riportano tale acquisto al 2004, in epoca coincidente al furto della IA NO di Cinà Aurelio. In ragione di tale accertamento la sentenza impugnata ha escluso la necessità di procedere alla chiesta ricognizione personale.
3. Per la medesima ragione la Corte palermitana ha negato credibilità alla "fumosa ricostruzione di gravame". Ciò che i giudici di merito hanno valorizzato è la disponibilità del veicolo e l'accertato acquisto da Li VI della IA NO le cui targhe e il cui numero di telaio sono stati applicati sul telaio e sulla carrozzeria della IA NO compendio di furto.
4. Infondato è l'ultimo motivo di ricorso, perché la correttezza della qualificazione giuridica è stata giustificata proprio in ragione delle operazioni deliberatamente poste in essere (sostituzione delle targhe e del numero di telaio), idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa.
5. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013