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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2024, n. 16823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16823 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO RD NA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. GIUSEPPE DELLA MONICA, in difesa di SS AR IN, il quale, dopo la discussione, si è riportato al motivo di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/12/2023, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da AR IN SS contro l'ordinanza del 15/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato allo stesso SS la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di: 1) partecipazione all'associazione di tipo camorristico clan "D'BR, facente capo a RT D'AM e operante in NTAS, RC e Comuni limitrofi (capo 24 dell'imputazione provvisoria;
fatto contestato come commesso «fino al 2019»); 2) estorsione pluriaggravata e continuata in concorso ai danni di RI Di NO (capo 25 dell'imputazione provvisoria;
fatto Penale Sent. Sez. 2 Num. 16823 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 03/04/2024 contestato come commesso «nel settembre 2017»); 3) partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sempre facente capo a RT D'AM e operante in Somma Vesuviana, San EP IA, NTAS e zone limitrofe (capo 36 dell'imputazione provvisoria;
fatto contestato come commesso «dal 2016 al 2019»); 4) cessione illecita di sostanze stupefacenti pluriaggravata e continuata in concorso (capo 37 dell'imputazione provvisoria;
fatto contestato come commesso «nel 2017»). 2. Avverso tale ordinanza del 19/12/2023 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, AR IN SS, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, dello stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza della motivazione «con riferimento alla omessa valutazione di elementi idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della cautela». Dopo avere ripercorso la vicenda cautelare, il ricorrente rappresenta che le argomentazioni che sono state poste dal Tribunale di Napoli a fondamento del rigetto della richiesta di riesame con riferimento all'insussistenza delle esigenze cautelari riguarderebbero l'attuale operatività del sodalizio camorristico, desunta, in particolare, dall'informativa del 05/12/2023 della Squadra Mobile della Questura di Napoli, la quale riguardava, però, reati commessi da altri sodali (AN SS e OR UA Mammoliti) e vicende che non lo vedevano coinvolto, mentre la propria posizione assumeva rilievo solo mediante le dichiarazioni che erano state rese il 09/07/2020 dal collaboratore di giustizia OR CO. Il ricorrente espone poi che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice è chiamato a scrutinare con rigore l'eventuale ricorrenza di situazioni tali da consentire di superare la suddetta presunzione relativa, laddove siano acquisiti in atti o siano prospettati dalla parte elementi sintomatici dell'assenza di pericolosità sociale, avendo cura, in ogni caso, di valutare adeguatamente il tempo trascorso dalla commissione degli illeciti contestati. Ciò rappresentato ed esposto, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato a soffermarsi sulla persistenza di una ancora attuale pericolosità del sodalizio criminoso, comprovata dalle risultanze della già menzionata informativa della Squadra Mobile della Questura di Napoli del 05/12/2023, in cui egli, tuttavia, come già detto, non veniva mai menzionato, con 2 la conseguente erronea applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., atteso che ciò che il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto fare era valutare l'attuale pericolosità non dell'associazione ma del singolo associato, alla luce sia del tempo trascorso dai fatti in contestazione sia, soprattutto, degli elementi sopravvenuti che erano stati allegati e documentati dalla propria difesa. Nel motivare nei termini di cui si è detto, il Tribunale di Napoli avrebbe «indebitamente traslato dalla verifica circa l'attuale e concreta sussistenza delle esigenze cautelari a carico di AR IN SS - thema che il dato cronologico e le allegazioni difensive imponevano senz'altro di affrontare con rigore - al giudizio sulla persistente operatività dell'associazione mafiosa». Il ricorrente contesta poi che la questione della propria pericolosità "specifica" si possa ritenere adeguatamente esplorata mediante il riferimento, operato dal Tribunale di Napoli, alle già menzionate dichiarazioni che erano state rese il 09/07/2020 dal collaboratore di giustizia OR CO, secondo cui AR IN SS era coinvolto, insieme a GI AN, nella gestione di una piazza di spaccio del clan, con la precisazione che le piazze di spaccio erano ancora attive anche dopo la sua carcerazione «perché nessuno dei soggetti di cui vi ho parlato è stato arrestato». A tale proposito, il ricorrente asserisce che le conoscenze del CO sarebbero state, evidentemente, relative al fatto che il SS aveva gestito la suddetta piazza di spaccio, costituendo, ciò, un grave indizio di colpevolezza dei reati di cui ai capi 36) e 37) dell'imputazione provvisoria, i quali erano stati contestati come commessi, rispettivamente, «dal 2016 al 2019» e «nel 2017», ma che, dalla stessa citata dichiarazione del CO, «[n]essun elemento poteva, invece, essere ricavato in ordine a condotte ascrivibili al ricorrente nei periodi successivi alle suddette contestazioni, in quanto il CO [...] aveva solo ipotizzato che il traffico degli stupefacenti fosse ancora gestito dal SS e dal AN, nella consapevolezza che questi ultimi erano ancora in stato di libertà». In ogni caso, la valutazione di pericolosità che potrebbe scaturire dalle dichiarazioni del CO «si arresterebbe, comunque, al 9 luglio 2020, data in cui sono state rese le dichiarazioni, vale a dire oltre tre anni prima dell'esercizio del potere cautelare, non consentendo di operare - in termini di attualità delle esigenze - alcun significativo aggiornamento rispetto all'epoca delle contestazioni». Pertanto, gli elementi forniti dal collaboratore di giustizia «non appaiono assolutamente idonei a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 275 comma 3 c.p.p. in ordine al superamento della presunzione relativa di pericolosità». Il ricorrente lamenta ancora che il Tribunale di Napoli avrebbe «omesso del tutto di soffermarsi» sugli elementi che erano stati addotti dalla propria difesa, «così da dar conto della pericolosità specifica dell'indagato con riferimento al 3 periodo compreso tra il 9 luglio 2020 (dichiarazioni del collaborante) e il 15 novembre 2023 (emissione del provvedimento cautelare)», con la conseguente carenza assoluta di motivazione. I suddetti elementi erano in particolare costituiti dall'estratto contributivo dell'INPS, dalla visura camerale dell'impresa individuale di commercializzazione di automobili usate a sé intestata, dal contratto di finanziamento per l'inizio di tale nuova attività, dal contratto di locazione, del febbraio 2023, della casa in Napoli destinata ad abitazione familiare, dai certificati anagrafici della compagna e del figlio, dai verbali che attestavano l'esito negativo delle perquisizioni domiciliari nell'abitazione di RC, dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti con la quale egli si era attivato a definire il pagamento delle spese di giustizia relative alla condanna che aveva riportato nel 2018. Elementi, questi, che sarebbero stati fortemente dimostrativi della rescissione di ogni legame con l'associazione criminosa e, comunque, dell'effettivo allontanamento dalla stessa, anche in considerazione del significativo intervallo temporale che era intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura cautelare, con la conseguente inadeguatezza della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto evidenziare che, come è stato correttamente affermato dal Tribunale di Napoli, nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che è prevista dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione che il Collegio ritiene di condividere, tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la suddetta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02, la quale ha precisato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'esclusione o un'attenuazione del giudizio di pericolosità). 4 Pertanto, in tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01). Tale pronuncia ha, in vero, riconosciuto che, tra tali ragioni, può rilevare il fattore "tempo trascorso dai fatti", con la precisazione che, però, esso deve essere parametrato alla gravità della condotta. Rileva inoltre, come è stato costantemente affermato, la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, la quale ha valore determinante nell'esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. Richiamati tali principi, si deve anzitutto ritenere che la sottolineatura, operata dal Tribunale di Napoli, della gravità della condotta associativa in considerazione - atteso che il clan camorristico che faceva capo al D'AM aveva determinato l'assoggettamento alle proprie logiche criminali del territorio nel quale operava - e dell'attuale «vitalità» dello stesso clan camorristico, al quale il SS era gravemente indiziato di avere partecipato, quale emergeva dall'informativa del 05/12/2023 della Squadra Mobile della Questura di Napoli, non integra, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, alcuna violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né alcun vizio motivazionale, atteso che, come è stato affermato dalla ricordata sentenza Quaceci (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020), anche il rilievo del fattore "tempo trascorso dai fatti", da essa pur riconosciuto tra le ragioni che possono rilevare ai fini dell'eventuale esclusione del periculum libertatis, deve comunque essere parametrato alla gravità della peculiare condotta associativa, la quale, evidentemente, illumina la pericolosità in senso lato, specie in presenza di un arco temporale non così ampio. In ogni caso, ad avviso del Collegio, come si è detto in apertura, tale fattore "tempo silente" - il cui rilievo, nel caso in esame, apparirebbe comunque in sé insufficiente, non potendosi ritenere particolarmente ampio lo iato temporale tra il reato associativo (che è stato contestato come commesso «fino al 2019») e l'emissione dell'ordinanza cautelare (che è del 15/11/2023) - possiede una valenza neutra (specialmente, si deve ritenere, quando si tratti, come nella specie, di mafie "storiche") ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'esclusione del giudizio di pericolosità. Ciò detto, si deve osservare che, con riguardo a tale giudizio, il Tribunale di Napoli appare anzitutto avere adeguatamente valorizzato le dichiarazioni del 09/07/2020 del collaboratore di giustizia OR CO, secondo cui il SS «gestisce una quarta piazza di spaccio del clan» (così l'ordinanza impugnata alla 5 pag. 55), riconducendo, evidentemente e non illogicamente, tale gestione non al passato, cioè ai fatti che erano stati contestati al SS ai capi 36) e 37) dell'imputazione provvisoria, ma all'attualità, cioè al momento in cui il CO stava rendendo le proprie dichiarazioni (09/07/2020), senza che, contrariamente a quanto viene sostenuto dal ricorrente, ciò possa significare che «il giudizio di pericolosità di AR IN SS si arresterebbe» a detta data del 09/07/2020, trattandosi di valutare se, tenuto conto di tale perdurante gestione, da parte del SS, della piazza di spaccio, vi fosse il pericolo che egli la stesse ancora gestendo e potesse continuare a gestirla nel futuro o, comunque, potesse commettere altri fatti reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Si deve in proposito rammentare che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - reato anch'esso oggetto del giudizio cautelare - la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché neppure la mera rescissione del vincolo è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293-01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243-01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435- 01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale di Napoli, inoltre, non ha «del tutto omesso di soffermarsi» sugli elementi che erano stati addotti dalla difesa a sostegno dell'asserita «ferma volontà dell'indagato di cambiare condotta di vita» (così il ricorso alla pag. 3). Lo stesso Tribunale mostra infatti di avere considerato i suddetti elementi (pag. 55, ultimo capoverso, dell'ordinanza impugnata), reputando tuttavia - con una motivazione che, non potendosi considerare né contraddittoria né manifestamente illogica, si sottrae a censure in questa sede di legittimità - la negativa personalità dell'indagato, la pluralità dei fatti criminosi da lui commessi e i solidi legami che egli aveva intessuto con i due sodalizi criminosi, nei quali aveva rivestito un ruolo significativo, non consentissero di ritenere che i soli fatti che egli svolgesse un'attività lavorativa lecita, si fosse trasferito a Napoli e, ancor meno, avesse intenzione di definire i carichi relativi a spese di giustizia, fossero tali da superare la presunzione della sua pericolosità sociale. 6 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/04/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. GIUSEPPE DELLA MONICA, in difesa di SS AR IN, il quale, dopo la discussione, si è riportato al motivo di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/12/2023, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da AR IN SS contro l'ordinanza del 15/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato allo stesso SS la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di: 1) partecipazione all'associazione di tipo camorristico clan "D'BR, facente capo a RT D'AM e operante in NTAS, RC e Comuni limitrofi (capo 24 dell'imputazione provvisoria;
fatto contestato come commesso «fino al 2019»); 2) estorsione pluriaggravata e continuata in concorso ai danni di RI Di NO (capo 25 dell'imputazione provvisoria;
fatto Penale Sent. Sez. 2 Num. 16823 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 03/04/2024 contestato come commesso «nel settembre 2017»); 3) partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sempre facente capo a RT D'AM e operante in Somma Vesuviana, San EP IA, NTAS e zone limitrofe (capo 36 dell'imputazione provvisoria;
fatto contestato come commesso «dal 2016 al 2019»); 4) cessione illecita di sostanze stupefacenti pluriaggravata e continuata in concorso (capo 37 dell'imputazione provvisoria;
fatto contestato come commesso «nel 2017»). 2. Avverso tale ordinanza del 19/12/2023 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, AR IN SS, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, dello stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza della motivazione «con riferimento alla omessa valutazione di elementi idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della cautela». Dopo avere ripercorso la vicenda cautelare, il ricorrente rappresenta che le argomentazioni che sono state poste dal Tribunale di Napoli a fondamento del rigetto della richiesta di riesame con riferimento all'insussistenza delle esigenze cautelari riguarderebbero l'attuale operatività del sodalizio camorristico, desunta, in particolare, dall'informativa del 05/12/2023 della Squadra Mobile della Questura di Napoli, la quale riguardava, però, reati commessi da altri sodali (AN SS e OR UA Mammoliti) e vicende che non lo vedevano coinvolto, mentre la propria posizione assumeva rilievo solo mediante le dichiarazioni che erano state rese il 09/07/2020 dal collaboratore di giustizia OR CO. Il ricorrente espone poi che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice è chiamato a scrutinare con rigore l'eventuale ricorrenza di situazioni tali da consentire di superare la suddetta presunzione relativa, laddove siano acquisiti in atti o siano prospettati dalla parte elementi sintomatici dell'assenza di pericolosità sociale, avendo cura, in ogni caso, di valutare adeguatamente il tempo trascorso dalla commissione degli illeciti contestati. Ciò rappresentato ed esposto, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato a soffermarsi sulla persistenza di una ancora attuale pericolosità del sodalizio criminoso, comprovata dalle risultanze della già menzionata informativa della Squadra Mobile della Questura di Napoli del 05/12/2023, in cui egli, tuttavia, come già detto, non veniva mai menzionato, con 2 la conseguente erronea applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., atteso che ciò che il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto fare era valutare l'attuale pericolosità non dell'associazione ma del singolo associato, alla luce sia del tempo trascorso dai fatti in contestazione sia, soprattutto, degli elementi sopravvenuti che erano stati allegati e documentati dalla propria difesa. Nel motivare nei termini di cui si è detto, il Tribunale di Napoli avrebbe «indebitamente traslato dalla verifica circa l'attuale e concreta sussistenza delle esigenze cautelari a carico di AR IN SS - thema che il dato cronologico e le allegazioni difensive imponevano senz'altro di affrontare con rigore - al giudizio sulla persistente operatività dell'associazione mafiosa». Il ricorrente contesta poi che la questione della propria pericolosità "specifica" si possa ritenere adeguatamente esplorata mediante il riferimento, operato dal Tribunale di Napoli, alle già menzionate dichiarazioni che erano state rese il 09/07/2020 dal collaboratore di giustizia OR CO, secondo cui AR IN SS era coinvolto, insieme a GI AN, nella gestione di una piazza di spaccio del clan, con la precisazione che le piazze di spaccio erano ancora attive anche dopo la sua carcerazione «perché nessuno dei soggetti di cui vi ho parlato è stato arrestato». A tale proposito, il ricorrente asserisce che le conoscenze del CO sarebbero state, evidentemente, relative al fatto che il SS aveva gestito la suddetta piazza di spaccio, costituendo, ciò, un grave indizio di colpevolezza dei reati di cui ai capi 36) e 37) dell'imputazione provvisoria, i quali erano stati contestati come commessi, rispettivamente, «dal 2016 al 2019» e «nel 2017», ma che, dalla stessa citata dichiarazione del CO, «[n]essun elemento poteva, invece, essere ricavato in ordine a condotte ascrivibili al ricorrente nei periodi successivi alle suddette contestazioni, in quanto il CO [...] aveva solo ipotizzato che il traffico degli stupefacenti fosse ancora gestito dal SS e dal AN, nella consapevolezza che questi ultimi erano ancora in stato di libertà». In ogni caso, la valutazione di pericolosità che potrebbe scaturire dalle dichiarazioni del CO «si arresterebbe, comunque, al 9 luglio 2020, data in cui sono state rese le dichiarazioni, vale a dire oltre tre anni prima dell'esercizio del potere cautelare, non consentendo di operare - in termini di attualità delle esigenze - alcun significativo aggiornamento rispetto all'epoca delle contestazioni». Pertanto, gli elementi forniti dal collaboratore di giustizia «non appaiono assolutamente idonei a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 275 comma 3 c.p.p. in ordine al superamento della presunzione relativa di pericolosità». Il ricorrente lamenta ancora che il Tribunale di Napoli avrebbe «omesso del tutto di soffermarsi» sugli elementi che erano stati addotti dalla propria difesa, «così da dar conto della pericolosità specifica dell'indagato con riferimento al 3 periodo compreso tra il 9 luglio 2020 (dichiarazioni del collaborante) e il 15 novembre 2023 (emissione del provvedimento cautelare)», con la conseguente carenza assoluta di motivazione. I suddetti elementi erano in particolare costituiti dall'estratto contributivo dell'INPS, dalla visura camerale dell'impresa individuale di commercializzazione di automobili usate a sé intestata, dal contratto di finanziamento per l'inizio di tale nuova attività, dal contratto di locazione, del febbraio 2023, della casa in Napoli destinata ad abitazione familiare, dai certificati anagrafici della compagna e del figlio, dai verbali che attestavano l'esito negativo delle perquisizioni domiciliari nell'abitazione di RC, dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti con la quale egli si era attivato a definire il pagamento delle spese di giustizia relative alla condanna che aveva riportato nel 2018. Elementi, questi, che sarebbero stati fortemente dimostrativi della rescissione di ogni legame con l'associazione criminosa e, comunque, dell'effettivo allontanamento dalla stessa, anche in considerazione del significativo intervallo temporale che era intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura cautelare, con la conseguente inadeguatezza della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto evidenziare che, come è stato correttamente affermato dal Tribunale di Napoli, nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che è prevista dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione che il Collegio ritiene di condividere, tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la suddetta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02, la quale ha precisato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'esclusione o un'attenuazione del giudizio di pericolosità). 4 Pertanto, in tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01). Tale pronuncia ha, in vero, riconosciuto che, tra tali ragioni, può rilevare il fattore "tempo trascorso dai fatti", con la precisazione che, però, esso deve essere parametrato alla gravità della condotta. Rileva inoltre, come è stato costantemente affermato, la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, la quale ha valore determinante nell'esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. Richiamati tali principi, si deve anzitutto ritenere che la sottolineatura, operata dal Tribunale di Napoli, della gravità della condotta associativa in considerazione - atteso che il clan camorristico che faceva capo al D'AM aveva determinato l'assoggettamento alle proprie logiche criminali del territorio nel quale operava - e dell'attuale «vitalità» dello stesso clan camorristico, al quale il SS era gravemente indiziato di avere partecipato, quale emergeva dall'informativa del 05/12/2023 della Squadra Mobile della Questura di Napoli, non integra, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, alcuna violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né alcun vizio motivazionale, atteso che, come è stato affermato dalla ricordata sentenza Quaceci (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020), anche il rilievo del fattore "tempo trascorso dai fatti", da essa pur riconosciuto tra le ragioni che possono rilevare ai fini dell'eventuale esclusione del periculum libertatis, deve comunque essere parametrato alla gravità della peculiare condotta associativa, la quale, evidentemente, illumina la pericolosità in senso lato, specie in presenza di un arco temporale non così ampio. In ogni caso, ad avviso del Collegio, come si è detto in apertura, tale fattore "tempo silente" - il cui rilievo, nel caso in esame, apparirebbe comunque in sé insufficiente, non potendosi ritenere particolarmente ampio lo iato temporale tra il reato associativo (che è stato contestato come commesso «fino al 2019») e l'emissione dell'ordinanza cautelare (che è del 15/11/2023) - possiede una valenza neutra (specialmente, si deve ritenere, quando si tratti, come nella specie, di mafie "storiche") ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'esclusione del giudizio di pericolosità. Ciò detto, si deve osservare che, con riguardo a tale giudizio, il Tribunale di Napoli appare anzitutto avere adeguatamente valorizzato le dichiarazioni del 09/07/2020 del collaboratore di giustizia OR CO, secondo cui il SS «gestisce una quarta piazza di spaccio del clan» (così l'ordinanza impugnata alla 5 pag. 55), riconducendo, evidentemente e non illogicamente, tale gestione non al passato, cioè ai fatti che erano stati contestati al SS ai capi 36) e 37) dell'imputazione provvisoria, ma all'attualità, cioè al momento in cui il CO stava rendendo le proprie dichiarazioni (09/07/2020), senza che, contrariamente a quanto viene sostenuto dal ricorrente, ciò possa significare che «il giudizio di pericolosità di AR IN SS si arresterebbe» a detta data del 09/07/2020, trattandosi di valutare se, tenuto conto di tale perdurante gestione, da parte del SS, della piazza di spaccio, vi fosse il pericolo che egli la stesse ancora gestendo e potesse continuare a gestirla nel futuro o, comunque, potesse commettere altri fatti reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Si deve in proposito rammentare che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - reato anch'esso oggetto del giudizio cautelare - la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché neppure la mera rescissione del vincolo è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293-01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243-01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435- 01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale di Napoli, inoltre, non ha «del tutto omesso di soffermarsi» sugli elementi che erano stati addotti dalla difesa a sostegno dell'asserita «ferma volontà dell'indagato di cambiare condotta di vita» (così il ricorso alla pag. 3). Lo stesso Tribunale mostra infatti di avere considerato i suddetti elementi (pag. 55, ultimo capoverso, dell'ordinanza impugnata), reputando tuttavia - con una motivazione che, non potendosi considerare né contraddittoria né manifestamente illogica, si sottrae a censure in questa sede di legittimità - la negativa personalità dell'indagato, la pluralità dei fatti criminosi da lui commessi e i solidi legami che egli aveva intessuto con i due sodalizi criminosi, nei quali aveva rivestito un ruolo significativo, non consentissero di ritenere che i soli fatti che egli svolgesse un'attività lavorativa lecita, si fosse trasferito a Napoli e, ancor meno, avesse intenzione di definire i carichi relativi a spese di giustizia, fossero tali da superare la presunzione della sua pericolosità sociale. 6 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/04/2024.