Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2013, n. 2652
CASS
Sentenza 21 novembre 2013

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Massime1

In tema di stupefacenti, va annullata con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo d.P.R. n. 309 del 1990 che accerti la finalità di spaccio facendo ricorso al solo dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo di valutare le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale.(Fattispecie relativa alla detenzione di un quantitativo di hashish suddiviso in nove involucri, per un peso complessivo non superiore ai limiti tabellari di cui all'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, che l'imputato aveva appena acquistato).

Commentari2

  • 1La nozione di “uso personale” di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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  • 2Coltivare è reato solo se c'è offensività in concreto (Cass. 50268/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2013, n. 2652
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2652
Data del deposito : 21 novembre 2013

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