Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di stupefacenti, va annullata con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo d.P.R. n. 309 del 1990 che accerti la finalità di spaccio facendo ricorso al solo dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo di valutare le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale.(Fattispecie relativa alla detenzione di un quantitativo di hashish suddiviso in nove involucri, per un peso complessivo non superiore ai limiti tabellari di cui all'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, che l'imputato aveva appena acquistato).
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La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2013, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/11/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1754
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 38903/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/11/2011 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 18/11/2006 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia, all'esito di giudizio abbreviato, CA RO in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere, in Roma il 27/09/2006, detenuto in quantità
superiore a quella consentita gr. 8,07 di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenente gr. 0,669 di THC, divisa in nove confezioni. Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza del AL in ordine al reato contestatogli in quanto il numero delle dosi di droga detenute ed il contesto in cui era stato effettuato il sequestro avevano provato come la sostanza fosse detenuta a fini di cessione in favore in terzi.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il AL, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. LISERRE Giorgio, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado senza considerare che il quantitativo di principio attivo stupefacente presente nella sostanza sequestrata all'imputato rientrava nel limite di cui, in base al D.M. allegato al D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato nel novembre del 2006, era consentita la detenzione per uso personale, e senza tener conto che le carte del processo non avevano dimostrato l'esistenza di alcun dato sintomatico della destinazione allo spaccio di quella droga, diverso dagli elementi riferibili, invece, al coimputato BR UD.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di condanna ritenendo a carico dell'imputato un fatto soggettivamente riferibile al predetto coimputato, diverso da quello oggetto dell'imputazione contestata.
3. Il primo motivo del ricorso, che assorbe l'esame del secondo, è fondato. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte tanto il principio secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così, da ultimo, Sez. 6^, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726); quanto il principio per il quale l'onere di dimostrare la destinazione illecita della detenzione di sostanze stupefacenti incombe sul P.M. (così Sez. 4^, n. 31103 del 16/04/2008, P.M. in proc. Perna, Rv. 242111). Alla stregua di tali fondamentali regulae iuris bisogna prendere atto come la sentenza della Corte di appello di Roma presenti sia caratteri di palese violazione delle norme di legge penale sostanziale applicate, che aspetti di grave illogicità, per avere ribadito il giudizio di colpevolezza del AL in ordine alla detenzione delle nove confezioni contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, senza considerare, per un verso, che il prevenuto non aveva portato quelle dosi di droga in luogo pubblico, ma le aveva acquistate poco prima dal coimputato BR;
e, per altro verso, che il quantitativo di principio attivo, pari a mg. 669 di thc, presente nella sostanza stupefacente rinvenutagli, era inferiore a limite dei 1.000 mg. fissato dal D.M. 11 aprile 2006, contenente l'indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale di cui al D.P.R. cit. art. 73, comma 1 bis, come modificato dalla L. n. 49 del 2006. In un siffatto contesto la finalità di spaccio non poteva essere desunta dal solo dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo di valutare modalità comportamentali dell'imputato che astrattamente ne potevano giustificare la destinazione ad uso esclusivamente personale: d'altro canto, la motivazione della sentenza impugnata appare gravemente contraddittoria ed incompleta, dal momento che, pur avendo impropriamente riferito anche all'odierno ricorrente una condotta, quella di cessione di parte dello stupefacente a tale ZZ, direttamente e materialmente riferibile al solo coimputato BR, ha tralasciato di valutare una ulteriore circostanza, della quale si era dato atto nella parte descrittiva della vicenda sottostante il processo, concernente la frase "questa volta vendigliela te" - ascoltata dai militari operanti - pronunciata dal AL all'indirizzo del BR nel momento in cui il OL si era avvicinato loro per chiedere di poter acquistare una dose di hashish.
Tale situazione, come già precisato da questa Corte con riferimento ad altra analoga fattispecie (v. Sez. 6^, n. 28720 del 03/06/2008, Guaglione, Rv. 240345), impone l'annullamento della sentenza gravata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014