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6 dicembre 2017
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17 agosto 2023
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12 aprile 2025
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Art. 45-bis. (Liberazione degli immobili e delle aziende) 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, puo' differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.
1-bis. ((Dopo la definitivita' del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca ne' coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto)) .
(20)
------------ AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni dell' articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia gia' intervenuto il provvedimento di confisca non piu' soggetto ad impugnazione".
1-bis. ((Dopo la definitivita' del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca ne' coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto)) .
(20)
------------ AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni dell' articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia gia' intervenuto il provvedimento di confisca non piu' soggetto ad impugnazione".
Commentari • 18
- 1. Requisiti e procedurahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66 sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese …
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Giurisprudenza • 88
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1808Provvedimento: Pubblicato il 06/03/2026 N. 01808/2026REG.PROV.COLL. N. 09100/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9100 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Calogero Lo Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello …Leggi di più...
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- art. 823 c.c.·
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