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6 dicembre 2017
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4 dicembre 2018
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Art. 41-ter. (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo) 1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale, ((il prefetto puo' istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di)) :
a) favorire la continuazione dell'attivita' produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalita';
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, e' composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.
4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative sul piano nazionale interessate, puo' convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.
5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.
a) favorire la continuazione dell'attivita' produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalita';
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, e' composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.
4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative sul piano nazionale interessate, puo' convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.
5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.
Commentari • 19
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genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 574/2022 OGGETTO: Regime di call-off stock - Sostituzione dell'originario destinatario della merce. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA (in prosieguo anche l'Istante o la Società), stabilita in Italia dove si occupa della lavorazione e commercializzazione di materiali plastici, opera anche in area UE ed intende velocizzare i tempi di consegna dei propri prodotti. Al fine di disporre dei quantitativi di merce necessari ad evadere gli ordini dei clienti già al momento dell'effettuazione degli ordini, l'Istante …
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Giurisprudenza • 62
- 1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 837Provvedimento: Pubblicato il 05/02/2026 N. 00837/2026 REG.PROV.COLL. N. 05005/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5005 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; per …Leggi di più...
- art. 1 D.lgs. 159/2011·
- art. 10 bis L. 241/1990·
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- art. 1 L. 1423/1956·
- art. 52 D.lgs. 196/2003·
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- art. 9 TUI·
- giurisdizione TAR·
- art. 61 c.p.·
- art. 87 cod.proc.amm.·
- revoca permesso soggiorno·
- art. 110 c.p.·
- art. 9 Regolamento UE 2016/679·
- Regolamento UE 2016/679·
- art. 380 c.p.p.