Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
Non integra il reato di falso nummario previsto dagli artt. 453-458 cod. pen. la detenzione a fine di circolazione di monete o titoli di pubblico credito mai coniati da uno Stato come mezzo di pagamento, non assumendo rilievo che il titolo di credito possa ingenerare il convincimento della effettiva sua adozione da parte dell'Istituto apparentemente emittente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento alla condotta di detenzione a fini di circolazione di titoli e banconote Usa di tipologie mai emesse dalla "Federal Reserve").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2015, n. 15962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15962 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 05/02/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 496
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 36360/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC TA N. IL 19/08/1951;
avverso la sentenza n. 4296/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. POMANTE G.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione FA GA avverso sentenza della Corte d'appello di Milano in data 8 maggio 2014 con la quale è stato confermato - salvo che in relazione al trattamento sanzionatorio - il giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 453 e 458 c.p.. Al prevenuto è stato addebitato il comportamento consistito nella introduzione nel territorio dello Stato e comunque nella detenzione a fine di circolazione, di 10 titoli falsi della Federal Reserve, recanti ciascuno il valore apparente di 100 milioni di dollari, nonché di altri 6 titoli (modello banconota) falsi per un valore apparente di un milione di dollari ciascuna, il tutto per un valore complessivo, appositamente quantificato nel capo di imputazione, di oltre 700 milioni di dollari. Il fatto è stato accertato il 15 giugno del 2007.
Deduce la violazione degli artt. 458 e 453 c.p.. Sostiene l'impugnante che se è vero che i titoli sono risultati fittizi e non falsi perché frutto della fantasia di un abile artista e non alterazione di titoli di Stato effettivamente esistenti, il reato in esame non è configurabile.
Difetta, infatti, il requisito della "contraffazione" la cui nozione è quella della alterazione di un originale autentico con lo scopo di farlo apparire di maggior valore.
A tale conclusione dovrebbe pervenirsi anche in ragione del rilievo accordato alla grossolanità, in materia di falso.
Il ricorso è fondato.
L'imputato impugnante ripropone una questione già sottoposta alla Corte territoriale ma da questa risolta in modo non condivisibile. Era stato cioè sostenuto che non è configurabile il reato di contraffazione di carte di pubblico credito ovverosia di titoli di credito al portatore di emissione governativa e/o di tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti autorizzati, nel caso in cui si tratti di contraffazione di titoli ab origine inesistenti. La Corte ha replicato osservando che nella specie, essendo stata addebitata la condotta consistita nella detenzione (a fini di messa in circolazione) di titoli obbligazionari falsi apparentemente emessi dalla Federal Reserve, la natura fittizia dei titoli stessi sussiste nel senso dell'imitazione di un possibile originale mentre è del tutto irrilevante ed anzi connaturato allo stesso reato in esame, il fatto che quei titoli non potessero valere come documenti di credito perché inesistente era la provvista per il corrispondente valore facciale. Senonché, a tale conclusione sfugge la considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma in contestazione, bene giuridico che è quello rappresentato dalle monete nazionali od estere (o delle carte di pubblico credito parificate alle prime dall'art. 458 c.p.) di cui il legislatore precisa che debbono avere "corso legale" nello Stato o fuori.
In altri termini, come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza del 20 novembre 1968, ricorrente Vanini, Rv. 110258 (conforme Sez. 1, Sentenza n. 34695 del 06/06/2003 Ud. (dep. 22/08/2003 ) Rv. 225991), "moneta avente corso legale" è quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria. Questa è la moneta (o la carta di pubblico credito) che, con condotta che assume rilievo ai fini penali, può divenire oggetto di contraffazione oppure di alterazione: laddove per "contraffazione" si intende la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato la loro produzione, ad esse conferisca parvenza di genuinità; mentre per " alterazione" si intende la modificazione delle caratteristiche sostanziali e formali di una moneta avente corso legale o di una carta di pubblico credito mediante la trasformazione materiale delle metallo o del documento con le più disparate tecniche, al fine di ottenere un apparente valore nominale superiore od inferiore.
Sulla base di tali rilievi anche la dottrina ha osservato che per aversi falso nummario è necessario che la contraffazione sia imitativa di una moneta o di una carta di pubblico credito "effettivamente esistenti", con la conseguenza della non punibilità a titolo di falso nummario di chi riesca a far accettare in pagamento un documento avente la generica forma di una banconota ma che non sia effettivamente riproduttivo di moneta realmente circolante a corso legale.
Può dunque fermarsi che - al di fuori di speciali tutele assicurate anche a monete che stavano per acquisire o avevano da poco perso la caratteristica del "corso legale" , perché considerate comunque mezzi di possibile pagamento con efficacia liberatoria - la imitazione di monete o carte di pubblico credito che mai sono state coniate dallo Stato come mezzo di pagamento, non ricade nella sfera di operatività degli artt. 453 e 458 c.p., a nulla rilevando, nella specifica ottica che interessa il presente processo, che si tratti di titoli di credito che possano ingenerare il convincimento - effetto di una condotta peraltro sicuramente truffaldina - della avvenuta adozione da parte dell'Istituto di credito apparentemente emittente. In definitiva, può operare nella fattispecie, il principio, pure affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in base al quale deve ritenersi che non integri il reato di falso nummario la sola attività di creazione di monete o di carte di pubblico credito non realmente esistenti, ne' mai esistite nella storia dei rapporti economici, finanziari e commerciali ( Sez. 5, Sentenza n. 4261 del 17/10/2012 Cc. (dep. 28/01/2013 ) Rv. 254316). Si è accertato, infatti, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, che le banconote dall' apparente valore di 1 milione di dollari Usa ( pur realizzate mediante probabile "pervertimento" di una banconota da 100 dollari Usa con effigie di Franklin, ed aggiunta della dicitura "One million dollars") sono prive di qualsiasi valore reale o numismatico sol che si consideri che il taglio più grande mai emesso delle banconote Usa è di 100.000, relativo peraltro a banconote emesse unicamente per transazioni ufficiali tra le banche della Riserva federale;
inoltre, per quanto concerne i titoli sequestrati (probabile "pervertimento" di una banconota da 50 dollari Usa con effigie di Grant) è emerso nel processo che la Federal Reserve di New York ha riferito che la Fed non ha mai emesso titoli o banconote con cedola legale. Deve concludersi osservando che condotta in esame non può essere punita poiché per l'inesistenza dell'oggetto dell'azione è stato impossibile l'evento pericoloso previsto dalla norma in contestazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015