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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1220 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 08/01/2024 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_2 nato a [...], e Ricorrente_1 nato a [...], quali eredi di Nominativo_2, nata a [...] e Data_morte_1 , rappresentati e difesi dal dott. Difensore_1, propongono ricorso nei confronti del Comune di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 1220 del
22/09/2023 notificato in data 10/11/2023, per il pagamento di € 2.629,80 a titolo di Imu 2018, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● il difetto di sottoscrizione, in quanto la firma autografa è stata indebitamente sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, tenuto conto che l'atto impugnato nemmeno reca un'idonea indicazione che l'originale del documento è stato sottoscritto con la firma digitale del soggetto responsabile e la relativa attestazione di conformità, e non risultano dimostrati i presupposti per l'omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge 28/12/1995, n. 549, poiché l'accertamento impugnato sottende elementi e presupposti del tutto particolari in relazione al singolo contribuente, e non può dunque essere considerato un c.d. accertamento di massa;
● la violazione di legge, poiché l'avviso omette di indicare la norma in base al quale è stato condotto, ed è assente lo specifico riferimento alla norma violata;
● la carenza di motivazione, in assenza di descrizione dell'iter logico argomentativo osservato (non si comprende, infatti, a quale degli immobili, ed in quale differenza rispetto agli avvenuti versamenti, sia da agganciare l'importo differenziale); quanto alla asserita edificabilità di alcuni immobili, l'accertamento non è stato preceduto dalla comunicazione prescritta dall'art. 31, comma 20, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ed è errato l'importo della rendita catastale attribuito ai suddetti immobili, per i quali la base imponibile è costituita dal valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno per cui l'imposta va determinata, tenuto conto della maggiore o minore attualità delle loro potenzialità edificatorie;
● la infondatezza della pretesa impositiva, per quanto già dedotto in ordine all'insussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti, e per carenza dell'elemento probatorio.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato e, comunque, procedere, in tutto o in parte, al suo annullamento, poiché condotto in violazione di legge, in assoluta carenza di motivazione e nell'insussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 25/03/2025 si costituisce il Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la piena legittimità della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile sull'avviso di accertamento prodotto da sistema automatizzato, poiché la normativa speciale di cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995 sui tributi locali non è stata abrogata dalla normativa successiva sull'obbligo di firma digitale negli avvisi di accertamento;
in ogni caso la mancanza della sottoscrizione autografa non può costituire requisito di validità dell'atto amministrativo allorquando, dal complesso dei documenti che l'accompagnano, emergono altri elementi che permettono di individuare la provenienza da parte dell'ufficio preposto;
infine nell'avviso di accertamento impugnato sono indicate la deliberazione di Giunta Municipale n. 335 del 26.07.2013 e la n. 293 del 15.09.2020 (con cui è stato nominato il funzionario responsabile Imu), e la Determina Dirigenziale n. 1903 del 06.10.2015 e n. 4517 del 30.09.2020
(con cui è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo sull'avviso di accertamento);
● la conformità della motivazione alle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, e la piena legittimità della pretesa impositiva per la sussistenza e fondatezza del presupposto d'imposta IMU 2018, tenuto conto che l'obbligo della motivazione è stato assolto (dagli elementi presenti nell'avviso si evince chiaramente l'iter logico giuridico che ha condotto l'Ente all'adozione del provvedimento); per le aree edificabili a pag. 2 nella parte “richiamate, per quanto riguarda le arre edificabili” sono indicate sia le ragioni giuridiche che i riferimenti normativi, le Delibere e le Determine, atti tutti conoscibili;
infine sono esclusi dall'obbligo di allegazione tutti quegli atti (richiamati) a contenuto normativo anche secondario (delibere, regolamenti, etc.) che risultano pubblicati e quindi conoscibili dal contribuente;
● la irrilevanza della omessa comunicazione della attribuzione di area edificabile ai ricorrenti ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento e del relativo pagamento IMU, attribuzione avvenuta nel gennaio 2010 per il cambio di destinazione urbanistica da verde agricolo a zona C (area edificabile) a seguito di delibera del Consiglio comunale n. 79 del 22.12.2009, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;
● la piena legittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, in assenza di obiettiva incertezza interpretativa delle norme che disciplinano il tributo.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memorie illustrative depositate in data 16/01/2026 parte ricorrente ribadisce e precisa quanto dedotto, insistendo in domanda.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. Va rigettata la doglianza relativa al difetto di sottoscrizione.
1.1 Il provvedimento impugnato reca in calce l'indicazione del funzionario responsabile, dott.ssa Nominativo_3, con la seguente dicitura: “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 L. 549/1995”.
La citata norma dispone che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Nel caso di specie trattasi di documento analogico redatto attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, per il quale è stata legittimamente utilizzata la firma a stampa in forza della succitata norma e delle Determinazioni
Dirigenziali n. 1903 del 06/10/2015 e n. 4517 del 30/09/2020 “con le quali è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo”
(pag. 2 dell'accertamento).
Tanto poiché il documento, in considerazione della sua forma e del suo contenuto, risulta chiaramente prodotto dall'ente con sistemi informativi automatizzati, ovvero mediante una completa elaborazione informatica (Cass. ordinanza n. 11045/2024), attraverso l'utilizzo di archivi elettronici di dati (contenenti i nominativi dei contribuenti, i dati relativi agli immobili dagli stessi posseduti ed i versamenti effettuati) utilizzati dal Comune, dai quali con procedure informatiche vengono estratte, ai fini della redazione di ogni atto impositivo, le informazioni relative ai singoli contribuenti oggetto di accertamento.
In ordine a tali Determinazioni “deve ritenersi operante la presunzione (iuris tantum) che l'esercizio della potestà impositiva avvenga, sotto il profilo della provenienza dell'atto dal soggetto abilitato, nel rispetto dei presupposti di legge, con la conseguenza che incombe al contribuente, che contesti la sussistenza di detti presupposti, l'onere di dedurre e provare l'assenza o l'illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati” (Cass.
Sentenza n. 3512 del 2012); nessuno specifico rilievo ha tuttavia mosso al riguardo parte ricorrente.
1.2 Vale comunque considerare che nel settore dei tributi locali difetta una previsione specifica di nullità dell'atto in dipendenza del difetto di sottoscrizione, specificamente dettata, ad esempio, per le imposte dirette
(art. 42 comma 3 D.P.R. 600/1973), sicché vale il principio di carattere generale della riconducibilità ontologica all'ente impositore, che qui è fuori discussione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha invero ribadito che “l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dal D.L. n. 6 del 1991, art. 6 quater convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A., i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 27022 del 21/9/2023).
2. Vanno rigettate le ulteriori doglianze relative al difetto di motivazione, alla carenza di prova ed alla infondatezza della pretesa impositiva.
2.1 L'avviso (emesso per omesso/parziale versamento) invero richiama la normativa in materia ed i provvedimenti dell'ente impositore pubblicati all'Albo pretorio, riporta gli immobili posseduti (indicando riferimenti catastali, tipologia “altro fabbricato”, diritto di proprietà, percentuale e mesi di possesso, rendita, imponibile, aliquota, acconto e saldo, importi versati e dovuti, sanzioni ed interessi con relativo calcolo), e contiene dunque tutti gli elementi necessari alla cognizione delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, individuando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione; il contribuente è stato posto dunque nelle condizioni di apprendere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di apprestare adeguatamente le proprie difese, per come avvenuto con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo la Suprema Corte ha enucleato il principio secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), così come di imposta municipale propria (IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26431 del
08/11/2017; conf. Cass. n. 1694 del 24/01/2018)” (Cass. Ordinanza n. 5894 del 2024).
2.2 Quanto alle aree fabbricabili, è anzitutto da rilevare che parte ricorrente non contesta tale qualificazione, ma piuttosto la relativa quantificazione del valore operata dall'ente.
Tuttavia in sede di accertamento il Comune espressamente richiama al riguardo, oltre i vari provvedimenti urbanistici, “la deliberazione di Giunta Municipale n. 399 del 27/09/2013 con cui viene attribuito il valore, ai fini ICI/IMU, delle aree rese edificabili in seguito al cambio di destinazione urbanistica da "zona di verde agricolo a zona C3"”. Tale riferimento è da reputarsi sufficiente ai fini della motivazione, atteso che “in tema di Ici, l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio” (Cass. Ordinanza n. 4590 del 21/02/2025).
In ordine alla prova, parte ricorrente (onerata di fornirla a seguito della pubblicazione della predetta delibera) lamenta genericamente la necessità di tener conto del valore venale delle aree avuto riguardo alle attuali potenzialità edificatorie, ma nulla di specifico adduce al riguardo, né produce perizia di stima idonea a confutare la valutazione effettuata dal Comune.
Non rileva infine che l'accertamento non sia stato preceduto dalla comunicazione prescritta dall'art. 31, comma 20, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, atteso che “l'art. 31 della legge n. 289/2002 non condiziona la produttività di effetti ai fini tributari dell'avvenuta destinazione edificatoria dell'area alla notifica della comunicazione prevista dalla stessa norma” e “la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dall'articolo 10 del D.lgs 504/1992 (ma anche nell'IMU, cfr. art. 13, comma 12-ter, d.l.
n. 201/2011), né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull'applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente” (Cass. Ordinanza n. 5894 del 2024).
2.3 Quanto agli atti richiamati nell'avviso “La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. (Cass 5755/05; Cass 21511/06; Cass 9601/12; Cass
26644/17)” (Cass. Ordinanza n. 13420 del 2021).
Più in generale, l'eventuale difetto di motivazione dell'accertamento non può condurre alla dichiarazione di nullità del medesimo, allorché questo sia stata impugnato dal contribuente, “il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come indubbiamente avvenuto nel caso di specie.
3. Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 950,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1220 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 08/01/2024 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_2 nato a [...], e Ricorrente_1 nato a [...], quali eredi di Nominativo_2, nata a [...] e Data_morte_1 , rappresentati e difesi dal dott. Difensore_1, propongono ricorso nei confronti del Comune di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 1220 del
22/09/2023 notificato in data 10/11/2023, per il pagamento di € 2.629,80 a titolo di Imu 2018, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● il difetto di sottoscrizione, in quanto la firma autografa è stata indebitamente sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, tenuto conto che l'atto impugnato nemmeno reca un'idonea indicazione che l'originale del documento è stato sottoscritto con la firma digitale del soggetto responsabile e la relativa attestazione di conformità, e non risultano dimostrati i presupposti per l'omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge 28/12/1995, n. 549, poiché l'accertamento impugnato sottende elementi e presupposti del tutto particolari in relazione al singolo contribuente, e non può dunque essere considerato un c.d. accertamento di massa;
● la violazione di legge, poiché l'avviso omette di indicare la norma in base al quale è stato condotto, ed è assente lo specifico riferimento alla norma violata;
● la carenza di motivazione, in assenza di descrizione dell'iter logico argomentativo osservato (non si comprende, infatti, a quale degli immobili, ed in quale differenza rispetto agli avvenuti versamenti, sia da agganciare l'importo differenziale); quanto alla asserita edificabilità di alcuni immobili, l'accertamento non è stato preceduto dalla comunicazione prescritta dall'art. 31, comma 20, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ed è errato l'importo della rendita catastale attribuito ai suddetti immobili, per i quali la base imponibile è costituita dal valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno per cui l'imposta va determinata, tenuto conto della maggiore o minore attualità delle loro potenzialità edificatorie;
● la infondatezza della pretesa impositiva, per quanto già dedotto in ordine all'insussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti, e per carenza dell'elemento probatorio.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato e, comunque, procedere, in tutto o in parte, al suo annullamento, poiché condotto in violazione di legge, in assoluta carenza di motivazione e nell'insussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 25/03/2025 si costituisce il Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la piena legittimità della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile sull'avviso di accertamento prodotto da sistema automatizzato, poiché la normativa speciale di cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995 sui tributi locali non è stata abrogata dalla normativa successiva sull'obbligo di firma digitale negli avvisi di accertamento;
in ogni caso la mancanza della sottoscrizione autografa non può costituire requisito di validità dell'atto amministrativo allorquando, dal complesso dei documenti che l'accompagnano, emergono altri elementi che permettono di individuare la provenienza da parte dell'ufficio preposto;
infine nell'avviso di accertamento impugnato sono indicate la deliberazione di Giunta Municipale n. 335 del 26.07.2013 e la n. 293 del 15.09.2020 (con cui è stato nominato il funzionario responsabile Imu), e la Determina Dirigenziale n. 1903 del 06.10.2015 e n. 4517 del 30.09.2020
(con cui è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo sull'avviso di accertamento);
● la conformità della motivazione alle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, e la piena legittimità della pretesa impositiva per la sussistenza e fondatezza del presupposto d'imposta IMU 2018, tenuto conto che l'obbligo della motivazione è stato assolto (dagli elementi presenti nell'avviso si evince chiaramente l'iter logico giuridico che ha condotto l'Ente all'adozione del provvedimento); per le aree edificabili a pag. 2 nella parte “richiamate, per quanto riguarda le arre edificabili” sono indicate sia le ragioni giuridiche che i riferimenti normativi, le Delibere e le Determine, atti tutti conoscibili;
infine sono esclusi dall'obbligo di allegazione tutti quegli atti (richiamati) a contenuto normativo anche secondario (delibere, regolamenti, etc.) che risultano pubblicati e quindi conoscibili dal contribuente;
● la irrilevanza della omessa comunicazione della attribuzione di area edificabile ai ricorrenti ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento e del relativo pagamento IMU, attribuzione avvenuta nel gennaio 2010 per il cambio di destinazione urbanistica da verde agricolo a zona C (area edificabile) a seguito di delibera del Consiglio comunale n. 79 del 22.12.2009, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;
● la piena legittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, in assenza di obiettiva incertezza interpretativa delle norme che disciplinano il tributo.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memorie illustrative depositate in data 16/01/2026 parte ricorrente ribadisce e precisa quanto dedotto, insistendo in domanda.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. Va rigettata la doglianza relativa al difetto di sottoscrizione.
1.1 Il provvedimento impugnato reca in calce l'indicazione del funzionario responsabile, dott.ssa Nominativo_3, con la seguente dicitura: “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 L. 549/1995”.
La citata norma dispone che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Nel caso di specie trattasi di documento analogico redatto attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, per il quale è stata legittimamente utilizzata la firma a stampa in forza della succitata norma e delle Determinazioni
Dirigenziali n. 1903 del 06/10/2015 e n. 4517 del 30/09/2020 “con le quali è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo”
(pag. 2 dell'accertamento).
Tanto poiché il documento, in considerazione della sua forma e del suo contenuto, risulta chiaramente prodotto dall'ente con sistemi informativi automatizzati, ovvero mediante una completa elaborazione informatica (Cass. ordinanza n. 11045/2024), attraverso l'utilizzo di archivi elettronici di dati (contenenti i nominativi dei contribuenti, i dati relativi agli immobili dagli stessi posseduti ed i versamenti effettuati) utilizzati dal Comune, dai quali con procedure informatiche vengono estratte, ai fini della redazione di ogni atto impositivo, le informazioni relative ai singoli contribuenti oggetto di accertamento.
In ordine a tali Determinazioni “deve ritenersi operante la presunzione (iuris tantum) che l'esercizio della potestà impositiva avvenga, sotto il profilo della provenienza dell'atto dal soggetto abilitato, nel rispetto dei presupposti di legge, con la conseguenza che incombe al contribuente, che contesti la sussistenza di detti presupposti, l'onere di dedurre e provare l'assenza o l'illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati” (Cass.
Sentenza n. 3512 del 2012); nessuno specifico rilievo ha tuttavia mosso al riguardo parte ricorrente.
1.2 Vale comunque considerare che nel settore dei tributi locali difetta una previsione specifica di nullità dell'atto in dipendenza del difetto di sottoscrizione, specificamente dettata, ad esempio, per le imposte dirette
(art. 42 comma 3 D.P.R. 600/1973), sicché vale il principio di carattere generale della riconducibilità ontologica all'ente impositore, che qui è fuori discussione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha invero ribadito che “l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dal D.L. n. 6 del 1991, art. 6 quater convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A., i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 27022 del 21/9/2023).
2. Vanno rigettate le ulteriori doglianze relative al difetto di motivazione, alla carenza di prova ed alla infondatezza della pretesa impositiva.
2.1 L'avviso (emesso per omesso/parziale versamento) invero richiama la normativa in materia ed i provvedimenti dell'ente impositore pubblicati all'Albo pretorio, riporta gli immobili posseduti (indicando riferimenti catastali, tipologia “altro fabbricato”, diritto di proprietà, percentuale e mesi di possesso, rendita, imponibile, aliquota, acconto e saldo, importi versati e dovuti, sanzioni ed interessi con relativo calcolo), e contiene dunque tutti gli elementi necessari alla cognizione delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, individuando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione; il contribuente è stato posto dunque nelle condizioni di apprendere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di apprestare adeguatamente le proprie difese, per come avvenuto con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo la Suprema Corte ha enucleato il principio secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), così come di imposta municipale propria (IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26431 del
08/11/2017; conf. Cass. n. 1694 del 24/01/2018)” (Cass. Ordinanza n. 5894 del 2024).
2.2 Quanto alle aree fabbricabili, è anzitutto da rilevare che parte ricorrente non contesta tale qualificazione, ma piuttosto la relativa quantificazione del valore operata dall'ente.
Tuttavia in sede di accertamento il Comune espressamente richiama al riguardo, oltre i vari provvedimenti urbanistici, “la deliberazione di Giunta Municipale n. 399 del 27/09/2013 con cui viene attribuito il valore, ai fini ICI/IMU, delle aree rese edificabili in seguito al cambio di destinazione urbanistica da "zona di verde agricolo a zona C3"”. Tale riferimento è da reputarsi sufficiente ai fini della motivazione, atteso che “in tema di Ici, l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio” (Cass. Ordinanza n. 4590 del 21/02/2025).
In ordine alla prova, parte ricorrente (onerata di fornirla a seguito della pubblicazione della predetta delibera) lamenta genericamente la necessità di tener conto del valore venale delle aree avuto riguardo alle attuali potenzialità edificatorie, ma nulla di specifico adduce al riguardo, né produce perizia di stima idonea a confutare la valutazione effettuata dal Comune.
Non rileva infine che l'accertamento non sia stato preceduto dalla comunicazione prescritta dall'art. 31, comma 20, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, atteso che “l'art. 31 della legge n. 289/2002 non condiziona la produttività di effetti ai fini tributari dell'avvenuta destinazione edificatoria dell'area alla notifica della comunicazione prevista dalla stessa norma” e “la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dall'articolo 10 del D.lgs 504/1992 (ma anche nell'IMU, cfr. art. 13, comma 12-ter, d.l.
n. 201/2011), né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull'applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente” (Cass. Ordinanza n. 5894 del 2024).
2.3 Quanto agli atti richiamati nell'avviso “La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. (Cass 5755/05; Cass 21511/06; Cass 9601/12; Cass
26644/17)” (Cass. Ordinanza n. 13420 del 2021).
Più in generale, l'eventuale difetto di motivazione dell'accertamento non può condurre alla dichiarazione di nullità del medesimo, allorché questo sia stata impugnato dal contribuente, “il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come indubbiamente avvenuto nel caso di specie.
3. Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 950,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico