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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1575/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8024/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120209019960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 impugna la cartella di pagamento n. 097 2015 0209019960 per un importo di €549,25 ed accessori a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2012, della quale sostiene di esserne venuto a conoscenza in occasione della notifica della intimazione di pagamento n. 09720249100879233 notificata il
21.01.25.
Come unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce l'omessa notifica della cartella con conseguente intervenuta prescrizione del credito portato in riscossione.
L'agenzia delle Entrate riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento oggetto di intimazione unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Parte ricorrente replicava con memorie insistendo nella eccezione di nullità della notifica della cartella ed in particolare della attestazione di irreperibilità assoluta del destinatario residente invece a Narni al momento della notifica.
Motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica della cartella di pagamento mediante consegna dell'atto nel luogo di residenza del ricorrente in Indirizzo il
17.11.12 e deposito nella cxasa comunale per temporanea assenza del destinatario.
La regolare notifica della cartella e la sua mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico DO EN
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8024/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120209019960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 impugna la cartella di pagamento n. 097 2015 0209019960 per un importo di €549,25 ed accessori a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2012, della quale sostiene di esserne venuto a conoscenza in occasione della notifica della intimazione di pagamento n. 09720249100879233 notificata il
21.01.25.
Come unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce l'omessa notifica della cartella con conseguente intervenuta prescrizione del credito portato in riscossione.
L'agenzia delle Entrate riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento oggetto di intimazione unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Parte ricorrente replicava con memorie insistendo nella eccezione di nullità della notifica della cartella ed in particolare della attestazione di irreperibilità assoluta del destinatario residente invece a Narni al momento della notifica.
Motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica della cartella di pagamento mediante consegna dell'atto nel luogo di residenza del ricorrente in Indirizzo il
17.11.12 e deposito nella cxasa comunale per temporanea assenza del destinatario.
La regolare notifica della cartella e la sua mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico DO EN