Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 4954
CASS
Sentenza 17 dicembre 1999

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Il giudice ha il potere discrezionale di concedere anche d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione della rilevanza dell'entità della pena pecuniaria al fine di una possibile esclusione in concreto, ancorché l'ammontare sia particolarmente modesto, è concepibile solo con riferimento alla operatività della finalità preventiva dell'istituto.

Gli atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico si configurano come reato di pericolo, per cui la visibilità dev'essere valutata ex ante, in relazione al luogo, all'ora ed alle modalità del fatto. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il reato sussistesse nell'ipotesi in cui due persone intrattengano un rapporto sessuale su un'autovettura, parcheggiata in luogo non appartato in quanto costituito da giardini sul lungomare, siti in corrispondenza del centro cittadino, dotati di illuminazione, in ora (le ore 22 di una sera di giugno) che di fatto consente comunque la vista da parte dei passanti, per la mancata adozione di qualsiasi accorgimento protettivo della riservatezza dell'abitacolo).

La sospensione condizionale della pena è insuscettibile di applicazione o meno a tutela di interessi diversi da quelli propri, ossia nella prospettiva di riserva rispetto ad eventuali future condanne a pene differenti e più gravi di quella pecuniaria, riserva che sarebbe in contrasto con la funzione preventiva propria di questo istituto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 4954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4954
    Data del deposito : 17 dicembre 1999

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