Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
L'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ed è sanata dalla presentazione dell'opposizione poiché, avendo l'atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della disposizione violata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 21821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21821 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/03/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 421
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 038680/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU TR N. IL 21/04/1975;
avverso SENTENZA del 14/04/2003 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Domenico Mario Bucchi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
ND ET, tramite il proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stato condannato alla pena di _ 450 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, siccome responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 660 c.p., per avere, telefonando ripetutamente, anche in ora notturna,
all'utenza intestata a Marastoni Renzo, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato allo stesso molestia e disturbo. Denuncia il ricorrente violazione dell'art. 460 co. 3 c.p.p., per omessa notificazione del decreto penale al difensore d'ufficio, nonché erronea applicazione dell'art. 660 c.p. e difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle prove. E" manifestamente infondata l'eccezione procedurale proposta con il primo motivo di impugnazione.
L'omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. ed è sanata dalla proposizione dell'opposizione, poiché, avendo l'atto conseguito lo scopo a cui era diretto (cioè porre l'imputato nella condizione di svolgere le proprie difese in relazione alla contestazione contenuta nel provvedimento monitorio) viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della disposizione violata (art. 182 co. 1 c.p.p.). Il secondo motivo di gravame è ugualmente inammissibile, in quanto consiste in una censura in punto di fatto, volta ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, che non può costituire oggetto del giudizio per Cassazione, avendo il giudice di merito dato conto della decisione con motivazione immune da vizi logici ed aderente alle acquisizioni istruttorie.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004