Sentenza 14 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., poichè l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art.571, comma primo, cod. proc. pen. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2015, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2015 |
Testo completo
. 1 2 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA LUISA BIANCHI Dott. - Consigliere - 1654/2015 N. MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Dott. N. 29908/2015 - Consigliere - UGO BELLINI Dott. Rel. Consigliere - GABRIELLA CAPPELLO Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NI CL N. IL 21/12/1976 avverso l'ordinanza n. 23/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 24/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELLA CAPPELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Guiseppe Corasaint! che ha chiesto dichiaratsi l'inammissibilità del ricorso де Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. DE NI AU ha proposto ricorso avverso l'ordinanza depositata in data marzo 2015, con la quale la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione per un periodo dal 16 settembre all'11 ottobre 2011 per il reato di evasione, dal quale il richiedente è stato assolto con sentenza 4 giugno 2014. 2. La Corte di merito ha rilevato che il ricorrente non aveva subito alcuna detenzione per il reato di che trattasi, poiché con riferimento ad esso era stata applicata al predetto una misura non custodiale, laddove il procedimento nel quale egli era stato invece ristretto in forza di una misura custodiale era relativo ad altre violazioni, per le quali il DE NI aveva riportato condanna in primo grado, trovando il relativo titolo cautelare giustificazione in condotte dell'indagato ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione.
3. Con il proposto ricorso si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del processo.
4. Il Procuratore Generale, nella sua memoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assorbente motivo che, nel caso di specie, vi è difetto di rappresentanza. Va, infatti, osservato, sulla scorta del consolidato orientamento del giudice di legittimità, che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art. Se 613 c.p.p., giacché l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art. 571, comma primo, c.p.p. che riconosce al 2 solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione" (Sez. U. Ordinanza n. 34535 del 27/06/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 219613; cfr., più di recente, Sez. 3^ n. 41737 del 16/10/2008 Cc. (dep. 17/11/2008) Rv. 241414).
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000), si determina equitativamente in €.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 500,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 14 dicembre 2015. Il Consigliere est. Il Presidente Gabriella Cappello dott. Luisa Bianchi Yahr dappelle A M E R P U C A Z I O N A S S E OutC S E T R O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggl - 7 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni Rugito : 1 3