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14 dicembre 2007
14 dicembre 2007
Art. 67-bis. ((Oggetto e campo di applicazione)) (( 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e' eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche' le competenze delle autorita' indipendenti di settore. ))
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e' eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche' le competenze delle autorita' indipendenti di settore. ))
Commentari • 23
- 1. Informazione e trasparenza nei contratti bancari e finanziari tra diritto dei consumatori e nuovo diritto europeo dei servizi bancari e finanziari.Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 13 novembre 2014 · 9.374073
[…] e la pragmatica terminologica sviluppata in diverse fasi di elaborazione del diritto comunitario dei consumi, ma non agevola né un'analisi sistemica, né l'elaborazione di principi comuni e/o differenziati, né l'applicazione di regole operazionali ai casi dubbi (quali quelli dei prodotti misti o quelli dei soggetti border line)[104]. L'art. 67 bis cod. cons. teso a tutelare il “consumatore” nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari al co.3 rinvia alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria emanate dalle autorità indipendenti che, come emerge dai recenti interventi di Banca d'Italia, tutelano il “cliente”, […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Lecco, sentenza 24/10/2023, n. 583Provvedimento: […] Non si avvede neppure alcuna deroga alla normativa di riferimento del consumatore, ovvero, nel caso di specie, quella italiana, le cui garanzie di protezione previste in merito alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori sono, a priori, irrinunciabili anche in caso di scelta di un'altra legge. In relazione alle società resistenti, esse non hanno assunto, neanche formalmente, il ruolo di intermediari finanziari rispetto alla ricorrente, tuttavia, l'art. 67-bis del Codice del Consumo, al primo comma, dispone che le normative previste nella Sezione IV-bis del detto Codice si applichinoLeggi di più...
- interessi su indebito·
- art. 2033 c.c.·
- ripetizione indebito·
- nullità contratto intermediazione finanziaria·
- abusiva attività finanziaria·
- spese di lite·
- giurisdizione del giudice italiano·
- competenza del foro del consumatore·
- art. 18 D.lgs. 58/1998·
- onere della prova malafede