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15 gennaio 2000
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9 dicembre 2000
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13 agosto 2003
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11 agosto 2023
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Art. 204. Provvedimenti del prefetto 1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro ((sessanta)) giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, ((nello stesso termine)) , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da' comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da' comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Commentari • 117
- 1. ordinanza ingiunzione prefettohttps://www.brocardi.it/ · 22.775427
[…] con particolare riferimento alle sanzioni correlate al mancato rispetto delle norme del Codice della strada e...» Consulenza legale Q202026928 (Articolo 126 bis Codice della Strada - Patente a punti) «Per quanto riguarda l'intimazione di cui all'art. 126 bis del Codice della strada una giurisprudenza consolidata ritiene che il termine entro cui il proprietario...» Quesito Q202026928 (Articolo 126 bis Codice della Strada - Patente a punti) «Il consulto ha per oggetto una intimazione a comunicare i dati del conducente emessa dalla Polizia stradale a seguito di ordinanza-ingiunzione del Prefetto respingente il...» Consulenza legale Q202026663 (Articolo 204 Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto) «Anzitutto, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Macerata, sentenza 23/01/2025, n. 60Provvedimento: […] ha quindi affermato che (a differenza dei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 Codice della Strada, in cui opera ex art. 6 del d. lgs. 150/2011 il criterio di competenza per valore), nel caso di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada ex art. 204-bis Codice dellaLeggi di più...
- competenza per materia·
- verbale di accertamento·
- giudice di pace·
- spese di lite irripetibili·
- Codice della Strada·
- riassunzione del giudizio·
- opposizione a sanzioni amministrative·
- incompetenza del tribunale·
- art. 7 d.lgs. 150/2011