Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2001, n. 11001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11001 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
1 001 /01 REPU NOME EL OOLO HALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSIZIONE DECRETO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGIUNTIVO Presidente R.G.N. 11311/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron.23621 Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rep. 3754 Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 12/06/01 Rel. Consigliere Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Consigliere- UFFICIO COPIE F ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 6000 per diritti L.
0-9 AGO 2001 sul ricorso proposto da: CANCELLIERE ITALSTRADE SPA, in persona del suo Amm.re Delegato Ing. LA FURIA Giovanni, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA G G PORRO 8, presso lo studio dell'avvocatoROMA VIA DE ROSSI 4. difeso dall'avvocato SCOTTI CAMUZZI SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
T.M. TRASPORTI MELFA SRL, in persona dell'Amm.re Unico LOZZA Walter, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2001 CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAPECCI, difeso 988 dall'avvocato VINCENZO PIZZUTELLI, -1- - giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1036/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto ragione. -2- Svolgimento del processo Con decreto notificato il 28/5/1992 il presidente del tribunale di Milano ingiungeva alla s.p.a. AL di pagare alla s.r.l. T.M. Trasporti ME £ 107.373.652, di cui £ 95.540.010 non corrisposte dall'ingiunta per un'erronea interpretazione del contratto di fornitura di inerti del 13/12/1991. La AL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo asse- rendo di non essere debitrice della somma di £ 95.540.010 perché la decur- tazione del 5% per alea della revisione prezzi andava computata sul costo complessivo dei lavori e non sul solo costo dei lavori soggetti a revisione. La T.M., costituitasi, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione che il tri- 2 bunale di Milano rigettava con sentenza 19/1/1995 avverso la quale l'AL proponeva gravame. La corte di appello di Milano, con sentenza 14/4/1998, rigettava il gra- vame osservando: che era incontroverso tra le parti il sistema del calcolo dell'alea del 5% (percentuale da detrarre dalla revisione prezzi) da conteg- giare, secondo l'AL, sull'importo complessivo dell'opera data in ap- palto e, ad avviso della TM, sull'importo dei soli lavori revisionabili;
che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il tribunale non si era lasciato influenzare dalla circolare Prandini la quale, nell'interpretare la legge 28/2/1986 n. 41, aveva dato istruzioni di calcolare i compensi revisionali netti deducendo l'alea corrispondente non all'importo complessivo dei lavo- ri, bensì al minor importo assoggettato alla revisione;
che il giudice di primo grado solo in via di ipotesi aveva ritenuto l'applicabilità di detta circolare;
che per rispettare l'equilibrio oneroso voluto dalle parti, secondo i criteri ermeneutici suggeriti dal codice civile, la clausola contrattuale n. 12 doveva 3 111 essere intesa nel senso che l'alea del 5% andava riferita ai soli lavori revi- sionabili con esclusione di quelli realizzati nel primo anno;
che non poteva essere accolta la tesi dell'appellante (alea calcolata sui lavori soggetti a re- visione prezzi e sui lavori del primo anno ) derivando da tale tesi un non previsto ed irragionevole sconto pari al 5% dei lavori del primo anno non soggetti a revisione, a fronte della ben diversa e riconosciuta funzione dell'alea diretta a far da calmiere alla revisione dei prezzi prevista solo per una parte dell'opera; che, come rilevato dal tribunale, i contraenti avevano disciplinato i contrapposti interessi con la previsione di un ambito entro il quale la revisione del prezzo avrebbe operato (parte eccedente la percen- tuale di alea del 5% realizzata dopo il primo anno dalla data di aggiudica- zione) e, solo come regola all'interno di tale ambito, poteva quindi essere consentita la limitazione alla remuneratività del contratto la cui efficacia non poteva estendersi oltre;
che alla stessa conclusione si giungeva ricor- rendo alla regola dell'interpretazione del contratto contro l'autore della clausola (articolo 1370 c.c. ) e che imponeva di risolvere un eventuale dub- bio interpretativo in favore della TM in quanto il testo era stato predisposto dalla AL. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta dalla s.p.a. AL con ricorso affidato a tre motivi. La s.r.l. T. M. Tra- sporti ME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno deposi- tato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società AL denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti (ar- ticoli 1362, 1363, 1370 e 1371 c.c. ). Deduce la società ricorrente che la corte di appello ha trascurato il principio di successione logica e cronologica che deve essere osservato nell'applicazione dei criteri di interpretazione dettati dagli articoli 1362 e seguenti c.c. La corte di merito ha infatti comin- ciato dal fondo e, cioè, dall'applicazione dell'articolo 1371 c.c. ( rispetto "dell'equilibrio oneroso voluto dalla parti") passando per un'ipotetica ra- gione di equità, per finire all'applicazione dell'articolo 1370 c.c. ( interpre- tazione contro l'autore della clausola ). Così l'ordine logico e cronologico dei criteri legali di interpretazione è sconvolto ed è violato il principio "in claris non fit interpretatio", nonché lo stesso articolo 1362 c.c. posto che la comune intenzione delle parti prevale sul senso letterale delle parole solo quando tale senso letterale sia lacunoso o smentito da indici esterni e non già corretto e deformato dall'applicazione dei successivi e sussidiari criteri interpretativi indicati dalla legge. Con il secondo motivo di ricorso la società AL denuncia insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controver- sia. Ad avviso della ricorrente non è vero che l'abbattimento del 5% è espresso dalla clausola contrattuale n. 12 limitatamente alla parte soggetta a revisione prezzi. Il disposto della lettera c) di tale clausola è chiarissimo nel senso che "la revisione agisce limitatamente alla parte dell'aumento del co- sto complessivo dell'opera (risultante dal calcolo revisionale) che eccede la percentuale del 5% (del costo stesso) e non già, come dice la sentenza im- pugnata, che essa opera limitatamente alla parte soggetta alla revisione prezzi": nel contratto è infatti scritto che l'alea è quella del 5% del costo complessivo dell'opera. 5 Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'articolo 1664 c.c. e dei principi in materia di alea contrattuale dal medesimo ( e dall'articolo 1467 c.c. ) derivanti, la società AL sostiene che il ragionamento della corte di appello è illogico e contrasta con i citati articoli. Il presunto sconto pari al 5% sulla parte dei lavori eseguita nel 1° anno (non soggetta a revisione ) non è "non previsto", come affermato dal giudice di appello, ma chiaramente pattuito nel contratto e non è "irragionevole”. E' invece illogico - nel contratto di appalto - parlare di "sconto" rispetto ad un ipotetico prezzo/compenso costituito dal prezzo contrattuale più la revisione prezzi: questo è proprio il ragionamento della corte di merito. Al contrario il compenso revisionale è eventualmente do- vuto in aggiunta al prezzo al fine di ristorare la sopraggiunta eccessiva one- rosità della prestazione dell'appaltatore. Per il principio sancito dall'articolo 1664 c.c. ( che costituisce un'applicazione particolare dell'articolo 1467 c.c.) tale compenso è però dovuto sempre che l'aumento dei costi - che dà luogo al ristoro dell'eccessiva onerosità - superi l'alea normale dell'impresa appaltatrice da calcolare sull'intero importo contrattuale. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate in via congiunta per la loro stretta connessione ed interdi- pendenza risolvendosi tutte, quale più e quale meno, nella pretesa di contra- stare l'interpretazione data dalla corte di appello al contratto stipulato dalle parti il 13/12/1991 e, in particolare, alla clausola n. 12 di tale contratto. Occorre premettere che, come è noto e come più volte affermato da que- sta Corte, in tema di interpretazione dei contratti e delle clausole contrattua- 6 li, l'accertamento della volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisio- ne, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura in ordine all'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto so- stanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero investendo la coerenza formale del ra- gionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a rico- struire la comune intenzione delle parti. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della con- gruità della motivazione. Nella specie la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: la corte di appello ha coerentemente proce- 7 171 -- .. duto alla interpretazione del contenuto del contratto in questione con riferi- mento specifico e preliminare al significato delle espressioni letterali adope- rate dai contraenti. In particolare il giudice di secondo grado ha dettagliatamente esaminato il testo contrattuale dell'articolo 12 della convenzione giungendo alla con- clusione che tale clausola andava interpretata nel senso "che l'alea del 5% va riferita ai soli lavori revisionabili ( con esclusione, quindi, di quelli rea- lizzati nel primo anno )“. La corte di merito è pervenuta a tale conclusione sulla base di una cor- retta e logica interpretazione del dato letterale della clausola contrattuale in questione ( riportata nella sentenza impugnata ) e dopo aver rilevato l'infondatezza della tesi della AL circa l'asserita chiarezza della detta clausola nel senso che l'alea sarebbe da calcolare sul costo complessivo dell'opera e non solo sull'importo revisionabile. Al riguardo la corte mila- nese ha proceduto all'esegesi del testo della clausola contrattuale ponendo in evidenza l'irrazionalità della detta interpretazione dell'AL che avrebbe comportato un insanabile contrasto con le altre disposizioni con- trattuali ( in nessuna delle quali era stato espressamente indicato l'abbattimento del 5% riferito all'opera intera e non "limitatamente" alla parte soggetta a revisione prezzi) ed un non previsto ed irragionevole sconto sull'importo dei lavori non soggetti a revisione. La corte territoriale ha quindi escluso che il significato letterale della clausola fosse quello preteso dalla AL ed ha, di conseguenza, fatto successivamente riferimento anche ai criteri interpretativi sussidiari di cui agli articoli 1370 e 1371 c.c. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo ade- guatamente le ragioni del suo convincimento ed è giunto alle dette conclu- sioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale del contenuto del contratto in questione come ricavabile dalla lettera e dal senso complessivo della convenzione. Alle dette valutazioni -con riferimento in particolare al significato da dover attribuire alle espressioni letterali adoperate dai contraenti nell'articolo 12 della convenzione la società ricorrente contrappone le - proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Il procedimento logico-giuridico riportato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contratto in esame ( intrinse- camente ed oggettivamente considerato) è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione suf- ficiente ed immune da vizi di logica e da errori di diritto. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se i ricorrenti sostengono la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c., svolgendo al riguardo generiche argomentazio- ni, la detta corretta interpretazione rende manifesto che è stato investito es- 9 senzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. In relazione alla asserita violazione degli articoli 1664 e 1467 c.c. ( di cui al terzo motivo di ricorso) è appena il caso di rilevare che, come posto in evidenza dalla stessa ricorrente e come più volte affermato nella giurispru- denza di legittimità, le parti di un contratto di appalto hanno facoltà nell'esercizio della loro autonomia contrattuale di derogare alla disciplina - della revisione del prezzo fissata dall'articolo 1664 c.c. La detta deroga può formare oggetto di espressa pattuizione e può anche risultare per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni: l'accertamento in con- creto di una tale volontà, attraverso l'interpretazione delle clausole contrat- tuali, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito ed in- censurabile in sede di legittimità se esente da errori di diritto e da vizi logici ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 5/9/1997 n. 8570; 21/12/1996 n. 11469; 26/1/1993 n. 948 ). Nella specie la corte di appello, alla luce di una corretta e logica inter- pretazione della lettera e del senso complessivo delle varie clausole con- trattuali, ha affermato che le parti avevano previsto la non assoggettabilità a revisione dei prezzi relativi ai lavori realizzati nel primo anno di esecuzione del contratto ed avevano inoltre inteso riferire l'alea del 5% ai soli lavori re- visionabili riconoscendo all'alea la funzione di “far da calmiere alla revisio- ne dei prezzi prevista per una parte solo dell'opera". Il giudice di secondo grado non ha in alcun modo inteso riferirsi alle disposizioni di cui ai citati articoli 1664 e 1467 c.c., bensì ha posto in evidenza - con congrua ed appa- 10 gante motivazione la reale intenzione delle parti in ordine all'assetto dei contrapposti interessi ed al contenuto delle rispettive obbligazioni. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 213100 oltre lire 5.000.000 a titolo di onorari. Roma 12 giugno 2001 Il presidente Il consigliere estensore jeffer Misch ર IL CANCELLIERE 01 Pablo Valan DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 9 AGO. 2001 IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 1 250.000 Registrato in a SET. 2004 Serie 4 Bin. 186532xsate.co.Bersate c. Rela 60000 al (Ouro LENID SEITANGA DNE 110 TOT. 3/0000 p. Da nte As Serial (Dott.ssa Maria Arazia PIPPO) 8061 17,00 Il Responsable Service Budiziari (Dr. M. FACCHIND L L E D SET13 10 E L 2 7 A M 1 O R 11