Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10463 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 04 63 0 2 REPUBBLICA ITALIANA ASSAZIONE LA COR E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G. N. 3395/00 Consigliere Cron.28066 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 20/05/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DI CHIRICO IMMACOLATA;
-- intimata avverso la sentenza n. 96/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 03/02/99 R.G.N. 2446/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 Consigliere Dott. Stefano 2259 udienza del 20/05/02 dal -1- Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 16 luglio 1993 il Pretore di Melfi accoglieva il ricorso di Immacolata De Chirico, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di accompagnamento - della quale il ricorrente risultava già titolare durante il periodo 1983-1985 - secondo i nuovi criteri previsti per il riordino delle pensioni di guerra e nella misura di cui all'art. 3 legge 6.10.1986, n. 656, per il successivo periodo 1985-1987. Per l'effetto, la Amministrazione convenuta veniva condannata a corrispondere all'interessato le differenze tra le indennità percepite e quelle maggiori dovute in forza di tali disposizioni, oltre agli interessi legali. All'esito dell'appello del Ministero dello Interno, basato sulla dedotta erroneità della decisione pretorile in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto fatto valere e di interpretazione delle norme regolatrici del preteso adeguamento, il Tribunale di Potenza respingeva il gravame, con sentenza depositata in cancelleria il 3 febbraio 1999, osservando che correttamente il giudice adito aveva ritenuto applicabile nella specie la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., invece di quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, stesso codice;
e che del pari valida doveva ritenersi l'interpretazione data alla suddette norme in tema di rideterminazione della indennità di accompagnamento con adeguamento automatico, secondo i criteri previsti per le pensioni di guerra e nella misura di cui all'art. 3 legge n. 656/1986. Avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi L'intimata non si è costituita . Est. Evangelista 3 Motivi della decisione Il duplice motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. e vizi di motivazione, ripropone la questione, già prospettata nei precedenti gradi di merito, della ricorrenza, nel caso di specie, dalla ipotesi della prescrizione quinquennale, trattandosi di crediti già liquidi ed esigibili soprattutto con riferimento alla particolare situazione in esame, atteso che non si profila l'ipotesi di ricalcolo della erogazione assistenziale per effetto di sopravvenute modifiche di fatto che debbano essere valutate dalla P.A. debitrice, con relativa decisione finale e provvedimento di messa a disposizione, ma si tratta soltanto di aumentare automaticamente, in virtù di legge, i ratei del beneficio già concesso. La censura è infondata. In materia, questa Corte, con indirizzo ormai costante- dal quale, in carenza di argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli disattesi nelle precedenti occasioni, il Collegio non ritiene di doversi discostare ha reiteratamente affermato che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di prescrizione per i ratei di pensione ed indennità non riscossi alla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo;
laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare: donde la conseguenza che, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua rideterminazione in base a determinati parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate, in difetto di Est. Evangelista 4 specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, né messa a disposizione (Cfr. ex plurimis: Cass. 5 aprile 1996, n. 3180; Id., 14 gennaio 1998, n. 292; Id., 26 luglio 2000, n. 9825; Id., 21 luglio 2000, n. 9627) Alla stregua di tali rilievi ed in applicazione di siffatti principi giurisprudenziali, la sentenza impugnata sfugge alle esposte censure, con conseguente rigetto del ricorso. Stante la mancata costituzione dell'intimata non v'è luogo a condanna del ricorrente al rimborso di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 maggio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Shepen EvergehtПри hh I D IL CANCELLIERE: , O Depositato in Cancelleria L L 18 LUG. 2002 O 3 S 3 0 5 1 A . oggi. S T M S A A IL CA WHERE T T 7 , S A O 8 C - P O 1 M 1 I I S I A E N N D E G G S E O G I T E A A N L D E O S E A T E , T L I O L R R E I T D S D I G O E R Est. Evangelista 5