Sentenza 8 ottobre 1999
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L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta automaticamente che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/1999, n. 13230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13230 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido IETTI Presidente del 8/10/1999
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale PERRONE Consigliere N. 1740
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo Antonio BRUNO Consigliere N. 7340/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RI IM, nato Camaiore il 27/6/57 Avverso la Sentenza in data 16/10/1998 della Corte di Appello di FIRENZE. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere GIUSEPPE SICA Udito il Pubblico Ministero in persona dei sostituto Procuratore Generale Dr. G. Turone che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 24/5/1994, il Pretore di Viareggio, dichiarava RI IM, responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 646 e 61, n. 11 C.P. (capo A) e artt. 81 cpv 594 e 612 C.P. (capo B), in danno di RI SS e RI OR e, ritenuta la continuazione tra i medesimi, lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire 1.500.000 di multa. Spese. Confisca di quanto in sequestro.
Con la sentenza impugnata del 16/10/1998, la Corte di Appello di Firenze, confermava la decisione
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo, l'inosservanza e violazione dell'art. 161 cpp.. Secondo il ricorrente, con l'appello era stato lamentato il difetto di notifica dei decreto di citazione, in quanto la notificazione, non essendo stato trovato l'imputato al domicilio dichiarato, era avvenuta mediante consegna al difensore. Pertanto, anche le successive notifiche dovevano essere effettuate presso il difensore ex art. 161 cpp., poiché il trasferimento in luogo ignoto assume i caratteri della definitività e non permette all'imputato di conoscere gli atti che gli vengono indirizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso, basato su di un unico motivo, è infondato. Si osserva.
Quando l'imputato eserciti la facoltà, riconosciutagli dall'art. 161.1 cpp., di dichiarare come domicilio uno dei luoghi indicati nell'art. 157.1 cpp., gli incombe l'obbligo di comunicare ogni mutamento dello stesso, con la conseguenza che in caso di mancata comunicazione, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.
Inoltre, a norma dell'art. 162.4 cpp., finché l'autorità giudiziaria che procede, non ha ricevuto l'eventuale comunicazione del mutamento, con onere a carico dello stesso imputato, le notificazioni continuano ad essere effettuate nei domicilio precedentemente dichiarato, con le modalità di cui all'art. 161.1 cpp.. Nella specie, il decreto di citazione per il giudizio avanti la Corte di Appello di Firenze, è stato ritualmente notificato, in data 6/4/1998, al domicilio dichiarato di Viareggio, Quartiere Italia, 7, a mani della moglie, convivente e capace.
Ne deriva, de piano, che l'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato, non comporta automaticamente che anche le successive notifiche debbano avvenire con consegna al difensore, Ciò avverrà solamente nel caso in cui la notificazione, al suddetto domicilio, rimasto sempre valido, non possa essere effettuata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999