CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14799 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE DI ES nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 07/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14799 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da IA DE LI (detenuta in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città in data 31 gennaio 2022, con il quale era stato disposto il trattenimento di una missiva indirizzata alla detenuta in ragione del linguaggio criptico utilizzato nella stessa. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, anzitutto ha rigettato la richiesta di rinvio del procedimento, avanzata dal difensore di fiducia della condannata, ritenendo non documentati i concomitanti impegni professionali che ne impedivano la partecipazione alla udienza in camera di consiglio del 7 giugno 2022. 1.2. Nel respingere il reclamo, il Tribunale ha poi osservato che la missiva in questione era redatta al plurale e firmata da diversi soggetti appartenenti al medesimo gruppo criminale della LI e che, inoltre, conteneva un messaggio volto espressamente a ribadire lo spirito con il quale i condannati per lo stesso tipo di reati della reclamante si pongono rispetto alle istituzioni e, di conseguenza, essa doveva intendersi pericolosa per l'ordine pubblico. Quanto poi alla lamentata insufficienza della motivazione del provvedimento reclamato, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse inteso richiamare l'integrale contenuto della missiva, costitiha di poche righe e contenente un passaggio non chiaro e, comunque, allarmante. Al contrario, una motivazione contenente l'esplicito contenuto dei passaggi considerati pericolosi sarebbe stata fonte di rivelazione del messaggio medesimo, mentre una più analitica sarebbe stata costituita da formule vuote e non idonee a parafrasare, senza svelarne il contenuto, quanto rappresentato nella lettera in questione. 2. Avverso la predetta ordinanza IA DE LI, a mezzo dell'avv. LA ER, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli art.127 e 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall' art.678, comma 1, del codice di rito. In particolare, la ricorrente osserva che, in data 3 giugno 2022, il difensore aveva provveduto ad inviare, a mezzo p.e.c., istanza di rinvio con allegati i decreti di citazione relativi alle udienze concomitanti, nelle quali era impegnato il professionista. Pertanto, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata non essendo stata considerata la documentazione comprovante il legittimo impedimento del difensore. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione avendo il Tribunale di sorveglianza giustificato il vuoto motivazionale del provvedimento del Magistrato di sorveglianza mediante un'operazione ermeneutica errata sotto due profili, sia per avere ritenuto legittimo il mancato richiamo alle parti della missiva ritenute pericolose, sia per il mancato riferimento a concreti elementi a conferma della ritenuta pericolosità della stessa lettera. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate dovendosi ritenere che l'ordinanza impugnata sia pervenuta a una decisione corretta sulla base di un ragionamento giuridico in parte non condivisibile e che va, pertanto, emendato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. 2. Invero, quanto al primo motivo, va evidenziato che - sebbene il difensore della ricorrente avesse effettivamente allegato alla istanza di rinvio inoltrata il giorno 3 giugno 2022 documentazione relativa ai concomitanti impegni professionali nella giornata del 7 giugno 2022 - non ha però dimostrato la sussistenza del legittimo impedimento. 2.1. Al riguardo deve ricordarsi che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912 - 01). 2.2. Orbene, nel caso di specie il difensore non si è attenuto ai principi sopra indicati poiché, pur avendo ricevuto la comunicazione delle fissazioni delle udienze riguardanti i concomitanti impegni professionali il giorno 1 aprile 2022 ed il 20 aprile 2022, aveva inviato la richiesta di rinvio soltanto quattro giorni prima l'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila e non aveva nemmeno indicato in modo specifico le ragioni per le quali la sua presenza in detti procedimenti fosse essenziale. 3 3. Infondato risulta anche il secondo motivo;
invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la decisione di consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo ovvero dalla visione della fotografia (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888-01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472-01). La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, Di Trapani, Rv. 257013-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978-01). L'ordinanza impugnata risulta immune da vizi poiché il Tribunale di sorveglianza ha motivato, in modo adeguato e non illogico confermando quanto esposto dal Magistrato di sorveglianza, che il trattenimento della missiva in questione era giustificato dalla circostanza che essa era stata inviata da appartenenti allo stesso gruppo terroristico della LI, nonché per il contenuto riguardante l'atteggiamento rispetto allo Stato, dal quale è stato desunto in modo coerente il pericolo per l'ordine pubblico connesso all'inoltro della medesima lettera. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14799 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da IA DE LI (detenuta in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città in data 31 gennaio 2022, con il quale era stato disposto il trattenimento di una missiva indirizzata alla detenuta in ragione del linguaggio criptico utilizzato nella stessa. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, anzitutto ha rigettato la richiesta di rinvio del procedimento, avanzata dal difensore di fiducia della condannata, ritenendo non documentati i concomitanti impegni professionali che ne impedivano la partecipazione alla udienza in camera di consiglio del 7 giugno 2022. 1.2. Nel respingere il reclamo, il Tribunale ha poi osservato che la missiva in questione era redatta al plurale e firmata da diversi soggetti appartenenti al medesimo gruppo criminale della LI e che, inoltre, conteneva un messaggio volto espressamente a ribadire lo spirito con il quale i condannati per lo stesso tipo di reati della reclamante si pongono rispetto alle istituzioni e, di conseguenza, essa doveva intendersi pericolosa per l'ordine pubblico. Quanto poi alla lamentata insufficienza della motivazione del provvedimento reclamato, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse inteso richiamare l'integrale contenuto della missiva, costitiha di poche righe e contenente un passaggio non chiaro e, comunque, allarmante. Al contrario, una motivazione contenente l'esplicito contenuto dei passaggi considerati pericolosi sarebbe stata fonte di rivelazione del messaggio medesimo, mentre una più analitica sarebbe stata costituita da formule vuote e non idonee a parafrasare, senza svelarne il contenuto, quanto rappresentato nella lettera in questione. 2. Avverso la predetta ordinanza IA DE LI, a mezzo dell'avv. LA ER, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli art.127 e 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall' art.678, comma 1, del codice di rito. In particolare, la ricorrente osserva che, in data 3 giugno 2022, il difensore aveva provveduto ad inviare, a mezzo p.e.c., istanza di rinvio con allegati i decreti di citazione relativi alle udienze concomitanti, nelle quali era impegnato il professionista. Pertanto, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata non essendo stata considerata la documentazione comprovante il legittimo impedimento del difensore. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione avendo il Tribunale di sorveglianza giustificato il vuoto motivazionale del provvedimento del Magistrato di sorveglianza mediante un'operazione ermeneutica errata sotto due profili, sia per avere ritenuto legittimo il mancato richiamo alle parti della missiva ritenute pericolose, sia per il mancato riferimento a concreti elementi a conferma della ritenuta pericolosità della stessa lettera. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate dovendosi ritenere che l'ordinanza impugnata sia pervenuta a una decisione corretta sulla base di un ragionamento giuridico in parte non condivisibile e che va, pertanto, emendato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. 2. Invero, quanto al primo motivo, va evidenziato che - sebbene il difensore della ricorrente avesse effettivamente allegato alla istanza di rinvio inoltrata il giorno 3 giugno 2022 documentazione relativa ai concomitanti impegni professionali nella giornata del 7 giugno 2022 - non ha però dimostrato la sussistenza del legittimo impedimento. 2.1. Al riguardo deve ricordarsi che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912 - 01). 2.2. Orbene, nel caso di specie il difensore non si è attenuto ai principi sopra indicati poiché, pur avendo ricevuto la comunicazione delle fissazioni delle udienze riguardanti i concomitanti impegni professionali il giorno 1 aprile 2022 ed il 20 aprile 2022, aveva inviato la richiesta di rinvio soltanto quattro giorni prima l'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila e non aveva nemmeno indicato in modo specifico le ragioni per le quali la sua presenza in detti procedimenti fosse essenziale. 3 3. Infondato risulta anche il secondo motivo;
invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la decisione di consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo ovvero dalla visione della fotografia (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888-01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472-01). La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, Di Trapani, Rv. 257013-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978-01). L'ordinanza impugnata risulta immune da vizi poiché il Tribunale di sorveglianza ha motivato, in modo adeguato e non illogico confermando quanto esposto dal Magistrato di sorveglianza, che il trattenimento della missiva in questione era giustificato dalla circostanza che essa era stata inviata da appartenenti allo stesso gruppo terroristico della LI, nonché per il contenuto riguardante l'atteggiamento rispetto allo Stato, dal quale è stato desunto in modo coerente il pericolo per l'ordine pubblico connesso all'inoltro della medesima lettera. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.