Art. 5.
Le commissioni sanitarie provinciali e regionali per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili, durano in carica cinque anni.
Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni, l'interessato puo' farsi assistere da un medico di fiducia.
Per ciascun componente effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalita', un supplente che partecipa alle sedute in caso d'assenza o di impedimento del componente effettivo.
Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.
L' articolo 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 908 , l' articolo 10 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e l' articolo 13 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , sono abrogati.
Le commissioni sanitarie provinciali e regionali per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili, durano in carica cinque anni.
Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni, l'interessato puo' farsi assistere da un medico di fiducia.
Per ciascun componente effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalita', un supplente che partecipa alle sedute in caso d'assenza o di impedimento del componente effettivo.
Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.
L' articolo 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 908 , l' articolo 10 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e l' articolo 13 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , sono abrogati.