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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2024, n. 28522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28522 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da PI UI, nato a [...] il [...] PI ER, nato a [...] il [...] AT AO, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/10/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI Molino, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi di AO AT e di ER PI, e rigettare quello di UI PI;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. PI Barolo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/10/2023, la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da UI PI e volta ad ottenere il dissequestro di un immobile - in Treviso, via Ugo Bassi n. 12 - oggetto (f:L r Penale Sent. Sez. 3 Num. 28522 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/05/2024 di confisca con riguardo alla sentenza pronunciata dalla stessa Corte il 30/3/2017, irrevocabile il 6/7/2018. 2. Propongono ricorso per cassazione il PI, la coniuge AO AT ed il figlio dei due, ER PI, deducendo i seguenti motivi: - richiamati i termini della vicenda, con particolare riguardo all'asserita capienza della somma presente nel Fondo Unico Giustizia, già vincolata, pari a circa 22,8 milioni di euro, dunque ben superiore all'importo confiscato con la sentenza citata e con altra del 21/9/2020, pari complessivamente a 16,9milioni di euro (15,6+1,2milioni), si denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 648, 651, 275 cod. proc. pen. E' richiamata la vendita all'asta di vetture d'epoca, da parte del commissario straordinario delle procedure NES, Autocom e Vigilanza della Marca (delle quali il PI era stato legale rappresentante), che aveva consentito un ricavo complessivo di oltre 45 milioni di euro e che sarebbe stata disposta sul presupposto che tali vetture fossero di proprietà dell'imputato, come accertato da sentenze ormai irrevocabili. Alla luce di un importo ampiamente sufficiente a coprire il debito erariale, la confisca dell'immobile avrebbe dovuto dunque essere revocata, altrimenti violandosi il principio della proporzionalità, dell'adeguatezza e della gradualità della misura. In senso contrario, peraltro, non potrebbe valere l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo cui l'effettiva titolarità delle vetture vendute sarebbe ancora sub iudice, pendendo un giudizio civile innanzi alla Corte di appello di Venezia;
questo argomento, oltre che contraddittorio rispetto alla sentenza della Corte d'appello del 30/3/2017, sarebbe infatti illegittimo, perché proprio quest'ultima pronuncia avrebbe sostenuto in via definitiva che le vetture erano di proprietà esclusiva del PI, così che l'accertamento avviato dal commissario straordinario citato, in sede civile, avrebbe strada sbarrata;
- mancanza di motivazione. La Corte non avrebbe neppure citato la sentenza civile di primo grado (emessa dal Tribunale di Treviso), né le 12 sentenze emesse da questa Corte di cassazione che avevano respinto i 12 reclami inoltrati dal commissario straordinario avverso i decreti dello stesso Tribunale civile, statuendo che il denaro contante di cui al contratto di deposito regolare nei caveau (con il quale il PI aveva poi acquistato le vetture) non sarebbe mai entrato nel patrimonio della società depositaria, che quindi non ne avrebbe mai acquistato la proprietà. Ne deriverebbe, dunque, un radicale difetto di motivazione su un punto essenziale della vicenda. La difesa ha depositato memoria, con ampia documentazione allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi proposti da AO LI e da ER PI sono inammissibili, in quanto l'incidente di esecuzione che ne costituisce fondamento era stato sollevato soltanto da UI PI;
i ricorrenti citati, pertanto, non sono legittimati ad impugnare l'ordinanza emessa al riguardo dalla Corte di appello di Venezia. Ne segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 3.1. Il ricorso di UI PI risulta infondato. 4. Occorre premettere che la Corte di appello, nell'ordinanza impugnata, ha confermato una circostanza fondante l'incidente di esecuzione, ed anche il ricorso in oggetto, ossia che il ricavato della vendita dei veicoli in sequestro, depositato in conti correnti, ammonta a circa 22,8 milioni di euro, importo ben superiore a quello complessivamente confiscato con la sentenza della Corte d'appello di Venezia irrevocabile il 6/7/2018. Tanto premesso, tuttavia, la stessa ordinanza ha rilevato, in senso contrario, che tali somme risultano oggetto anche di una causa civile pendente presso la Corte medesima, concernente l'accertamento della titolarità proprio delle vetture vendute, e che una parte non quantificabile dell'importo dovrà anche coprire le spese;
con l'effetto che, qualora la causa civile si risolvesse in favore delle procedure, quanto ricavato dalle vendite andrebbe per intero a beneficio esclusivo di queste. 5. L'argomento non merita censura. Con la premessa, peraltro, che quanto dedotto può essere valutato esclusivamente alla luce dello stesso compendio offerto alla Corte di appello, non potendosi, pertanto, esaminare in questa sede i documenti formati successivamente al deposito dell'ordinanza, come la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26/3/2024, la pronuncia di questa Corte suprema del 20/2/2024 o un ricorso per cassazione a firma dei ricorrenti del 25/1/2024. 6. Ebbene, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, è stata chiamata a verificare l'adeguatezza del valore complessivo confiscato rispetto al profitto di reato indicato nella sentenza irrevocabile, al fine di ridurre eventualmente il complesso (sempre sub specie di valore) dei beni definitivamente appresi per renderlo proporzionato alla somma definitivamente ablata, quale vantaggio patrimoniale ricavato dal reato (in adesione, per tutte, a Sez. 6, n. 20659 del 15/2/2023, PM/Costingo, Rv. 284757). In questo ambito, dunque, la Corte ha valutato i valori in discussione, riscontrando che, al momento, l'importo presente sui conti correnti ben consentirebbe il soddisfacimento della pretesa erariale, consentendo, dunque, di svincolare l'immobile oggetto dell'istanza. La stessa Corte, tuttavia, proprio in ragione di una sentenza definitiva c:he ha quantificato IL disigliere estensore o da confiscare, ha dovuto considerare - quale giudice dell'esecuzione - le iide esterne al giudicato che potrebbero incidere non già su questo, entemente, ma sulla concreta esecuzione di una statuizione in esso contenuto, e, per l'appunto, la confisca del profitto del reato. L'ordinanza impugnata, anto, ha correttamente rigettato l'istanza di restituzione dell'immobile, sul resupposto che una somma ad oggi del tutto capiente per il soddisfacimento della retesa erariale potrebbe, in futuro, non esserlo più in ragione dell'esito, videntemente incerto, di un giudizio civile che ha ad oggetto la proprietà dei medesimi beni la cui vendita ha consentito la costituzione della maggior parte della somma confiscata. 7. In altri termini, se è vero, come sostiene il ricorrente, che le vetture in oggetto sono state sequestrate e confiscate proprio perché ritenute nella effettiva ed esclusiva disponibilità del PI, è altresì vero che è in corso un giudizio civile teso a controvertire il titolo vantato dallo stesso imputato (anche in questa sede), e di ciò il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente tenuto conto, rischiando, diversamente, di ridurre od annullare quel complessivo valore destinato a ristorare l'erario, qualora giudizio civile avesse un esito favorevole alla procedura (indipendentemente dalla sorte giudiziaria dei decreti del Tribunale di Treviso e dal loro mancato esame, contestato con la seconda censura), così impedendo la piena esecuzione di quel giudicato che costituisce il fondamento anche dei ricorsi. La motivazione della Corte di appello, pertanto, non merita censura, avendo risposto all'incidente di esecuzione con un argomento del tutto adeguato ed immune da vizi. 7. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AT AO e PI ER, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di PI UI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024 Il Pre 'dente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI Molino, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi di AO AT e di ER PI, e rigettare quello di UI PI;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. PI Barolo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/10/2023, la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da UI PI e volta ad ottenere il dissequestro di un immobile - in Treviso, via Ugo Bassi n. 12 - oggetto (f:L r Penale Sent. Sez. 3 Num. 28522 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/05/2024 di confisca con riguardo alla sentenza pronunciata dalla stessa Corte il 30/3/2017, irrevocabile il 6/7/2018. 2. Propongono ricorso per cassazione il PI, la coniuge AO AT ed il figlio dei due, ER PI, deducendo i seguenti motivi: - richiamati i termini della vicenda, con particolare riguardo all'asserita capienza della somma presente nel Fondo Unico Giustizia, già vincolata, pari a circa 22,8 milioni di euro, dunque ben superiore all'importo confiscato con la sentenza citata e con altra del 21/9/2020, pari complessivamente a 16,9milioni di euro (15,6+1,2milioni), si denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 648, 651, 275 cod. proc. pen. E' richiamata la vendita all'asta di vetture d'epoca, da parte del commissario straordinario delle procedure NES, Autocom e Vigilanza della Marca (delle quali il PI era stato legale rappresentante), che aveva consentito un ricavo complessivo di oltre 45 milioni di euro e che sarebbe stata disposta sul presupposto che tali vetture fossero di proprietà dell'imputato, come accertato da sentenze ormai irrevocabili. Alla luce di un importo ampiamente sufficiente a coprire il debito erariale, la confisca dell'immobile avrebbe dovuto dunque essere revocata, altrimenti violandosi il principio della proporzionalità, dell'adeguatezza e della gradualità della misura. In senso contrario, peraltro, non potrebbe valere l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo cui l'effettiva titolarità delle vetture vendute sarebbe ancora sub iudice, pendendo un giudizio civile innanzi alla Corte di appello di Venezia;
questo argomento, oltre che contraddittorio rispetto alla sentenza della Corte d'appello del 30/3/2017, sarebbe infatti illegittimo, perché proprio quest'ultima pronuncia avrebbe sostenuto in via definitiva che le vetture erano di proprietà esclusiva del PI, così che l'accertamento avviato dal commissario straordinario citato, in sede civile, avrebbe strada sbarrata;
- mancanza di motivazione. La Corte non avrebbe neppure citato la sentenza civile di primo grado (emessa dal Tribunale di Treviso), né le 12 sentenze emesse da questa Corte di cassazione che avevano respinto i 12 reclami inoltrati dal commissario straordinario avverso i decreti dello stesso Tribunale civile, statuendo che il denaro contante di cui al contratto di deposito regolare nei caveau (con il quale il PI aveva poi acquistato le vetture) non sarebbe mai entrato nel patrimonio della società depositaria, che quindi non ne avrebbe mai acquistato la proprietà. Ne deriverebbe, dunque, un radicale difetto di motivazione su un punto essenziale della vicenda. La difesa ha depositato memoria, con ampia documentazione allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi proposti da AO LI e da ER PI sono inammissibili, in quanto l'incidente di esecuzione che ne costituisce fondamento era stato sollevato soltanto da UI PI;
i ricorrenti citati, pertanto, non sono legittimati ad impugnare l'ordinanza emessa al riguardo dalla Corte di appello di Venezia. Ne segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 3.1. Il ricorso di UI PI risulta infondato. 4. Occorre premettere che la Corte di appello, nell'ordinanza impugnata, ha confermato una circostanza fondante l'incidente di esecuzione, ed anche il ricorso in oggetto, ossia che il ricavato della vendita dei veicoli in sequestro, depositato in conti correnti, ammonta a circa 22,8 milioni di euro, importo ben superiore a quello complessivamente confiscato con la sentenza della Corte d'appello di Venezia irrevocabile il 6/7/2018. Tanto premesso, tuttavia, la stessa ordinanza ha rilevato, in senso contrario, che tali somme risultano oggetto anche di una causa civile pendente presso la Corte medesima, concernente l'accertamento della titolarità proprio delle vetture vendute, e che una parte non quantificabile dell'importo dovrà anche coprire le spese;
con l'effetto che, qualora la causa civile si risolvesse in favore delle procedure, quanto ricavato dalle vendite andrebbe per intero a beneficio esclusivo di queste. 5. L'argomento non merita censura. Con la premessa, peraltro, che quanto dedotto può essere valutato esclusivamente alla luce dello stesso compendio offerto alla Corte di appello, non potendosi, pertanto, esaminare in questa sede i documenti formati successivamente al deposito dell'ordinanza, come la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26/3/2024, la pronuncia di questa Corte suprema del 20/2/2024 o un ricorso per cassazione a firma dei ricorrenti del 25/1/2024. 6. Ebbene, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, è stata chiamata a verificare l'adeguatezza del valore complessivo confiscato rispetto al profitto di reato indicato nella sentenza irrevocabile, al fine di ridurre eventualmente il complesso (sempre sub specie di valore) dei beni definitivamente appresi per renderlo proporzionato alla somma definitivamente ablata, quale vantaggio patrimoniale ricavato dal reato (in adesione, per tutte, a Sez. 6, n. 20659 del 15/2/2023, PM/Costingo, Rv. 284757). In questo ambito, dunque, la Corte ha valutato i valori in discussione, riscontrando che, al momento, l'importo presente sui conti correnti ben consentirebbe il soddisfacimento della pretesa erariale, consentendo, dunque, di svincolare l'immobile oggetto dell'istanza. La stessa Corte, tuttavia, proprio in ragione di una sentenza definitiva c:he ha quantificato IL disigliere estensore o da confiscare, ha dovuto considerare - quale giudice dell'esecuzione - le iide esterne al giudicato che potrebbero incidere non già su questo, entemente, ma sulla concreta esecuzione di una statuizione in esso contenuto, e, per l'appunto, la confisca del profitto del reato. L'ordinanza impugnata, anto, ha correttamente rigettato l'istanza di restituzione dell'immobile, sul resupposto che una somma ad oggi del tutto capiente per il soddisfacimento della retesa erariale potrebbe, in futuro, non esserlo più in ragione dell'esito, videntemente incerto, di un giudizio civile che ha ad oggetto la proprietà dei medesimi beni la cui vendita ha consentito la costituzione della maggior parte della somma confiscata. 7. In altri termini, se è vero, come sostiene il ricorrente, che le vetture in oggetto sono state sequestrate e confiscate proprio perché ritenute nella effettiva ed esclusiva disponibilità del PI, è altresì vero che è in corso un giudizio civile teso a controvertire il titolo vantato dallo stesso imputato (anche in questa sede), e di ciò il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente tenuto conto, rischiando, diversamente, di ridurre od annullare quel complessivo valore destinato a ristorare l'erario, qualora giudizio civile avesse un esito favorevole alla procedura (indipendentemente dalla sorte giudiziaria dei decreti del Tribunale di Treviso e dal loro mancato esame, contestato con la seconda censura), così impedendo la piena esecuzione di quel giudicato che costituisce il fondamento anche dei ricorsi. La motivazione della Corte di appello, pertanto, non merita censura, avendo risposto all'incidente di esecuzione con un argomento del tutto adeguato ed immune da vizi. 7. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AT AO e PI ER, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di PI UI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024 Il Pre 'dente