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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ TO LO RI, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5528/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122619422244671010 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13782 291222 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 202483122108522108173989 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 202583122619422244671010, relativa alla TARI anno 2016, per un importo complessivo di € 2.635,26, nonché avverso gli atti presupposti
(accertamento esecutivo n. 13782/2022 e sollecito) che ha dichiarato di non avere mai ricevuto.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità dell'intimazione per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e per mancata notifica degli atti presupposti, sostenendo che l'accertamento e il sollecito non sono mai entrati nella sfera di conoscibilità del contribuente e che l'ente avrebbe emesso l'intimazione senza alcun previo avviso, in violazione dei principi di cui allo Statuto del contribuente e della giurisprudenza sul contraddittorio.
Con un secondo motivo, ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito TARI 2016, rilevando che l'intimazione è stata notificata solo nel 2025 e che l'ente non ha fornito prova di atti interruttivi validamente notificati.
Con un terzo motivo, ha eccepito la decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, sostenendo che l'ente impositore non avrebbe iscritto a ruolo né notificato l'accertamento nei termini decadenziali previsti dalla legge.
Ha infine richiesto la sospensione cautelare dell'atto impugnato per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
§§§§§
Con ordinanza del 05.12.2025 veniva disposta sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
§§§§§
Successivamente, in data 08.12.2025, Municipia S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che nessuna violazione del contraddittorio si è verificata, poiché per i tributi locali non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Ha inoltre affermato che l'avviso di accertamento TARI 2016 era stato regolarmente notificato (per compiuta giacenza), e che la notifica era provata dalla documentazione postale prodotta.
Con riferimento al secondo motivo, ha eccepito che nessuna prescrizione era maturata, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato nei termini e la successiva attività di riscossione era stata svolta nel rispetto dell'art. 1, commi 792 ss., L. 160/2019. Ha aggiunto che il sollecito non richiede notifica formale.
Quanto al terzo motivo, ha sostenuto che non era intervenuta alcuna decadenza, poiché ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la data di consegna dell'atto all'operatore postale, avvenuta – secondo la resistente – entro il termine utile. Ha richiamato la giurisprudenza sulla scissione degli effetti della notifica e sulla non rilevabilità d'ufficio della decadenza.
Ha infine chiesto il rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza dei presupposti e, nel merito, il rigetto integrale del ricorso.
§§§§§
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio in data 15.01.2026 ed ha contestato la fondatezza del ricorso proposto da. Ricorrente_1.
Quanto al primo motivo la difesa del Comune ha sostenuto che non vi era stata alcuna omissione di notifica di atti presupposti, poiché l'avviso di accertamento TARI 2016 costituiva il primo atto impositivo nei confronti del contribuente, emesso per omessa denuncia TARI e che il ricorrente non aveva mai presentato denuncia di iscrizione TARI per l'immobile di Indirizzo_1, risultando quindi correttamente destinatario dell'accertamento.
Il contraddittorio preventivo non era dovuto, poiché la TARI è un tributo non armonizzato.
Quanto alla eccepita prescrizione l'Ente territoriale ha eccepito che nessuna prescrizione era maturata, poiché i termini erano stati prorogati dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 67 D.L. 18/2020), che aveva sospeso i termini di decadenza e prescrizione per 85 giorni;
posto che gli accertamenti TARI 2016 potevano essere notificati fino al 26 marzo 2023 e che l'avviso di accertamento n. 13782/2022 era stato spedito il 10/03/2023, doveva considerarsi rispettato il termine (in relazione al quale rileva la data di spedizione, non quella di ricezione).
Quanto alla decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, il Comune ha osservato che la disciplina dell'art. 25 DPR
602/1973 non si applica alla riscossione degli enti locali, oggi regolata dall'art. 1 commi 792 ss. L. 160/2019
e che l'avviso di accertamento TARI è titolo esecutivo e non richiede cartella o ingiunzione.
§§§§§
In data 26.01.2026 la difesa della ricorrente depositava attestazione ISEE e verbale di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario.
§§§§§
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata previa notifica di atti prodromici.
Tuttavia, come condivisibilmente sostenuto dalle resistenti, posta la distinzione fra tributi armonizzati e tribuiti non armonizzati ed evidenziata la natura di tributi non armonizzati della TARI, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo per i "tributi non armonizzati", salve "le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (cfr. Corte Cass., sez. unite, n. 24823/2015, Cass. civ. n. 11560/2018, Cass. civ., n. 27421/2018).
In ogni caso, come si dirà risulta notificato al contribuente avviso di accertamento.
§§§§§
Anche il secondo motivo è infondato.
Come già anticipato, risulta in atti notifica del 04.07.2023 dell'avviso di accertamento n.13782 del 22.12.2022.
Parte ricorrente non ha operato alcuna contestazione e, pertanto, eventuale prescrizione maturata in epoca antecedente avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'avviso in questione;
in ogni caso, avuto riguardo a pretese per TARI anno 2016, tenendo conto della sospensione conseguente alla legislazione
Covid, alla data di notifica dell'avviso la prescrizione non poteva considerarsi maturata.
§§§§§
Infine, anche il terzo motivo è infondato.
Richiamato quanto già esposto con riguardo alla intervenuta previa notifica dell'avviso di accertamenti, eventuali decadenze avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'avviso in questione.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, RIGETTA il ricorso e CONDANNA
Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida, per ognuna delle due parti resistenti, in complessivi euro 800,00 oltre accessori.
Catania, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
VA OL ON A.M. TA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ TO LO RI, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5528/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122619422244671010 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13782 291222 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 202483122108522108173989 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 202583122619422244671010, relativa alla TARI anno 2016, per un importo complessivo di € 2.635,26, nonché avverso gli atti presupposti
(accertamento esecutivo n. 13782/2022 e sollecito) che ha dichiarato di non avere mai ricevuto.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità dell'intimazione per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e per mancata notifica degli atti presupposti, sostenendo che l'accertamento e il sollecito non sono mai entrati nella sfera di conoscibilità del contribuente e che l'ente avrebbe emesso l'intimazione senza alcun previo avviso, in violazione dei principi di cui allo Statuto del contribuente e della giurisprudenza sul contraddittorio.
Con un secondo motivo, ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito TARI 2016, rilevando che l'intimazione è stata notificata solo nel 2025 e che l'ente non ha fornito prova di atti interruttivi validamente notificati.
Con un terzo motivo, ha eccepito la decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, sostenendo che l'ente impositore non avrebbe iscritto a ruolo né notificato l'accertamento nei termini decadenziali previsti dalla legge.
Ha infine richiesto la sospensione cautelare dell'atto impugnato per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
§§§§§
Con ordinanza del 05.12.2025 veniva disposta sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
§§§§§
Successivamente, in data 08.12.2025, Municipia S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che nessuna violazione del contraddittorio si è verificata, poiché per i tributi locali non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Ha inoltre affermato che l'avviso di accertamento TARI 2016 era stato regolarmente notificato (per compiuta giacenza), e che la notifica era provata dalla documentazione postale prodotta.
Con riferimento al secondo motivo, ha eccepito che nessuna prescrizione era maturata, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato nei termini e la successiva attività di riscossione era stata svolta nel rispetto dell'art. 1, commi 792 ss., L. 160/2019. Ha aggiunto che il sollecito non richiede notifica formale.
Quanto al terzo motivo, ha sostenuto che non era intervenuta alcuna decadenza, poiché ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la data di consegna dell'atto all'operatore postale, avvenuta – secondo la resistente – entro il termine utile. Ha richiamato la giurisprudenza sulla scissione degli effetti della notifica e sulla non rilevabilità d'ufficio della decadenza.
Ha infine chiesto il rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza dei presupposti e, nel merito, il rigetto integrale del ricorso.
§§§§§
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio in data 15.01.2026 ed ha contestato la fondatezza del ricorso proposto da. Ricorrente_1.
Quanto al primo motivo la difesa del Comune ha sostenuto che non vi era stata alcuna omissione di notifica di atti presupposti, poiché l'avviso di accertamento TARI 2016 costituiva il primo atto impositivo nei confronti del contribuente, emesso per omessa denuncia TARI e che il ricorrente non aveva mai presentato denuncia di iscrizione TARI per l'immobile di Indirizzo_1, risultando quindi correttamente destinatario dell'accertamento.
Il contraddittorio preventivo non era dovuto, poiché la TARI è un tributo non armonizzato.
Quanto alla eccepita prescrizione l'Ente territoriale ha eccepito che nessuna prescrizione era maturata, poiché i termini erano stati prorogati dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 67 D.L. 18/2020), che aveva sospeso i termini di decadenza e prescrizione per 85 giorni;
posto che gli accertamenti TARI 2016 potevano essere notificati fino al 26 marzo 2023 e che l'avviso di accertamento n. 13782/2022 era stato spedito il 10/03/2023, doveva considerarsi rispettato il termine (in relazione al quale rileva la data di spedizione, non quella di ricezione).
Quanto alla decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, il Comune ha osservato che la disciplina dell'art. 25 DPR
602/1973 non si applica alla riscossione degli enti locali, oggi regolata dall'art. 1 commi 792 ss. L. 160/2019
e che l'avviso di accertamento TARI è titolo esecutivo e non richiede cartella o ingiunzione.
§§§§§
In data 26.01.2026 la difesa della ricorrente depositava attestazione ISEE e verbale di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario.
§§§§§
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata previa notifica di atti prodromici.
Tuttavia, come condivisibilmente sostenuto dalle resistenti, posta la distinzione fra tributi armonizzati e tribuiti non armonizzati ed evidenziata la natura di tributi non armonizzati della TARI, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo per i "tributi non armonizzati", salve "le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (cfr. Corte Cass., sez. unite, n. 24823/2015, Cass. civ. n. 11560/2018, Cass. civ., n. 27421/2018).
In ogni caso, come si dirà risulta notificato al contribuente avviso di accertamento.
§§§§§
Anche il secondo motivo è infondato.
Come già anticipato, risulta in atti notifica del 04.07.2023 dell'avviso di accertamento n.13782 del 22.12.2022.
Parte ricorrente non ha operato alcuna contestazione e, pertanto, eventuale prescrizione maturata in epoca antecedente avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'avviso in questione;
in ogni caso, avuto riguardo a pretese per TARI anno 2016, tenendo conto della sospensione conseguente alla legislazione
Covid, alla data di notifica dell'avviso la prescrizione non poteva considerarsi maturata.
§§§§§
Infine, anche il terzo motivo è infondato.
Richiamato quanto già esposto con riguardo alla intervenuta previa notifica dell'avviso di accertamenti, eventuali decadenze avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'avviso in questione.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, RIGETTA il ricorso e CONDANNA
Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida, per ognuna delle due parti resistenti, in complessivi euro 800,00 oltre accessori.
Catania, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
VA OL ON A.M. TA