Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 993
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo cui per i tributi non armonizzati, come la TARI, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Inoltre, ha accertato la notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito TARI 2016

    Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha accertato la notifica dell'avviso di accertamento nel 2023. Eventuale prescrizione maturata prima di tale atto avrebbe dovuto essere contestata impugnando l'avviso stesso. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini dovuta alla normativa COVID-19, che ha impedito la maturazione della prescrizione alla data di notifica dell'avviso.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione di riscossione

    Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato quanto già esposto riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento, affermando che eventuali decadenze avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tale atto. Ha inoltre precisato che la disciplina dell'art. 25 DPR 602/1973 non si applica alla riscossione degli enti locali, oggi regolata dall'art. 1 commi 792 ss. L. 160/2019.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 993
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 993
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo