Sentenza 6 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2002, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
049 3 6 /0 2 ୧୧ REPUBB LICA IN NOME DE OPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria * Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Presidente R.G.N. 9186/99 FINOCCHIARO Cron.11255 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud. 22/01/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere GENOVESE Consigliere -Dott. Francesco Antonio ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: TI IA, NE RI AL, NE SI, NE IL, elettivamente domiciliati in ROMA VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato COEN ROBERTO, che li difende unitamente agli avvocati POZZI FRANCESCO MASSIMO, ROMEI STEFANO, giusta procura in calce;
ricorrente e da NE CE, elettivamente domiciliato in ROMA 24, presso lo studio dell'avvocato 2002 VICOLO DELL' ORO 187 COEN ROBERTO, difeso dagli avvocati POZZI FRANCESCO -1- MASSIMO, ROMEI STEFANO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO FIRENZE ATTI CIVILI;
- intimati -
avversO la sentenza n. 121/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 22/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ROMEI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso per quanto di ragione;
assorbiti il quarto e il rigetto degli altri. -2- 9186SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri Fiammetta NT, MA RI, ON, AN ed MI NE ricorrono per cassazione deducendo sette motivi, avverso la sentenza n. 121 del 22 dicembre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio del Registro di Firenze e quindi determinava in lire 1.030.000.000 il valore di un'area venduta dai contribuenti nel 1991 alla Cooperativa a r.
1. Coper Chianti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 del codice civile, 324 c.p.c., 53 e 56 del D. Leg. 546/1992; affermano -in sostanza che la sentenza di primo grado poggiava su due rationes decidendi, e che solo una di queste sarebbe stata contestata dall'appello dell'ufficio che avrebbe dovuto pertanto essere dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale. Il motivo deve essere rigettato. Invero la sentenza n. 17 del 18 gennaio 1996 della Commissione di primo grado di Firenze contiene una duplice motivazione. Accoglie cioè il ricorso dei contribuenti, in primo luogo, per non aver l'Ufficio fornito la prova del suo assunto, risultando insufficiente la stima UTE prodotta in quanto conterrebbe “una mera descrizione del terreno compravenduto". Inoltre la medesima sentenza rileva che comunque il valore dichiarato è da ritenersi congruo, risultando conforme ai parametri di valutazione applicabili nella zona. L'atto di appello 25 maggio 1996 contesta però entrambe queste asserzioni del giudice di primo grado in quanto sostiene tra l'altro che la stima UTE prodotta avrebbe fornito tutti gli elementi necessari per affermare la congruità dell'accertamento “a cominciare dall'ubicazione in zona di buona espansione edilizia, panoramica e vicina al capoluogo, пи nonché di agevole accesso, per finire con la descrizione dettagliata di destinazioni e consistenze"......e così via. Dunque l'Ufficio del Registro ha argomentato, a ragione o a torto poco importa, che dagli elementi da esso ufficio indicati e prodotti a mezzo di stima UTE emergerebbe la congruità del valore accertato. Ha quindi contestato tutte e due le rationes decidendi asserendo di aver indicato un valore congruo e di avere in giudizio fornito la prova di tale valore. I residui motivi risultano invece fondati sotto il profilo che verrà di seguito illustrato. La sentenza impugnata così motiva: “in atti risultano prodotte sia la citata stima UTE per l'Erario che perizia tecnica non giurata dell'Architetto Tinacci Mannelli di parte contribuente. Si ritiene giusto attribuire i valori secondo la stima UTE ed equo riconoscere, quale ragione del contribuente, una riduzione del 30 per cento equivalente alla parte non edificatoria come esposto nella stima di parte". Simile apodittica motivazione non regge sotto il profilo del difetto di motivazione dedotto nel secondo, terzo e quarto motivi di ricorso, sia pur insieme ad altre argomentazioni (relative ad una presunta tardiva produzione della stima UTE non deducibile in questa sede avendo il giudice di merito accertato che essa era stata prodotta, è da presumere tempestivamente). Inoltre difetta del tutto un esame della questione relativa alla validità dell'avviso di accertamento, dedotta in appello (come le stessa sentenza impugnata da atto), e tale omissione è impugnata con i motivi quinto e sesto. Non è possibile pervenire ad una pronuncia nel merito come invece chiesto nel settimo motivo.
p.q.m
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri per quanto di regione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana che provvederà anche per le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 gennaio 2002. 50ड Presidente Il Relatore Man Ccoln DEPOSITA IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio Oggi -6. APR. 2002 IL CANCELLIERE 01 Osvaldo Aspanio