Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1018
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che il rigetto del precedente atto opposto, che includeva la cartella in contestazione, implichi la validità della notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che il rigetto del precedente atto opposto, che includeva la cartella in contestazione, implichi che non sia maturato il termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'atto opposto, derivante da precedenti atti portati a conoscenza del contribuente, presenti una motivazione sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1018
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1018
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo