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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1018/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1199/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1 N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Germaneto Indirizzo_1 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014451990000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014451990000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5955/2025 depositato il
17/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249014451990/000 dell'8.10.2024, notificata in data 10.01.2025 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita alla sottesa cartella esattoriale n. 09420160016937268000, notificata in data 26.09.2016 (€. 400.22), portante pretesa per tassa automobilistica 2011 e 2012.
Censura l'atto per omessa notifica della cartella presupposta e per maturata prescrizione (sul punto precisando che il credito era già prescritto prima della presunta notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione impugnata), nonché per difetto di motivazione, rilevato sotto vari profili.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentando che la cartella esattoriale n. 09420160016937268000 è stata notificata in data 26/09/2016 (allegata relata), nonché che, successivamente, sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, e precisamente: in data
02/07/2019 l'intimazione di pagamento n. 09420199001695622000; in data 07/03/2023 l'intimazione di pagamento n. 09420239000873813000; in data 10/10/2024 l'intimazione di pagamento n.
09420249009227216000.
Eccepisce, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa e la regolare motivazione dell'atto opposto.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo che la cartella n.
09420160016937268000 è già stata impugnata unitamente a precedente atto interruttivo del 2023, con sentenza di rigetto del ricorso (n. 1640/2024, allegata); allega inoltre prova della notifica (rifiutata) del presupposto avviso di accertamento.
In data 15.10.2025 ha presentato memorie parte ricorrente, ma le stesse, essendo stato violato il termine perentorio per il deposito, non possono essere prese in considerazione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
E' dirimente l'intervenuto rigetto disposto da questa Corte sul precedente atto opposto dalla contribuente, che conteneva anche la cartella odiernamente in contestazione.
Ne deriva, oltre all'infondatezza della censura sulla notifica della cartella, non essere maturato il termine prescrizionale.
L'atto opposto, inoltre, derivato da precedenti atti portati a legale conoscenza della contribuente, presenta una motivazione del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00 (duecentocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1199/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1 N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Germaneto Indirizzo_1 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014451990000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014451990000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5955/2025 depositato il
17/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249014451990/000 dell'8.10.2024, notificata in data 10.01.2025 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita alla sottesa cartella esattoriale n. 09420160016937268000, notificata in data 26.09.2016 (€. 400.22), portante pretesa per tassa automobilistica 2011 e 2012.
Censura l'atto per omessa notifica della cartella presupposta e per maturata prescrizione (sul punto precisando che il credito era già prescritto prima della presunta notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione impugnata), nonché per difetto di motivazione, rilevato sotto vari profili.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentando che la cartella esattoriale n. 09420160016937268000 è stata notificata in data 26/09/2016 (allegata relata), nonché che, successivamente, sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, e precisamente: in data
02/07/2019 l'intimazione di pagamento n. 09420199001695622000; in data 07/03/2023 l'intimazione di pagamento n. 09420239000873813000; in data 10/10/2024 l'intimazione di pagamento n.
09420249009227216000.
Eccepisce, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa e la regolare motivazione dell'atto opposto.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo che la cartella n.
09420160016937268000 è già stata impugnata unitamente a precedente atto interruttivo del 2023, con sentenza di rigetto del ricorso (n. 1640/2024, allegata); allega inoltre prova della notifica (rifiutata) del presupposto avviso di accertamento.
In data 15.10.2025 ha presentato memorie parte ricorrente, ma le stesse, essendo stato violato il termine perentorio per il deposito, non possono essere prese in considerazione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
E' dirimente l'intervenuto rigetto disposto da questa Corte sul precedente atto opposto dalla contribuente, che conteneva anche la cartella odiernamente in contestazione.
Ne deriva, oltre all'infondatezza della censura sulla notifica della cartella, non essere maturato il termine prescrizionale.
L'atto opposto, inoltre, derivato da precedenti atti portati a legale conoscenza della contribuente, presenta una motivazione del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00 (duecentocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.