Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
L'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art 445, comma secondo cod. proc. pen., non impedisce che, in sede esecutiva sia disposta la confisca prevista dall'art. 12 sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, l'intervento ablativo previsto dall'art. 12 sexies cit. al fine di evitare il proliferare della ricchezza di provenienza non giustificata nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale, è stato configurato in deroga alla disciplina dell'art. 240 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2014, n. 12969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12969 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - N. 191
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 12829/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL HE N. IL 10/12/1939;
avverso l'ordinanza n. 544/2010 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 14/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG, di rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14.2.2013, all'esito di opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, il gip del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di revoca della confisca avanzata da EL HE, perché inammissibile ed infondata;
il giudice a quo rilevava che nei confronti dell'istante era intervenuta sentenza di applicazione della pena ad anni due di reclusione, definitiva il 9.3.2002, per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e che nei di lui confronti era stata applicata la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies sui beni facenti parte del suo patrimonio e di cui non era stato in grado di giustificare la provenienza, per l'evidente sproporzione tra i suoi redditi ed il valore degli stessi, con ordinanza del 16.6.2005, che era diventata a sua volta definitiva il 10.3.2008, a seguito di pronuncia di questa Corte di legittimità. L'istanza di revoca della confisca che, era stata avanzata e supportata dall'asserita sopravvenienza di prove nuove, - quali dichiarazioni rese al difensore dell'istante dal collaboratore NI OA, informazioni acquisite presso l'AMAP, nuove dichiarazioni testimoniali sui mezzi utilizzati per gli acquisti immobiliari, esito di consulenza tecnica patrimoniale di parte-veniva rigettata, sul presupposto che non è ammesso un mezzo di impugnazione tardivo, ma è al più previsto dal nostro ordinamento un mezzo straordinario che autorizza, in limitati casi, la rimozione degli effetti della res iudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia, rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza veniva rilevato che le dichiarazioni del NI altro non erano che una rivisitazione delle originarie dichiarazioni;
che le dichiarazioni testimoniali sulla provenienza dei beni con cui il ricorrente ebbe ad acquistare gli immobili, risalenti di trenta anni non potevano avere spessore probante, così come le informazioni acquisite presso l'AMAP nulla potevano togliere alla ritenuta operatività dell'ing. LI quale referente del IL, intraneo a Cosa Nostra ed impiegato AMAP come era emerso nel processo di cognizione;
cosicché detti asseriti nuovi elementi valevano a dimostrare più che l'insussistenza dei presupposti della confisca, l'insussistenza dei presupposti della sentenza di applicazione pena, il cui rimedio non era l'incidente di esecuzione, bensì la revisione. Non solo, ma veniva aggiunto che anche la consulenza di parte non poteva essere ritenuta prova nuova, poiché rappresentava una diversa valutazione tecnico scientifica di dati già valutati, che si traduceva quindi in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e valutate. Infine, veniva rilevato che il fatto che il reato potesse essere dichiarato estinto ex art. 445 c.p.p., comma 2 non aveva incidenza sulla confisca, poiché a mente dell'art. 236 cod. pen. la confisca non rientra tra le misure di sicurezza, a cui si estendono gli effetti estintivi del reato ex art. 210 cod. pen.. 2. Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto pel tramite del difensore, deducendo:
2.1 Violazione di legge e illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 667 c.p.p., comma 4: la difesa insiste sulla legittimità del mezzo usato (incidente di esecuzione) per avanzare l'istanza di revoca, facendo richiami giurisprudenziali sul fatto che il rimedio all'ingiustizia del provvedimento di confisca, affetto da vizio genetico, simmetrico alla revisione, non può che passare attraverso l'incidente di esecuzione e che il mezzo di impugnazione doveva essere l'opposizione, quale era quello che aveva intrapreso la difesa.
2.2 violazione di legge e illogicità della motivazione, con riferimento al principio di devoluzione nelle impugnazioni: il giudice dell'opposizione avrebbe annullato unilateralmente e senza contraddittorio la decisione di primo grado che aveva ritenuto ammissibile l'istanza di revoca ed aveva disposto mezzi di prova, pur di non ammettere l'incongruenza del merito della perizia e le omissioni ed i travisamenti del provvedimento opposto.
2.3 violazione di legge e travisamento ed illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza di elementi probatori nuovi e rilevanti;
non sarebbe stata compresa la consistenza e la natura degli elementi probatori nuovi, che erano già stati sottoposti al primo giudice e che ne aveva sancito la rilevanza, affermando il principio della revocabilità della confisca, anche ove disposta ai sensi dell'art. 12 sexies Legge citata;
veniva aggiunto che il fatto che sia passata in giudicato la sentenza di patteggiamento non voleva affatto dire che si volesse rinunciare all'eventuale revisione/revoca del provvedimento ablativo emanato con autonomo giudizio, posto che le prove nuove sopravvenute secondo la difesa non intaccherebbero il presupposto normativo della confisca di cui all'art. 12 sexies, ma i presupposti attinenti agli aspetti patrimoniali, nel senso che un insieme di prove nuove sopravvenute avrebbe dovuto dimostrare l'insussistenza della ritenuta sperequazione tra redditi e acquisti effettuati dal condannato e la giustificazione della loro provenienza. Alcune prove nuove, dichiarate irrilevanti dal giudice dell'esecuzione, avrebbero potuto ribaltare il presupposto fondamentale dell'ingiustificata derivazione dei proventi impiegati nell'acquisto di detti beni. In particolare, il NI ebbe a dichiarare che l'imputato non ebbe mai ad ottenere, illecitamente o grazie ad ingerenze di stampo mafioso, appalti dall'AMAP, avendoli ottenuti grazie al rapporto fiduciario già instaurato dal padre e da questi ereditato, ma tale "testimonianza" non veniva inopinatamente ritenuta prova nuova. Le certificazioni AMAP sui periodi di servizio dell'ing. LI, costituivano elemento di prova che sgombrava il campo da un dato assunto a base della condanna, secondo cui il IL ebbe un crollo in relazione agli appalti AMAP, in coincidenza con la cessazione dell'attività lavorativa del LI presso AMAP, laddove dalla documentazione prodotta risultava il contrario, cosicché la prova non poteva ritenersi irrilevante, al pari delle prove testimoniali sulle disponibilità avute dal ricorrente al momento della stipula dei rogiti dei beni immobili confiscati. La nuova ricostruzione finanziaria contenuta nella relazione tecnica forniva elementi nuovi che non erano stati considerati dal giudice e valeva a dimostrare come i mezzi finanziari impiegati per acquisire i beni confiscati derivavano da disponibilità legittimamente pervenute negli anni al condannato.
Viene insistito sul fatto che la prova nuova che doveva valutare il giudice della opposizione era proprio la perizia, che il giudice della revisione aveva disposto, poiché le prove sopravvenute non erano mera rivisitazione tecnica, ma elementi nuovi la cui valutazione era stata demandata ai periti. Trattasi di prove nuove che non furono sottoposte ai giudici della cognizione solo perché;
pur essendo preesistenti, erano sopravvenute nella conoscenza della difesa e del giudice.
2.4 violazione di legge, omessa valutazione del giudice in relazione alle osservazioni sulla perizia che secondo la difesa portava ad evidenziare come fu trascurata la valutazione di ben sette anni di redditi legittimamente acquisiti, come fu operato un computo iperbolico di consumi annui confliggenti con i dati ISTAT e come fu realizzata l'ipervalutazione degli immobili acquistati nel 1982, senza valutare per converso, la pregressa capacità di risparmio.
2.5 violazione di legge, travisamento ed illogicità della motivazione con riferimento alla dedotta illegittimità, sotto il profilo giuridico della irrogazione della confisca, per violazione art. 210 cod. pen.: in primo luogo vien fatto di rilevare che il reato per cui il IL fu condannato era estinto fin dal 9.3.2007, cosicché la confisca disposta il 3.4.2007, venne deliberata quando il reato era già estinto;
viene quindi contestato che la confisca sia stata disposta con applicazione retroattiva dell'art. 12 sexies, che non può avvenire per la natura sanzionatoria della confisca, perché disancorata alla pericolosità dei beni, prescindendosi dall'accertamento del nesso pertinenziale rispetto al reato;
viene lamentata la violazione dell'art. 210 cod. pen. che dispone che l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I primi motivi di doglianza sono ai limiti dell'ammissibilità: deve infatti essere ribadito che in materia di revoca di confisca disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies in sede esecutiva, questa Corte ha da tempo affermato in precedenti arresti elaborati sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 57 del 2006 (Auddino), che l'utilizzazione della richiesta di revoca ex tunc, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2 presuppone che la richiesta di rimozione del provvedimento si muova nello stesso ambito di rivedibilità del giudicato, delimitato dall'art. 630 cod. proc. pen., con postulazione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del processo, ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero ancora di processo fondato su atti falsi o su altro reato. In buona sostanza è stato scritto che "perché possa porsi il problema della valutabilità di una richiesta di revoca in funzione di revisione, tendente a rimuovere ex tunc un vizio genetico del provvedimento ablativo, occorre che essa si fondi su argomenti o fatti nuovi, la cui deduzione non risulti preclusa dal divieto di bis in idem, valido per qualsivoglia provvedimento suscettibile di divenire definitivo, seppure non assistito dalla garanzia del giudicato formale". (Sez. 1, 9.1.2009, n. 4196). Detto ciò, va subito aggiunto che nel caso in questione, l'istanza di revoca aveva sostanzialmente prospettato l'erroneità della confisca sulla base dell'erroneità dei presupposti che l'avevano giustificata, censurando il percorso seguito, fino al giudizio in Cassazione, che aveva confermato il provvedimento ablativo emesso all'esito di procedura esecutiva con sentenza 10.3.2008, il che portava inevitabilmente a superare il perimetro delimitato dall'art. 630 cod. proc. pen. e rendeva assolutamente corretta la pronuncia in termini di inammissibilità dell'istanza formulata da parte del giudice a quo, che ravvisava nella nuova istanza niente più che un mezzo di impugnazione tardivo, con cui in ogni tempo ed in modo indifferenziato poteva essere fatto valere tutto ciò che non era stato fatto valere nel processo definitivamente concluso. In questa prospettiva dunque non si espone a critiche il fatto che il giudice dell'opposizione abbia disatteso quanto era stato acquisito in sede di prima istanza, attraverso addirittura una nuova perizia, poiché trattasi di valutazione corretta ed in linea con gli approdi interpretativi a cui è pervenuta questa Corte, senza per nulla forzare il principio del devolutum come adombrato dalla difesa, posto che il giudice dell'opposizione non poteva non prospettarsi gli stretti confini, non valicabili, in cui gli era dato di interloquire. Si badi che più recentemente è stato riaffermato, in materia di revoca di confisca disposta in sede di prevenzione (ambito assimilabile a quello della L. n. 356 del 1992), che l'alveo in cui è consentita la revoca della misura patrimoniale è del tutto straordinario, restando ontologicamente incompatibile con tale istituto qualsiasi possibilità di riesame dello stesso quadro fattuale già delibato, poiché se così non fosse, questo genere di statuizioni sarebbero rivedibili sine die e ad nutum. Ed a comprova, veniva ricordato il D.Lgs. n. 159 del 2010, art. 28 che in relazione alla revoca della confisca (sempre in materia di prevenzione) espressamente ha previsto l'istituto della revocazione della confisca, riconducendola nel perimetro dell'art. 630 cod. proc. pen. (Sez. 2, 13.1.2012, n. 4312, Penna;
Sez. 2, 7.12.2012, n. 11818 Ercolano).
Deve allora essere subito aggiunto, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, che gli elementi portati dalla difesa a supporto dell'istanza di revoca non potevano essere considerati nuovi. Infatti, anche sul punto il giudice a quo si è mosso secondo le direttrici offerte dal diritto vivente, nelle sue ultime espressioni ed ha ricondotto nel concetto di prova nuova, ai fini della decisione sull'istanza di revoca, soltanto quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito di esso (Sez. 2, sent. 11818 sopraindicata). Il giudice a quo, si è uniformato a questo arresto ed ha correttamente ritenuto non essere prova nuova, una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 1, 22.9.2010, n. 36224, Rv 248296). In questa corretta prospettiva non veniva riconosciuto il carattere della novità, ne' alle più recenti dichiarazioni di DE NI rese al difensore, frutto di rivisitazione delle precedenti propalazioni (sulla base delle quali era intervenuta la "condanna"), nè alle informazioni acquisite presso AMAP acquisibile anche al momento della iniziale procedura, ne' alle informazioni raccolte presso le venditrici di parte degli immobili confiscati, trattandosi queste ultime di prove deducibili a suo tempo, ma non dedotte, dalla parte. Altrettanto correttamente non venivano ritenute prove nuove le allegazioni tendenti a dimostrare l'insussistenza del dato di sperequazione tra reddito ed acquisti e la giustificazione della loro provenienza, configurandosi ancora una volta una mera rielaborazione, seppur sotto diversi parametri, dei dati già presenti nelle scritture private al momento dell'adozione della misura ablativa e quindi facenti parte del compendio sulla base del quale intervenne la confisca, compendio già esaminato e sottoposto alle valutazioni delle due sedi di merito e della sede di legittimità e quindi insuscettibili di rivisitazione, ancorché sotto angolazioni diverse. Non potendo portare a valutazioni difformi, il semplice fatto che il giudice investito della revoca, avesse addirittura disposto una vera e propria istruttoria, disponendo perizia, che si traduceva in un nuovo apprezzamento di emergenze già adeguatamente valutate in sede esecutiva e che avevano portato ad una ricostruzione dei flussi reddituali che non poteva più essere rivisitata. Di talché le doglianze espresse sulla mancata valutazione delle osservazioni sulla perizia, effettuate a mezzo di consulenza che proponeva una diversa ricostruzione finanziaria, non colgono nel segno poiché le osservazioni avanzate con consulenza costituivano una piattaforma valutativa ad un nuovo atto (la perizia, che tra l'altro aveva concluso nel riaffermare la riconducibilità degli acquisiti ad epoche in cui il IL non aveva ancora accumulato la capacità economica adeguata a fare fronte ad esborsi tanto consistenti) che non avrebbe dovuto neppure essere disposta in detta procedura perché portava a rivalutazioni di dati preesistenti, di evidenze già dedotte o comunque deducibili al momento in cui intervenne il provvedimento di confisca. Il giudizio di superfluità da esprimere sulla perizia non poteva non avere ricadute sulla consulenza successiva, trattandosi entrambi di atti che non potevano avere ingresso - per le ragioni ripetute - nella procedura che segue all'istanza di revoca della confisca, delimitata in un perimetro ristrettissimo.
Quanto infine al quinto motivo di ricorso che riconduce l'illegittimità della confisca al fatto che l'ablazione sia intervenuta quando il reato punito con pena richiesta dalle parti era ormai estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2 (per decorso dei cinque anni), va subito opposto che non risultava e non risulta oggi che il reato in questione sia stato formalmente dichiarato estinto. Cionondimeno, deve essere aggiunto che per costante orientamento di questa Corte di legittimità, la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies avente carattere obbligatorio, rientra nella previsione di cui all'art. 236 c.p., comma 2 che esclude alla confisca l'applicazione dell'art. 210 cod. pen (secondo cui l'estinzione del reato impedisce l'applicazione della misura di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione). È stato infatti affermato con rigore argomentativo e corretta elaborazione dei parametri normativi di riferimento (Sez. 2, 25.5.2010, n. 32273, Pastore), che la confisca obbligatoria risponde ad una duplice finalità, quella sanzionatoria - che mira a colpire il soggetto che ha acquisito i beni illecitamente - e quella preventiva, che si prefigge di eliminare in maniera definitiva dal mondo giuridico e dai traffici commerciali valori patrimoniali di origine illecita;
ed è stato quindi concluso che in caso di estinzione del reato, il giudice dispone comunque di poteri di accertamento al fine dell'applicazione della confisca, non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240 c.p., comma 2, n. 2), ma anche sulle cose considerate criminose per il loro collegamento ad uno specifico reato ed in ordine alle quali lo Stato si propone di ostacolare la reimmissione nei circuiti economici (art. 240 c.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies).
Il principio espresso nell'arresto suindicato, sulla base di una dovizia di argomentazioni alle quali si fa rimando, in riferimento all'ipotesi di reato estinto per prescrizione, può essere tranquillamente mutuato ed applicato nella presente fattispecie, in cui la confisca disposta ex art. 12 sexies, in sede esecutiva, è diventata definitiva quando il reato era nelle condizioni per essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, poiché l'intervento diretto ad evitare il proliferare della ricchezza di provenienza non giustificata immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale, attraverso l'istituto della confisca, è stato configurato in deroga alla disciplina dell'art. 240 cod. pen., con la previsione di un nesso di pertinenzialità
molto più ampio e con dilatazione degli ambiti applicativi connessi alla perdurante disponibilità di cosa astrattamente suscettibile di confisca, così da potere essere disposta (la confisca) anche in presenza di una declaratoria di estinzione del reato. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014